Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1833 del 28/01/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1833 Anno 2014
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: TRICOMI IRENE

ORDINANZA
sul ricorso 22136-2011 proposto da:
CANTARINI LUCIANO CNTLCN52R14C9000, DE PALO CLELIA
DPLCLL39M41C983P, GIOVANNELLI PATRIZIA GVNPRZ55C57H501N, MELI
LUCA MZELCU63T14H501U, PALLESCHI FRANCO FERNANDO
PLLFNC37H19D667J, RI VELLI PIERGIORGIO RBLPGR36L08D488Z, SII
ONESTO MIRELLA SNSMLL55S54L207L, SILLA DONATO CLAUDIO
SLLDNT53C20I501K, GUARRACINO MAURIZIO GRRMRZ62C28F839U,
MICHELE DOMENICO MCHDNC54P18G500S, MORONESI MARIO
MRNNRA48L24H501X, CIARDI ROBERTO CRDRRT64A19H501F, COLA()
FRANCESCO CLOFNC60R20M082C, DE VELLIS DOMENICO
DVLDNC41M22C479B, MEUCCI CLORINDA NICCCRN49C58L182P, MEZZO
SERGIO RBZSRG43B23D983U, MANGANIELLO NICOLA
NINGNCL501314L259K, ROSELLI CARLA RSLCRL54C71H501W, DE VITA
ANGELA DVTNGL55A51L860M, LECCI DOMENICO LCCDNC43M10F911R,
FRANCONI EMILIO FRNMLE48C25A559Q, BOTTI SABINA

922O

Data pubblicazione: 28/01/2014

BTTSBN63S70H501S, SIMONI RICCARDO SNINRCR51A13H949D, elettivamente
domiciliati in ROMA, LARGO DEI LOMBARDI 4, presso lo studio dell’avvocato
PASCAZI PAOLO, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati ARENA
GREGORIO, ANGELO CASILE giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

ENEA – AGENZIA NAZIONALE PER LE NUOVE TECNOLOGIE, L’ENERGIA
E LO SVILUPPO ECONOMICO SOSTENIBILE, in persona del legale
rappresentante in carica, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI
12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;

– controricorrente nonchè contro
INAASSITALIA SPA, avente causa di INA VITA SPA, per atto di fusione per
incorporazione, inpersona del procuratore speciale del Presidente pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio
dell’avvocato MORRICO ENZO, che la rappresenta e difende giusta mandato in calce
al controricorso;

controricorrente

avverso la sentenza n. 6194/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA del 2/07/2010,
depositata il 16/09/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/11/2013 dal
Consigliere Relatore Dott. IRENE TRICOMI;
è presente il P.G. in persona del Dott. MAURIZIO VELARDI.

