Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18330 del 31/07/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 18330 Anno 2013
Presidente: BERRUTI GIUSEPPE MARIA
Relatore: LANZILLO RAFFAELLA

SENTENZA

sul ricorso 2871-2008 proposto da:
BORRAZZO MASSIMO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA GIOVANNI DE CALVI 6, presso lo studio
dell’avvocato TOMBOLINI ROBERTO, che lo rappresenta e
difende giusta delega in atti;
– ricorrente
2013
1147

contro

COMUNE ROMA, in persona del legale rappresentante pro
tempore M.P. GARAVAGLIA, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA VITTORIA COLONNA 32, presso lo studio
dell’avvocato SALUSTRI EMILIO, che la rappresenta e

Data pubblicazione: 31/07/2013

difende unitamente all’avvocato X. ENRICO giusta
delega in atti;
– controricorrente nonchè contro

ICS S.R.L.;

avverso la sentenza n. 25/2007 della CORTE D’APPELLO
di ROMA, depositata il 08/01/2007 R.G.N. 750/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 23/05/2013 dal Consigliere Dott. RAFFAELLA
LANZILLO;
udito l’Avvocato EMILIO SALUSTRI;
udito l’Avvocato ROBERTO TOMBOLINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. VINCENZO GAMBARDELLA che ha concluso
per il rigetto del ricorso.

2

– intimato –

Svolgimento del processo

Con sentenza n. 27/2007, depositata in data 8 gennaio 2007, la
Corte di appello di Roma ha confermato il rigetto della domanda
di risarcimento dei danni proposta da Massimo Borrazzo contro il
,

Cett £1′ a.ss vuirk,
Comune di Roma, a seguito di una caduta dal motociclorausata

suolo di alcuni centimetri e di una chiazza oleosa, resa ancor
più viscida dalla pioggia.
La caduta ha causato all’attore lesioni personali che hanno
richiesto un intervento chirurgico al ginocchio, residuando
postumi permanenti.
Il Comune aveva resistito alla domanda, chiedendo ed ottenendo
di chiamare in causa la s.r.l. ICS, a cui erano stati dati in
appalto i lavori di manutenzione della strada.
La Corte di appello, come già il Tribunale di Roma, ha ritenuto
che l’istruttoria svolta – ed in particolare il contenuto della

relazione della polizia stradale – abbia (

e la caduta

è stata provocata solo dalla chiazza d’olio, la quale era di
recente formazione, quindi addebitabile a caso fortuito, non

essendovi stato il tempo di rilevarne la presenza e di
intervenire ad eliminarla.
Il Borrazzo propone due motivi di ricorso per cassazione.
L’intimato resiste con controricorso.
ICS non ha depositato difese.
Motivi della decisione

3

dalla presenza sul fondo stradale di un chiusino sporgente dal

1.- Con il primo motivo, denunciando violazione dell’art. 2051
cod. civ. e vizi di motivazione, il ricorrente assume che la
Corte di appello ha ritenuto applicabile alla fattispecie l’art.
2051 cod. civ., ma non ne ha tratto le debite conseguenze

9t

cc

giuridiche,

cui il proprietario risponde

che ha in custodia, salvo che fornisca la prova del caso
fortuito, restando irrilevante il fatto che egli dimostri di
avere adempiuto, o di non aver potuto adempiere, ai doveri di
manutenzione.
Erroneamente e mal valutando le testimonianze, poi, la Corte ha
dedotto che la macchia oleosa era di recente formazione.
1.1.- Il motivo non è fondato.
La giurisprudenza ha più volte chiarito che – in materia di
responsabilità per la custodia di strade – occorre distinguere
fra i casi in cui il danno sia conseguenza di un vizio

–sirr–ITMIMM771.
intrinseco alla struttura della cosa te141-IL
oppure sia da ascrivere all’intervento di agenti
uLmaz.

7.

esterni, normalmente imputabili alla natura, al traffico, al
pubblico degli utenti o ad un singolo soggetto terzo (un masso,
un animale, una macchia d’olio, ecc.).
Nel

secondo

caso

la

responsabilità

non

è

imputabile

oggettivamente all’ente pubblico, per il solo fatto della
presenza dell’ostacolo, ma occorre che risulti che l’intrusione
è stata agevolata dalla peculiare conformazione del bene;
oppure dal difetto di manutenzione o di vigilanza sullo stesso

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oggettivamente ed in ogni caso dei danni cagionati dalla cosa

(presenza di animali o di altri ostacoli, ecc.) ed, in questi
ultimi casi, che vi è stato colpevole ritardo nell’accertare la
sopraggiunta situazione di pericolo e/o nell’intervenire per
rimuoverla (cfr., fra le tante, Cass. Civ. Sez. 3, l ° dicembre
2004 n. 22592;

Idem,

22 aprile 2010 n. 9546;

Idem,

18 luglio

Nella specie l’attore non ha dedotto né dimostrato che la
macchia d’olio sia fuoruscita dal sottosuolo o da un condotto
sotterraneo di proprietà del Comune o da altra causa comunque
ricollegabile alla struttura del bene pubblico.
Neppure ha dedotto o dimostrato il colpevole ritardo da parte
dell’ente pubblico nell’avere rilevato la presenza della macchia
insidiosa sul fondo stradale, avendo anzi la Corte di appello
accertato che essa risultava essere di recente formazione.
Correttamente quindi la sentenza impugnata ne ha imputato la
presenza al fatto di un terzo – presumibilmente ad un qualche
veicolo di passaggio – cioè ad un fatto che costituisce caso
fortuito, non prevedibile e non eliminabile se non in un
congruo lasso di tempo, che nella specie non risulta sia
trascorso.
contestare il merito delle

