Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1833 del 25/01/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1833 Anno 2018
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: D’ARRIGO COSIMO

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28208-2016 R.G. proposto da:
Triple s.r.I., elettivamente domiciliata in Roma, piazza Cavour
presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e
difesa dall’avvocato Giovanna Pelucchi;
– ricorrente contro
Xenia s.r.l. in liquidazione, Alba Consulting s.r.I.;
– intimati per regolamento di competenza avverso l’ordinanza n. cronol.
3593/2016 del 27/10/2016 del Tribunale di Bergamo,
depositata il 27/10/2016 emesso sul procedimento iscritto al n.
6634/2016 R.G.;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
non partecipata del 13/09/2017 dal Consigliere Dott. Cosimo
D’Arrigo;

Data pubblicazione: 25/01/2018

lette le conclusioni scritte dal Pubblico Ministero, in persona del
Sostituto Procuratore Generale Mario Fresa, che ha chiesto,
visto l’art. 380-ter c.p.c. che la Corte di Cassazione, in camera
di consiglio, accolga l’istanza di regolamento di competenza,
con le conseguenze di legge.

La Triple s.r.l. ha convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di
Bergamo, la Xenia s.r.l. (oggi in liquidazione) e la Alba
Consulting s.r.l. per far accertare e dichiarare l’inadempimento
delle obbligazioni separatamente assunte dalle due società per
la fornitura di un programma informatico di gestione
dell’attività commerciale della committente.
La Xenia s.r.l. eccepiva l’incompetenza territoriale del giudice
adito in favore del Tribunale di Rovigo e ciò in forza di una
clausola delle condizioni generali di fornitura a mente della
quale «per qualsiasi controversia è riconosciuto competente il
Foro Giudiziario di Rovigo».

In ogni caso, rilevava che, in

applicazione dei tre fori alternativi, la competenza territoriale
sarebbe spettata al Tribunale di Rovigo o a quello di Verona.
Il Tribunale di Bergamo, con l’ordinanza indicata in epigrafe, ha
disatteso l’eccezione di competenza esclusiva del Tribunale di
Rovigo in forza della citata clausola pattizia, rilevando che la
stessa non prevedeva l’esclusività di quel foro; ha, tuttavia,
dichiarato la propria incompetenza territoriale in favore del
Tribunale di Rovigo, in quanto l’accordo si era concluso in
località Castelnovo Banano, o del Tribunale di Verona, nel cui
circondario aveva la sede legale la Xenia s.r.l. e ove si sarebbe
dovuta adempiere l’obbligazione restitutoria conseguente
all’eventuale accoglimento della domanda di ripetizione
d’indebito.

Ric. 2016 n. 28208 sez. M3 – ud. 13-09-2017
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RITENUTO

Tale ordinanza è stata impugnata dalla Triple s.r.l. con
regolamento di competenza, deducendosi la violazione degli
artt. 38 e 187 cod. proc. civ. e dell’artt. 1182, terzo e quarto
comma, cod. civ. Le parti intimate non hanno svolto attività
difensiva.

CONSIDERATO
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Anzitutto va rilevato che la Triple s.r.l. ha agito in giudizio per
la risoluzione per grave inadempimento non solo del contratto
di licenza d’uso del software fornito dalla Xenia s.r.I., ma anche
del contratto di assistenza tecnica, funzionalmente collegato al
primo.
La Xenia s.r.I., nel formulare l’eccezione di incompetenza
territoriale, ha fatto riferimento solamente al primo dei due
contratti, ma non anche al secondo, del quale non viene
indicato il forum contractus.
Poiché, com’è noto, il convenuto che intenda eccepire
l’incompetenza territoriale ha l’onere di contestare
specificatamente tutti i possibili criteri di collegamento utili ad
individuare il giudice competente

(ex plurimis: Sez. 6 – 3,

Ordinanza n. 22510 del 04/11/2016, Rv. 642996; Sez. 6 – 3,
Ordinanza n. 26094 del 11/12/2014, Rv. 633625), l’omessa
contestazione del criterio correlato al luogo in cui si è concluso
il contratto di assistenza tecnica determina l’incompletezza
dell’eccezione, che doveva essere quindi respinta.
Inoltre, questa Corte ha già chiarito, in precedenti occasioni,
che laddove l’azione di ripetizione di indebito involga anche la
richiesta di accertamento dell’inesistenza, oggettiva o
soggettiva, del rapporto obbligatorio in esecuzione del quale
venne eseguita la prestazione di cui si chiede la restituzione,
Ric. 2016 n. 28208 sez. M3 – ud. 13-09-2017
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Il Procuratore generale ha concluso come riportato in epigrafe.

l’applicazione dei fori concorrenti di cui all’art. 20 cod. proc.
civ. va fatta riferendosi non già all’obbligazione di restituzione
dell’indebito in quanto tale, bensì a quella in esecuzione della
quale venne eseguita la prestazione indebita, sicché il forum
destinatae solutionis è quello in cui avrebbe dovuto essere

del 12/10/2015, Rv. 636724; Sez. 3, Sentenza n. 8248 del
20/04/2005, Rv. 581691).
Soltanto allorquando la domanda di ripetizione si basi su un
giudicato già formatosi sull’inesistenza oggettiva o soggettiva
del rapporto obbligatorio, in esecuzione del quale venne
eseguita la prestazione, ovvero su un negozio inter partes, che
abbia accertato tale inesistenza e la cui validità non venga
prospettata come contestata, l’applicazione dell’art. 20 cod.
proc. civ. e delle norme sostanziali che esso presuppone va
fatta con riferimento all’obbligazione di restituzione, onde il
forum contractus

(cioè il luogo di insorgenza di tale

obbligazione) è, nel primo caso, quello del luogo di esecuzione
del pagamento indebito e, nel secondo caso, quello della
conclusione del negozio, mentre il forum destinatae solutionis è
quello del creditore della prestazione indebita, ai sensi del
terzo comma dell’art. 1182 cod. civ. per il caso che la somma
indebita sia stata determinata dal giudicato o dal negozio, e
quello del debitore, ai sensi del quarto comma dello stesso
articolo, ove tale determinazione sia mancata(Sez. 3, Sentenza
n. 453 del 12/01/2007, Rv. 596536).
Alla luce di tali considerazioni, dunque, l’eccezione di
incompetenza territoriale risulta non soltanto incompleta, ma
anche erroneamente formulata, in quanto elaborata con
riferimento alla domanda di ripetizione di indebito e senza
considerare che invece la domanda principale della Triple s.r.l.
Ric. 2016 n. 28208 sez. M3 – ud. 13-09-2017
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adempiuta tale obbligazione (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 20391

era di accertamento della risoluzione dei contratti per
inadempimento.
Pertanto, il ricorso per regolamento di competenza deve essere
accolto e va dichiarata la competenza territoriale del Tribunale
di Bergamo.

accoglie il ricorso per regolamento di competenza e dichiara la
competenza del Tribunale di Bergamo, cui demanda di
provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 13 settembre 2017.

P.Q.M.

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