Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18331 del 03/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 03/09/2020, (ud. 06/07/2020, dep. 03/09/2020), n.18331

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27509-2018 proposto da:

G.M., elettivamente domiciliato in ROMA, P.ZA UGO DA COMO 9,

presso lo studio dell’avvocato ANDREA BARBUTO, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE

BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO,

rappresentato e difeso dagli avvocati EMANUELE DE ROSE, ESTER ADA

VITAS SCIPLINO, LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 740/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 02/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 06/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. PONTERIO

CARLA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. la Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 740 pubblicata il 2.3.2018, ha respinto l’appello di G.M., confermando (sia pure con diversa motivazione) la pronuncia di primo grado che aveva rigettato il ricorso del predetto in opposizione ad avviso di addebito relativo a contributi pretesi dall’INPS per l’iscrizione alla gestione commercianti nel periodo ottobre 2007/dicembre 2012;

2. la Corte territoriale ha ritenuto assolto l’onere di prova gravante sull’Istituto quanto alla sussistenza dei requisiti richiesti dalla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203, per l’iscrizione alla gestione commercianti in ragione delle dichiarazioni rese dal medesimo G.M. nel corso dell’accertamento ispettivo del 4.5.2012; in tale sede il predetto, socio della Effegiuno srl, aveva riferito di “lavorare dal 13.7.2006 con abitualità a prevalenza presso il bar gestito dalla Effegiuno srl occupandosi del controllo dei dipendenti e della gestione della politica aziendale”; secondo i giudici di appello, tale dichiarazione dimostrava la partecipazione del socio all’attività aziendale in maniera continuativa e non occasionale, risultando irrilevante che il G. fosse retribuito da altre società;

3. avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione G.M., affidato a due motivi, cui ha resistito con controricorso l’INPS;

4. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale non partecipata, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

5. con il primo motivo di ricorso G.M. ha dedotto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203, per avere la Corte d’appello ritenuto dimostrati i requisiti di abitualità e prevalenza del lavoro svolto in favore della Effegiuno srl sebbene il predetto svolgesse lavoro subordinato regolarmente dichiarato e per il quale era corrisposta la contribuzione previdenziale; ha sostenuto che lo svolgimento di un lavoro subordinato risulta incompatibile con l’abitualità e prevalenza dell’attività svolta, secondo la sentenza impugnata, in favore della società Effegiuno srl;

6. sotto altro profilo, sempre col primo motivo, il ricorrente ha censurato la sentenza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, per motivazione insufficiente e contraddittoria, affermando l’irrilevanza nel caso in esame della disciplina della cd. doppia iscrizione che presuppone lo svolgimento contemporaneo di attività autonoma di amministratore di società e di socio lavoratore, mentre nella fattispecie in esame si è di fronte allo svolgimento di un’attività autonoma ed una di lavoro subordinato, tra loro incompatibili;

7. col secondo motivo il ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione dell’art. 2041 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

8. ha sostenuto come la pretesa dell’INPS, di contribuzione alla gestione commercianti, rappresenti un illecito arricchimento, in ragione della contribuzione versata per il rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno;

9. il primo motivo di ricorso è fondato;

10. ai sensi della L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 203, l’iscrizione alla gestione commercianti è obbligatoria ove ricorrano congiuntamente i seguenti requisiti: la titolarità o gestione di imprese organizzate e/o dirette in prevalenza con il lavoro proprio e dei propri familiari; la piena responsabilità ed i rischi di gestione (unica eccezione proprio per i soci di s.r.l.); la partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza; il possesso, ove richiesto da norme e regolamenti per l’esercizio dell’attività propria, di licenze e qualifiche professionali;

11. come precisato da questa Corte (Cass. n. 19273 del 2018; n. 4440 del 2017; n. 5444 del 2013), non è sufficiente lo svolgimento di una qualsiasi attività lavorativa, di natura individuale o societaria, per essere iscritti ad un fondo di previdenza relativo ai lavoratori autonomi ma occorre che esistano, congiuntamente, i due requisiti di abitualità e prevalenza;

12. tali requisiti, necessari per l’iscrizione alla gestione commercianti e quindi fatti costituivi dell’obbligo contributivo il cui onere di prova è a carico dell’INP, (cfr. Cass. n. 5763 del 2002; Cass., n. 23600 del 2009), devono essere intesi in senso relativo e soggettivo, ossia facendo riferimento alle attività lavorative espletate dal soggetto in seno alla stessa attività aziendale costituente l’oggetto sociale della s.r.l. (ovviamente al netto dell’attività esercitata in quanto amministratore) e non già comparativamente con riferimento a tutti gli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali) dell’impresa (cfr. Cass. n. 19273 del 2018; n. 4440 del 2017 cit.);

13. la nozione di “prevalenza” della partecipazione del socio al lavoro aziendale, la cui interpretazione quale parametro normativo è censurabile in sede di legittimità (cfr. Cass., n. 17009 del 2017; Cass., n. 9808 del 2011; Cass., n. 13448 del 2003; Cass., n. 8254 del 2002; Cass., n. 14664 del 2001; Cass., n. 5960 del 1999), equivale a maggiore consistenza, intesa anche come superiorità numerica, e presuppone una comparazione tra l’attività lavorativa svolta dal socio nell’ambito aziendale e quella dal medesimo dedicata ad altri ambiti, esterni a quello aziendale;

14. in tale opera di comparazione il giudice deve valutare qualsiasi attività lavorativa svolta dal socio in settori esterni a quello aziendale, al fine appunto di verificarne la “prevalenza” o meno rispetto alla partecipazione al lavoro aziendale; rileva certamente al fine suddetto, ad esempio, il contemporaneo svolgimento di lavoro subordinato alle dipendenze di altra impresa per le caratteristiche proprie di tale tipo di rapporto, come delineate dall’art. 2094 c.c.;

15. sicchè ove risulti accertato il contemporaneo svolgimento di lavoro subordinato alle dipendenze altrui (e di ciò nel caso di specie danno atto sia la sentenza impugnata e sia il controricorso dell’INPS, quest’ultimo limitatamente al periodo dall’ottobre 2007 fino al 31.12.2010), la valutazione del requisito della prevalenza della partecipazione del socio al lavoro aziendale non può logicamente prescindere da tale dato e dalla esatta ricostruzione e comparazione delle due attività;

16. la Corte d’appello, poichè nell’interpretare il requisito di prevalenza della partecipazione del socio al lavoro aziendale ha ritenuto ininfluente in astratto lo svolgimento contemporaneo di lavoro subordinato, è incorsa nel vizio di violazione di legge di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3;

17. per tale ragione, in accoglimento del primo motivo di ricorso e ritenuto assorbito il secondo, la sentenza deve essere cassata con rinvio alla medesima Corte d’appello che procederà ad un nuovo esame della fattispecie attenendosi ai principi sopra enunciati, oltre che alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 6 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 settembre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA