Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18329 del 31/07/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 3 Num. 18329 Anno 2013
Presidente: BERRUTI GIUSEPPE MARIA
Relatore: CARLEO GIOVANNI

SENTENZA
sul ricorso 25932-2007 proposto da:
SROK

CORRADO

SRKCRD30P18G482Y,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA RIMINI 14, presso lo studio
dell’avvocato LORENTI FRANCESCO, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato CICCARELLI SERGIO
giusta delega in atti;
– ricorrente contro

TURANO

PAOLO

TRNPLA33D02H425T,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEI TRE OROLOGI 14/A, presso
lo studio dell’avvocato SCHIONA LAMBERTO (STUDIO

1

Data pubblicazione: 31/07/2013

GAMBINO),

rappresentato

e

difeso

dall’avvocato

SCHIONA ADRIANO giusta delega in atti;
– controri corrente –

avverso la sentenza n. 485/2007 della CORTE D’APPELLO
dell’AQUILA, depositata il 27/06/2007, R.G.N.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 23/05/2013 dal Consigliere Dott. GIOVANNI
CARLEO;
udito l’Avvocato ADRIANO SCHIONA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. VINCENZO GAMBARDELLA che ha concluso
per il rigetto del ricorso;

2

1176/2002;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 2.1.1997, Srok Corrado
esponeva di aver aveva consegnato al cognato Turano Paolo i
propri risparmi dal 1968 in poi, affinchè li investisse al
meglio, anche grazie alle sue specifiche conoscenze nel settore

che, in seguito aveva mutuato delle somme, con l’intesa che
quello gli avrebbe corrisposto gli stessi interessi praticati
dalle banche; che parte di quelle somme gli erano state poi
restituite nel 1990; che, da ultimo, avendo chiesto il
rendiconto, il Torano gli aveva restituito una somma del tutto
inadeguata nel senso che i frutti maturati risultavano essere
persino inferiori rispetto agli interessi bancari. Tanto
premesso, conveniva in giudizio avanti il Tribunale di Pescara
il Torano per ottenerne la condanna al ristoro del danno
derivante dalla cattiva esecuzione del mandato. In esito al
giudizio, in cui si costituiva convenuto, il Tribunale adito
rigettava la domanda e condannava l’attore alla refusione delle
spese. Avverso tale decisione proponeva appello il soccombente
ed in esito al giudizio, in cui si costituiva l’appellato
resistendo al gravame, la Corte di Appello dell’Aquila con
sentenza depositata in data 27 giugno 2007 rigettava
l’impugnazione e condannava l’appellante alle spese. Avverso la
detta sentenza ha quindi proposto ricorso per cassazione
articolato in due motivi. Resiste il Turano con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE

3

AI

finanziario, derivante dal suo lavoro di dipendente bancario;

Con una prima doglianza, deducendo la violazione e la falsa
applicazione della norma di cui all’art.1713 cc, il ricorrente
ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte
di Appello ha affermato che il fatto di essere stato edotto
verbalmente dello stato del conto e degli interessi maturati,

ritenere adempiuto l’obbligo del mandatario di rendere al
mandante il conto del suo mandato. Ugualmente, la Corte avrebbe
sbagliato nella parte in cui ha affermato che il mandante,
avendo tacitamente accettato le comunicazioni del mandatario,
non avrebbe avuto più titolo per insistere nella richiesta di
rendiconto.
Con una seconda doglianza, articolata sotto il profilo della
motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria, il
ricorrente ha inoltre lamentato che la Corte di Appello sarebbe
incorsa nel vizio motivazionale dedotto sia nella parte in cui
afferma che il mandante avrebbe dispensato tacitamente il
mandatario dalla presentazione dei documenti giustificativi
delle singole operazioni compiute se non anche dell’intero
rendiconto sia nella parte in cui non si sarebbe fatta carico
di ricercare e stabilire se e come il mandatario avesse svolto
la sua opera con riferimento al mandato ricevuto nella sua
interezza.
Ha infine concluso i motivi di impugnazione accompagnandoli con
i seguenti dodici quesiti:1)Quesito: nell’ambito del mandato a
carattere fiduciario è sufficiente ad adempiere l’obbligo del

4

fatto ammesso dallo Srok, sarebbe stato sufficiente a far

conto

con

indicazioni

verbali

dell’utile

ottenuto?

2)Quesito:Nel caso in cui il conto venga presentato verbalmente
il mandante è legittimato a verificare giudizialmente se
l’operato del mandatario sia stato corretto? 3)Quesito: può
considerarsi validamente operata la dispensa del rendiconto in

nell’espletamento del mandato, dolo scoperto successivamente?
4)Quesito: nell’ambito di mandato fiduciario il mandatario
perde il diritto al rendimento del conto se in passato ha
tacitamente accettato le comunicazioni del mandatario,
risultate false? 5)Quesito: nell’ambito del mandato fiduciario,
sussiste per il mandante un obbligo di sorveglianza, per cui
il semplice, ancorchè prolungato silenzio nei confronti del
mandatario, comporta accettazione dell’operato ovvero la
perdita del diritto al rendiconto? 6)quesito: può considerarsi
soddisfatto l’onere di dimostrazione delle somme consegnate al
mandatario con la presentazione di elenco dettagliato delle
singole dazioni in date specifiche, non contestato dal
mandatario? 7)Quesito: nell’ambito di mandato fiduciario
incombe sul mandatario l’onere di provare i limiti del mandato
affidatogli? 8)Quesito: se risulti provato che il mandatario ha
violato dolosamente il contenuto del mandato, detenendo in
proprio somme destinate ad essere investite, può essere
condannato a risarcire il danno in misura equivalente alla
rendita da titoli Stato9)Quesito: può ritenersi soddisfatto
l’onere che incombe sul mandatario di deposito o gestione di

