Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18330 del 25/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 25/07/2017, (ud. 27/06/2017, dep.25/07/2017),  n. 18330

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi A. – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 18780/2016 R.G. proposto da:

V.L., in difetto di elezione di domicilio in Roma da

intendersi domiciliato per legge in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato ANTONIO SCIAUDONE;

– ricorrente –

contro

C.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA EZIO N. 29,

presso lo studio dell’avvocato LUCIA SALIS, rappresentata e difesa

dall’avvocato GIUSEPPE PICONE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2236/2016 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata addì 01/06/2016;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata

del 27/06/2017 dal Consigliere Dott. DE STEFANO Franco.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

V.L. ricorre, affidandosi a due motivi, per la cassazione della sentenza n. 2236 del dì 01/06/2016, notificata in pari data a mezzo p.e.c., con cui la corte di appello di Napoli ha rigettato il suo appello contro la sentenza di condanna suoi danni pronunciata dalla sezione distaccata di Aversa del Tribunale di S. Maria Capua Vetere, per il risarcimento dei danni patiti da C.M. al proprio esercizio commerciale, arrecati dall’incendio sviluppatosi nel confinante fondo di esso odierno ricorrente il 22/07/2009;

l’intimata resiste con controricorso;

è formulata proposta di definizione – per inammissibilità – in camera di consiglio ai sensi del primo comma dell’art. 380 – bis c.p.c., come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1 – bis, comma 1, lett. e), conv. con modif. dalla l. 25 ottobre 2016, n. 197;

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

il Collegio ha raccomandato la redazione della motivazione in forma semplificata;

orbene, il ricorrente si duole, col primo motivo, di “violazione e falsa applicazione degli artt. 137,138,139,159 e 160 c.p.c., nonchè D.Lgs. n. 890 del 1982, art. 7” e, col secondo motivo, di “violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2729 c.c., in relazione agli artt. 137,138,139 e 160 c.p.c., nonchè D.Lgs. n. 890 del 1992, art. 7”: riproponendo la tesi della nullità della citazione di primo grado, perchè eseguita a mani di persona dichiaratasi convivente, ma in luogo che, in base a documentazione anagrafica prodotta in appello e valido elemento presuntivo da vincersi con adeguati elementi dalla notificante, non coincideva con la sua residenza; ed invocando i precedenti di Cass. 26189/13, 7750/11, 6817/99;

il ricorso è inammissibile, in primo luogo perchè non riporta il tenore testuale della relata di notifica dell’atto di citazione di primo grado, nè soprattutto quello dei relativi motivi di appello, in base ai quali ricostruire il tenore delle contestazioni alle quali la corte territoriale è stata ritualmente sollecitata a rispondere; eppure, va ribadita la necessità che, per consentire a questa Corte di legittimità di prendere cognizione delle doglianze ad essa sottoposte, nel ricorso si rinvengano sia l’indicazione della sede processuale di produzione dei documenti o di adduzione delle tesi su cui si fondano ed in cui si articolano le doglianze stesse, sia la trascrizione dei primi e dei passaggi argomentativi sulle seconde (tra le innumerevoli, v.: Cass. ord. 26/08/2014, n. 18218; Cass. ord. 16/03/2012, n. 4220; Cass. 01/02/1995, n. 1161; Cass. 12/06/2002, n. 8388; Cass. 21/10/2003, n. 15751; Cass. 24/03/2006, n. 6679; Cass. 17/05/2006, n. 11501; Cass. 31/05/2006, n. 12984; Cass. ord. 30/07/2010, n. 17915, resa anche ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c., n. 1; Cass. 31/07/2012, n. 13677; tra le altre del solo 2014: Cass. 11/02/2014, nn. 3018, 3026 e 3038; Cass. 06/02/2014, n. 2712, anche per gli errores in procedendo; Cass. 05/02//2014, n. 2608; Cass. 03/02/2014, nn. 2274 e 2276; ancora: Cass. Sez. U. 04/04/2016, n. 6451; Cass. Sez. U., 01/07/2016, n. 13532; Cass. Sez. U., 04/02/2016, n. 2198);

ancora, il ricorso è inammissibile per un altro e indipendente ordine di ragioni, perchè non si fa carico dell’espressa ed articolata ratio decidendi della corte territoriale, che, in base al precedente di legittimità espressamente richiamato, fonda la presunzione semplice di corrispondenza del luogo di effettiva dimora abituale con quello in cui è stata eseguita la consegna a familiare che si è dichiarato convivente e congiunto del destinatario, non superata dalla mera produzione di documentazione anagrafica, ma soprattutto rileva che in atto di appello il qui ricorrente aveva dedotto la diversa circostanza della mancata notifica dell’atto di citazione in primo grado, per poi produrre solo successivamente un certificato storico di residenza, da cui risultava che all’indirizzo al quale la notifica aveva avuto luogo egli non era stato residente per un intervallo dal 17/2/2010 al 3/2/12;

il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del soccombente ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, pure dandosi atto – mancando la possibilità di valutazioni discrezionali (tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra molte altre: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dei presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 – quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione;

PQM

 

dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Motivazione Semplificata.

Così deciso in Roma, il 27 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 25 luglio 2017

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