Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1833 del 28/01/2021

Cassazione civile sez. VI, 28/01/2021, (ud. 14/10/2020, dep. 28/01/2021), n.1833

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSENTINO Antonello – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5092 – 2019 R.G. proposto da:

A.G. – c.f. (OMISSIS) – B.V. – c.f.

(OMISSIS) – elettivamente domiciliati in Roma, alla via Reno, n. 22,

presso lo studio dell’avvocato di Gioia Giulio che disgiuntamente e

congiuntamente all’avvocato De Nicola Milena Monica li rappresenta e

difende in virtù di procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO della GIUSTIZIA – c.f. (OMISSIS) – in persona del Ministro

pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12,

domicilia per legge;

– controricorrente –

avverso il decreto dei 19.3/11.9.2018 della Corte d’Appello di

Perugia;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 ottobre

2020 dal consigliere Dott. Abete Luigi.

 

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

1. Con decreto dei 19.3/11.9.2018 la Corte d’Appello di Perugia, in accoglimento del ricorso ex lege n. 89/2001 proposto da A.G. e da B.V., condannava il Ministero della Giustizia a pagare a ciascun ricorrente, a titolo di equa riparazione per l’irragionevole durata del giudizio “presupposto” (del pari ex lege n. 89/2001), la somma di Euro 958,00, oltre interessi; condannava altresì il Ministero della Giustizia a pagare all’avvocato d.G.G. ed all’avvocato D.N.M. Monica, difensori anticipatari dei ricorrenti, le spese di lite, liquidate in Euro 405,00, oltre rimborso forfetario, i.v.a. e cassa come per legge.

2. Avverso tale decreto hanno proposto ricorso A.G. e B.V.; ne hanno chiesto sulla scorta di un unico motivo la cassazione con ogni susseguente statuizione anche in ordine alle spese, da distrarsi in favore dei difensori anticipatari.

Il Ministero della Giustizia si è costituito tardivamente ai soli fini della partecipazione all’eventuale udienza di discussione.

3. Il relatore ha formulato ex art. 375 c.p.c., n. 5), proposta di manifesta fondatezza del motivo di ricorso; il presidente ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 1, ha fissato l’adunanza in camera di consiglio.

4. Con l’unico motivo i ricorrenti denunciano ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 2233 c.c., dell’art. 91 c.p.c., del D.M. n. 55 del 2014.

Deducono che la Corte di Perugia, in rapporto al complessivo quantum – Euro 1.916,00 (Euro 958,00 x 2) – dell’indennizzo accordato e dunque allo scaglione di riferimento (Euro 1.100,01 – Euro 5.200,00), ha liquidato i compensi in misura pari ad Euro 405,00, più esattamente in misura pari ad Euro 378,00 al netto dell’importo di Euro 27,00 per spese esenti, e quindi in misura inferiore ai minimi tariffari.

5. Il ricorso va respinto.

6. Va in premessa ribadito l’insegnamento di questa Corte.

Ovvero l’insegnamento a tenor del quale in ipotesi di litisconsorzio facoltativo (art. 103 c.p.c.), caratterizzato da domande di più soggetti contro uno stesso convenuto in base a titoli autonomi anche se della stessa natura – è H caso di specie – non è applicabile l’art. 10 c.p.c., comma 2 (che è richiamato soltanto dall’art. 104 c.p.c., relativo al cumulo oggettivo) (cfr. Cass. sez. lav. 7.1.2009, n. 50; Cass. (ord.) 3.7.2009, n. 15638).

7. Su tale scorta, in considerazione del quantum (Euro 958,00) dell’indennizzo accordato dalla Corte di Perugia a ciascun ricorrente, il valore rimane ricompreso nello scaglione tariffario da Euro 0,01 ad Euro 1.100,00.

E conseguentemente il compenso minimo, in applicazione della tabella n. 12 – “giudizi innanzi alla corte di appello” – allegata al D.M. n. 55 del 2014, si specifica, pur a computare il compenso per la fase istruttoria, in complessivi Euro 286,00 (Euro 67,50 per la fase di studio, Euro 67,50 per la fase introduttiva, Euro 51,00 per la fase istruttoria ed Euro 100,00 per la fase decisionale).

8. E’ ben evidente dunque che il compenso liquidato dalla Corte d’Appello di Perugia, pur al netto – Euro 378,00 – delle spese esenti (Euro 27,00), è superiore al minimo – Euro 286,00 – tariffario.

9. Ovviamente soccorre l’insegnamento a tenor del quale, in tema di liquidazione delle spese processuali che la parte soccombente deve rimborsare a quella vittoriosa, la determinazione degli onorari di avvocato e degli onorari e diritti di procuratore costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice che, qualora sia contenuto tra il minimo ed il massimo della tariffa, non richiede una specifica motivazione e non può formare oggetto di sindacato in sede di legittimità (cfr. Cass. 9.10.2015, n. 20289; Cass. 4.7.2011, n. 14542, secondo cui la liquidazione delle spese processuali rientra nei poteri discrezionali del giudice del merito, potendo essere denunziate in sede di legittimità solo violazioni del criterio della soccombenza o liquidazioni che non rispettino le tariffe professionali, con obbligo, in tal caso, di indicare le singole voci contestate, in modo da consentire il controllo di legittimità senza necessità di ulteriori indagini).

10. Il Ministero della Giustizia si è costituito tardivamente, ai soli fini della partecipazione all’eventuale pubblica udienza; quindi, sostanzialmente, non ha svolto difese; nonostante il rigetto del ricorso, pertanto, nessuna statuizione in ordine alle spese del presente giudizio va assunta.

11. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 10 non è soggetto a contributo unificato il giudizio di equa riparazione ex lege L. n. 89 de3l 2001. Il che rende inapplicabile il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, (cfr. Cass. sez. un. 28.5.2014, n. 11915).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2021

 

 

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