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contro

FATTO E DIRITTO
Atteso che e’ stata depositata relazione del seguente contenuto.
«Il consigliere relatore osserva quanto segue.
1.- Botti Sabina e altri, con ricorso al Giudice del lavoro di Roma convenivano
in giudizio l’ENEA, di cui erano stati dipendenti, e l’INA Assitalia spa, per ottenere la
liquidazione, in aggiunta a quanto spettante a titolo di trattamento di fine rapporto, delle
maggiori somme maturate per effetto della polizza assicurativa (c.d. polizza n. 52900)
stipulata in fra l’ENEA e FINA, di cui erano beneficiari i dipendenti dell’Agenzia.
2.- Rigettata la domanda con sentenza n. 1437 del 5.12.2006- 12.03.2007, e
proposto appello dai lavoratori, la Corte d’appello di Roma con sentenza n. 6194/2010,
rigettava l’impugnazione ponendo in luce che la convenzione ENEA-INA aveva le
caratteristiche del contratto a favore di terzi con la finalità di assicurare ai dipendenti le
somme dovute per il t.f.r. e, allo stesso tempo, ed era funzionale, altresì, all’interesse
proprio dell’Ente all’efficienza della propria gestione finanziaria.
Con il contratto di assicurazione, l’Agenzia si assicurava le disponibilità
economiche necessarie a far fronte agli oneri derivanti dalla maturazione del trattamento
di fine rapporto dei dipendenti ENEA.
Di contro non esisteva interesse dell’Ente a beneficiare i dipendenti, all’atto
delle percezione del t.f.r., anche emolumenti aggiuntivi rappresentati dal plusvalore
maturato rispetto alle somme versate a titolo di premio ed aggiornate secondo le
percentuali di legge.
3.- Avverso la sentenza resa in grado di appello proponevano ricorso Botti
Sabina e altri.
4.- Si sono costituite con autonomi controricorsi sia l’ENEA che l’INA Assitalia
spa.
5.- Parte ricorrente deduce, dopo aver ripercorso lo svolgimento del giudizio, in
fatto e in diritto, i seguenti motivi di ricorso, come di seguito riportati, in sintesi:
1) violazione dell’art. 1362 c.c., e segg., in relazione agli artt. 1325 e 1411 c.c.
ed al R.D.L. n. 5 del 1942, art. 4, prospettando che, in ragione di una corretta
interpretazione della polizza 52900, alla parte attrice spetterebbe l’intero montante
assicurativo (non essendovi nel contratto di assicurazione alcuna limitazione di esso al
t.f.r. maturato), quantomeno per la quota relativa ai rendimenti finanziari derivanti
dall’investimento dei premi versati;
2) violazione dell’art. 421 c.p.c., comma 2, e art. 437 c.p.c., comma 2,
esponendosi la mancata acquisizione da parte del giudice di merito del certificato
assicurativo rappresentante la polizza individuale del dipendente ENEA, conseguenza di
un apodittico giudizio di superfluità, senza riferimento alle esigenze probatorie, in
considerazione del fatto che il documento è nell’esclusiva disponibilità della convenuta;
3) carenza di motivazione, avendo il giudice di merito omesso la considerazione
di fatti e documenti decisivi proposti alla sua attenzione, basando invece il suo
convincimento su dati parziali, quali il solo art. 1 della convenzione, omettendo l’analisi
integrale e coordinata del contratto assicurativo e degli altri documenti sottoposti, tra cui
la fondamentale relazione redatta dal consulente tecnico di ufficio nominato da diverso
Collegio della Corte d’appello in altra analoga controversia.
6.- La giurisprudenza delle Sezioni unite della Corte di cassazione, in
controversia analoga a quella ora in esame, ha ritenuto che “in materia di indennità di
fine rapporto, la normativa di cui alla legge n. 297 del 1982, non preclude che, in
generale, possano essere corrisposte, alla cessazione del rapporto, erogazioni integrative
aventi natura e funzioni diverse dal trattamento di fine rapporto, purché esse siano
ricollegate al contratto di lavoro, nel quale devono trovare una giustificazione causale
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DEPOSITATO IN CANCELLERIA

idonea ad escludere una disposizione derogatoria alla disciplina legale. Deve, pertanto,
escludersi che siano da corrispondere ai lavoratori le maggiori somme maturate per
l’effetto di una polizza assicurativa stipulata dal datore di lavoro, allorché, in ragione
della struttura della provvista e dalla modalità di erogazione degli importi, risulti che
essa sia stata costituita a beneficio della gestione e delle finalità proprie del datore di
lavoro, al fine di assicurare la corresponsione dell’indennità di fine rapporto ai
dipendenti, e non preveda in favore di questi ultimi utilità economiche ulteriori rispetto
alle somme a garanzia del trattamento di fine rapporto” (Sezioni Unite, 12.10.09 n.
21553).
I principi così enunciati sono stati ribaditi, in relazione a controversia analoga a
quella in esame, dalla successiva Cass., ordinanza n. 2039 del 2012.
7.- Essendosi il giudice di merito adeguato ai principi di diritto sopra richiamati,
il ricorso sembra manifestamente infondato ».
Il Collegio, letta la memoria delle Generali Italia spa, condivide e fa proprie le
considerazioni e le conclusioni della relazione che precedono.
Il ricorso deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono
liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle
spese di giudizio di legittimità che liquida in curo cento per esborsi, euro
tremilanovecento per compenso professionale per ciascuno dei controricorrenti, oltre
accessori.
Così deciso in Roma, il 21 novembre 2013

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