Il ricorrente si limita a

valutazioni compiute dalla Corte di appello circa il fatto che
la macchia d’olio era di recente formazione: accertamento di per
sé non suscettibile di censura in questa sede, se non sotto il
profilo dei vizi di motivazione, tramite consistenti deduzioni e
prove idonee a dimostrare il contrario di quanto affermato dalla
5

2011 n. 15720).

sentenza impugnata: deduzioni e prove che nella specie sono del
tutto mancanti.
2.- Il secondo motivo di ricorso denuncia violazione dell’art.
2043 cod. civ., e dell’art. 116 cod. proc. civ., nonché vizi
motivazionali, per avere la Corte di appello escluso che la

presenza in luogo del chiusino sporgente dal suolo.
3.- Il motivo è inammissibile sia per l’inidoneità dei quesiti
formulati ai sensi dell’art. 366bis cod. proc. civ., sia perché
rimette in questione gli accertamenti in fatto a cui la Corte è
pervenuta circa la causa dell’incidente.
3.1.- Il quesito di diritto è generico, astratto e non
congruente con le ragioni della decisione

(“Dica la Corte se la

responsabilità ai sensi dell’art. 2043 c.c. della p.a. per danni
conseguenti all’utilizzo del bene costituito da una strada
pubblica deve essere limitato ai soli casi di insidia o
trabocchetto , oppure se possano rinvenirsi altre ipotesi di
comportamento colposo_. Se la p.a. deve ritenersi responsabile
del danno causato da un pericolo non prevenuto e non
segnalato”).
Il quesito non richiama la fattispecie oggetto di esame, che ha
rilevanza essenziale al fine di dare concreto spessore al
problema esaminato ed al principio di diritto che si chiede alla
Corte di affermare; che peraltro neppure è stato formulato (cfr.
sulle modalità di formulazione dei quesiti,fra le tante, Cass.
Civ. S.U. 5 gennaio 2007 n. 36 e 11 marzo 2008 n. 6420; Cass.
6

caduta del ricorrente possa essere stata provocata anche dalla

Civ. Sez. III, 30 settembre 2008 n. 24339 e 9 maggio 2008 n.
11535).
Il quesito non è neppure congruente con le ragioni della
decisione, poiché la Corte di appello non ha affermato che la
responsabilità del Comune può essere ravvisata solo nei casi di

ravvisabile un nesso causale fra la presenza del chiusino e la
caduta del motociclista.
3.2.- Il quesito sui vizi di motivazione
che

individuati nel fatto

“_il giudice non ha vagliato nel loro complesso le

risultanze probatorie

Ha evidenziato e ritenuto decisive solo

una parte delle dichiarazioni rese dall’attore,_ non ha
considerato

le

ulteriori

dichiarazioni

testimoniali

che

riguardavano un fatto determinante ai fini dell’accertamento
della responsabilità del convenuto ex art. 2043 c.c.” –

non

richiama il fatto controverso in relazione al quale la sentenza
impugnata si assume mal motivata, né le insufficienze e le
illogicità

stessa,

della motivazione

che

non

risultano

comprensibili se non previa lettura dell’intera illustrazione
del motivo, in piena violazione dello scopo per cui la legge ha
richiesto la formulazione dei quesiti (cfr. Cass. civ. Sez. Un.
1 0 ottobre 2007 n. 20603 e 18 giugno 2008 n. 16258; Cass. Civ.
Sez. 3, 4 febbraio 2008 n. 2652;

Cass. Civ. Sez. III, 7 aprile

2008 n. 8897, n. 4646/2008 e n. 4719/2008, fra le tante).
Va soggiunto che neppure nell’illustrazione del motivo il
ricorrente ha specificato quali siano i lamentati vizi logici,
7

insidia o trabocchetto. Ha invece escluso che nella specie sia

nonché le asserite insufficienze o contraddittorietà della
motivazione.
Non ha dedotto e dimostrato, per esempio, in quale posizione
fosse il chiusino, rispetto alla strada percorsa dalla
motocicletta; se la incrociasse irrimediabilmente, sì da non

macchia d’olio, o se fosse in posizione laterale e defilata.
Neppure ha dimostrato di avere sottoposto all’attenzione della
Corte di appello l’ipotetica collocazione del chiusino in
posizione per lui pericolosa, od altre circostanze idonee a
rendere credibili le sue affermazioni circa il collegamento
causale fra lo stato dei luoghi di cui il Comune è responsabile
e la caduta della motocicletta.
4.- Il ricorso non può che essere rigettato.
5.- Considerata la natura della controversia e la circostanza
che la macchia d’olio che ha provocato la caduta, pur non
essendo imputabile alla responsabilità del Comune, neppure è
ce

imputabile a colpa del motociclista, si

ravvisano giusti motivi per com9ensare le spese del presente
giudizio.
P.Q.M.

La Corte di cassazione rigetta il ricorso e compensa le spese
del giudizio di cassazione.
Così de iso in Roma, il 23 maggio 2013
L’-‘ore

poter essere evitato, tenuto anche conto della posizione della

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