Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1833 del 25/01/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 25/01/2017, (ud. 17/11/2016, dep.25/01/2017),  n. 1833

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19539-2015 proposto da:

S.M., rappresentato e difeso dall’Avvocato BIAGIO DE

FRANCESCO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO LAVORO SALUTE E POLITICHE SOCIALI e DIREZIONE TERRITORIALE

DEL LAVORO DI LECCE, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 463/2014 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 23/06/2014.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/11/2016 dal Consigliere Dott. ALBERTO GIUSTI;

udito l’Avvocato Iolanda De Francesco, per delega dell’Avvocato

Biagio De Francesco.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 4 maggio 2016, la seguente relazione ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.:

“La Corte d’appello di Lecce, con sentenza depositata il 23 giugno 2014, ha dichiarato inammissibile l’appello proposto con ricorso depositato il 15 settembre 2010, e notificato il 22 ottobre 2010, dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e dalla Direzione provinciale del lavoro di Lecce nei confronti di S.M. avverso la sentenza n. 33/2009 del Tribunale di Lecce in data 6 luglio 2009 che, accogliendo l’opposizione di quest’ultimo, aveva annullato l’ordinanza-ingiunzione.

La Corte d’appello ha rilevato che l’appello era tardivo, in quanto proposto oltre il termine annuale di cui all’art. 327 cod. proc. civ. con ricorso anzichè con citazione, dovendosi avere riguardo, ai fini della tempestività, non alla data di deposito del ricorso, ma alla data di notificazione alla controparte del ricorso unitamente al provvedimento del giudice di fissazione dell’udienza.

La Corte d’appello ha compensato tra le parti le spese di giudizio, in considerazione della natura controversa della questione risolta dalla giurisprudenza della Corte di cassazione richiamata in motivazione.

Per la cassazione della sentenza, relativamente al capo sulla compensazione delle spese, il S. ha proposto ricorso, con atto notificato il 26 giugno 2015, sulla base di due motivi.

Gli intimati Ministero e Direzione territoriale del lavoro hanno resistito con controricorso.

I motivi di ricorso appaiono infondati, giacchè nel momento in cui l’Amministrazione ha instaurato l’appello con ricorso la questione della forma dell’appello avverso sentenze in materia di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, pronunciate ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 23 in giudizi iniziati prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, e della relativa sanatoria, era ancora controversa, tanto che è stata definitivamente risolta dalle Sezioni Unite con la sentenza 10 febbraio 2014, n. 2907.

Il ricorso può essere avviato alla trattazione camerale, per esservi rigettato..”.

Letta la memoria di parte ricorrente.

Considerato che il Collegio condivide la proposta di definizione contenuta nella relazione ex art. 380-bis cod. proc. civ.;

che le critiche ad essa rivolte con la memoria illustrativa non colgono nel segno;

che, infatti, in tema di spese processuali, secondo la disciplina ratione temporis applicabile (il processo di merito è iniziato nel 2000), il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa; pertanto, esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, nell’ipotesi di concorso di giusti motivi (Cass., Sez. 5, 19 giugno 2013, n. 15317);

che la obiettiva controvertibilità della questione processuale affrontata dalla Corte d’appello (con riguardo alla forma dell’atto di impugnazione della sentenza resa in esito a giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione) è confermata dal fatto che su di essa si sono pronunciate le Sezioni Unite nel 2014 con la sentenza n. 2907;

che, d’altra parte, la correttezza della compensazione è confermata dal fatto che le stesse Sezioni Unite di questa Corte, nella citata sentenza, hanno compensato le spese processuali sostenute in quel procedimento dalla parte privata per dolersi, con il ricorso per cassazione, della sentenza di inammissibilità per tardività del proposto appello, e ciò ravvisandosi giusti motivi proprio “in considerazione del fatto che, ai fini della soluzione delle questioni poste dal ricorso, è stato necessario l’intervento di queste Sezioni Unite”;

che il ricorso deve essere rigettato;

che le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza;

che poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, il comma 1-quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dalle Amministrazioni controricorrenti, che liquida in Euro 1.500 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6-2 Sezione civile, il 17 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2017

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