5

forma tacita ove il mandante lamenti il dolo del mandatario

somme, di informativa nei confronti del mandante con la
indicazione approssimativa, espressa verbalmente, della
consistenza finale del patrimonio del mandante? 10)Quesito: può
il giudice di merito valutare favorevolmente al convenuto
dichiarazioni da lui rese in sede di interrogatorio ed avallate

contrastanti con risultanze documentali? 11)Quesito: la mera
alligazione del mandatario di aver favorito il cognato
consentendo di usufruire di tassi attivi ben più elevati di
quelli praticati dalla banca nei confronti di soggetti non
dipendenti di essa banca, senza aver dato prova della
consistenza di detti tassi, può essere assunta dal Giudice
quale satisfattiva dell’obbligo di rendiconto del mandatario?
12)Quesito: nell’ambito di mandato fiduciario a gestire somme,
è legittimo ricondurre il contenuto del mandato al mero
deposito su libretto, in assenza di prova in tal senso a carico
del mandatario?
I motivi in questione, che vanno esaminati congiuntamente in
quanto sia pure sotto diversi ed articolati profili,
prospettano ragioni di censura connesse tra loro, sono
inammissibili per uno svariato ordine di considerazioni.
In primo luogo, perché deve essere esclusa la ammissibilità dei
quesiti “multipli”, sul rilievo che ad una censura di diritto
esposta nel motivo non può che corrispondere un quesito di
diritto ed uno solo, solo in tal modo escludendosi ogni rischio
di equivocità e solo con tale scelta restando sostenibile il

6

dal proprio coniuge escusso come teste, se palesemente

rapporto di pertinenzialità esclusiva e diretta tra motivo e
quesito (Cass. n. 1906/2008).
In secondo luogo, perché nessuno dei quesiti soddisfa le
prescrizioni richieste dall’art.366 bis cpc.
costituisce orientamento

Ed invero

consolidato di questa Corte quello

condizionata alla formulazione di un quesito, compiuta ed
autosufficiente,

dalla

cui

risoluzione

scaturisce

necessariamente il segno della decisione (Sez.Un. 28054/08) e
deve escludersi che il quesito possa essere integrato dalla
Corte

attraverso

un’interpretazione

della

motivazione

(Cass.14986/09). Nel caso di specie, i quesiti formulati non
presentano i requisiti indicati non contenendo né la sintetica
riassunzione degli elementi di fatto sottoposti all’attenzione
del giudice di merito né l’indicazione della questione di
diritto controversa nè la formulazione del diverso principio di
diritto, di cui il ricorrente, in relazione al caso concreto,
chiede l’applicazione, in modo da circoscrivere l’oggetto della
pronuncia nei limiti di un accoglimento o di rigetto del
quesito stesso (Sez.Un. n.23732/07, n.20360 e n.36/07)
Giova aggiungere che, qualora il vizio sia denunciato ai sensi
dell’art. 360 c.p.c. n. 5, come insegna questa Corte, la
censura di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione
deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di
diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, oltre a
richiedere sia l’indicazione del fatto controverso, riguardo al

7

secondo cui l’ammissibilità del motivo di impugnazione è

quale si assuma l’omissione,

la contraddittorietà

o

l’insufficienza della motivazione sia l’indicazione delle
ragioni per cui la motivazione sarebbe inidonea a sorreggere la
decisione (Cass. ord. n. 16002/2007, n. 4309/2008 e
n.4311/2008). Ed è appena il caso di sottolineare che nel caso

il fatto controverso e decisivo sia le ragioni di inadeguatezza
della motivazione.
Deve sottolinearsi infine che alcuni dei quesiti formulati non
sono affatto conferenti con il vizio denunciato né con il
decisum

(così, il decimo e l’undicesimo), altri sono

assolutamente generici (così il secondo, il settimo, il nono ed
il dodicesimo), altri sono poco chiari (così, il primo, il
quinto, il sesto) ed altri ancora sono estranei alla
fattispecie dedotta in giudizio introducendo questioni nuove
che non hanno formato oggetto dei temi di indagine e
decisionale (così, il terzo, il quarto, l’ottavo). Ed è appena
il caso di sottolineare che, come ha già avuto modo di
avvertire questa Corte, la necessità del collegamento del
quesito con la specifica fattispecie costituisce requisito
indispensabile ai fini dell’ammissibilità della doglianza, non
potendosi prendere in considerazione il motivo di ricorso che
si concluda con la formulazione di un quesito per nulla
riferibile alla fattispecie o sia comunque assolutamente
generico (cfr Sez.Un. n. 36/2007).

8

di specie il ricorrente ha completamente omesso di indicare sia

Ne consegue che il ricorso per cassazione in esame deve essere
dichiarato inammissibile. Segue la condanna del ricorrente alla
rifusione delle spese di questo giudizio di legittimità,
liquidate come in dispositivo, alla stregua dei soli parametri
di cui al D.M. n.140/2012 sopravvenuto a disciplinare i

P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il
ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità
che liquida in complessivi C 2.200,00 di cui E 2.000,00 per
compensi, oltre accessori di legge, ed E 200,00 per esborsi.
Così deciso in Roma in camera di Consiglio i

.5.2013

compensi professionali.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA