Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18330 del 19/09/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. VI, 19/09/2016, (ud. 24/06/2016, dep. 19/09/2016), n.18330

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – rel. Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2858-2015 proposto da:

P.M. e P.T., rappresentate e difese, per procura

speciale a margine del ricorso, dall’Avvocato Isabella Casales

Mangano;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

rampare, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura generale dello Stato, che lo rappresenta e difende per

legge;

– resistente –

avverso il decreto n. 902/2014 della Corte d’appello di

Caltanissetta, depositato in data 9 luglio 2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24

giugno 2016 dal Presidente relatore Dott. Stefano Petitti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che P.M. e P.T., con ricorso depositato presso la Corte d’appello di Caltanissetta in data 7 giugno 2012, hanno chiesto la condanna del Ministero dell’economia e delle finanze a titolo di equa riparazione, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, per l’eccessiva durata di un procedimento introdotto innanzi alla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Sicilia, con ricorso del 2 febbraio 2006, definito con sentenza depositata il 2 novembre 2011; che, nella resistenza del Ministero, l’adita Corte d’appello di Caltanissetta, con decreto in data 11 luglio 2014, ha parzialmente accolto la domanda rilevando che il giudizio presupposto si era protratto per circa cinque anni e nove mesi, c ritenendo che, tuttavia, da tale periodo dovesse essere detratto il segmento compreso tra la interruzione del processo per decesso del difensore e la riassunzione del processo stesso, pari a circa sette mesi;

che la Corte d’appello, quindi, detratta la ragionevole durata di tre anni, ha liquidato, per un ritardo di un anno e nove mesi, un indennizzo di 1.350,00 Euro, applicando il criterio di 750,00 Euro per i primi tre anni di ritardo;

che per la cassazione del decreto della Corte d’appello P.M. e P.T. hanno proposto ricorso sulla base di due motivi; che l’intimato Ministero non ha resistito con controricorso, ma ha depositato atto di costituzione ai fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione;

che le ricorrenti hanno depositato memoria in prossimità dell’udienza.

Considerato che il Collegio ha deliberato l’adozione della motivazione semplificata nella redazione della sentenza;

che con il primo motivo di ricorso (violazione e falsa applicazione dell’art. 6, par. 1, della CEDU e della L. n. 89 del 2001, art. 2 nonchè omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio) la pane ricorrente sostiene che la Corte d’appello avrebbe errato nel detrarre l’intero segmento compreso tra il decesso del difensore e la costituzione del nuovo difensore, invocando il principio affermato dalle SSUU con sentenza n. 585 del 2014, secondo cui l’indennizzo per la irragionevole durata del giudizio spetta a tutte le parti coinvolte nel procedimento giurisdizionale, ivi compresa la pane rimasta contumace; che la ricorrente rileva, inoltre, che la Corte dei conti aveva già fissato l’udienza del 4 aprile 2012 ai fini della discussione della causa, indipendentemente dall’evento che aveva colpito il difensore;

che con il secondo motivo (violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e del D.M. n. 55 del 2014, art. 2 nonchè omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio) le ricorrenti si dolgono della disposta compensazione parziale delle spese;

che il primo motivo di ricorso è fondato;

che la Corte d’appello ha detratto dalla durata del giudizio presupposto il periodo intercorso tra il decesso del difensore e la costituzione del nuovo difensore, senza che il detto evento avesse provocato alcuna interferenza sul processo sino all’udienza in cui il ricorso è stato discusso e poi deciso;

che l’accoglimento del primo motivo, comportando la nuova regolamentazione delle spese, determina l’assorbimento del secondo; che il primo motivo di ricorso va quindi accolto, con conseguente cassazione del decreto impugnato e assorbimento del secondo motivo;

che, tuttavia, non apparendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2;

che, invero, applicando il non contestato criterio di liquidazione individuato dalla Corte d’appello, detratta dalla durata complessiva del giudizio di cinque anni e nove mesi la durata ragionevole di tre anni, alla ricorrente può essere liquidato un indennizzo complessivo di Euro 2.062,50, oltre agli interessi legali dalla data della domanda al soddisfo; che, dunque, il Ministero dell’economia e delle finanze deve essere condannato al pagamento, in favore di ciascuna delle ricorrenti, della indicata somma, oltre agli interessi legali dalla data della domanda al soddisfo;

che, quanto alle spese, le stesse seguono la soccombenza: quelle del giudizio di merito, liquidate, in applicazione del D.M. n. 55 del 2014 e tenuto conto dello scaglione di valore applicabile nonchè previa riduzione del 70% del compenso per la fase istruttoria e del 50% dell’importo derivante dalla somma dei compensi previsti per le singole fasi, in Euro 1.056,75 per compensi, oltre accessori di legge e spese forfetarie; quelle del giudizio di cassazione, liquidate nella misura di Euro 892,50 per compensi, oltre accessori di legge e spese forfetarie; che le spese, come liquidate, vanno poi distratte in favore del difensore delle ricorrenti, dichiaratosi antistatario.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa il decreto impugnato e, decidendo la causa nel merito, condanna il Ministero dell’economia e delle finanze al pagamento, in favore di ciascuna delle ricorrenti, della somma di Euro 2.062,50, oltre agli interessi legali dalla domanda al soddisfo; condanna inoltre il Ministero al pagamento delle spese del giudizio che liquida, quanto al grado di merito, in Euro 1.056,75 per compensi, e, quanto al giudizio di legittimità, in Euro 892,50, per compensi, oltre accessori di legge e spese forfetarie; dispone la distrazione delle spese del giudizio di cassazione in favore del difensore antistatario.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta civile – 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 24 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 settembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA