Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18329 del 27/08/2014


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 18329 Anno 2014
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: VIVALDI ROBERTA

Nt

SENTENZA
sul ricorso 21589-2008 proposto da:
BONOMELLI COSTANTINO BNMCTN35A02H598W, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 14 A-4,
presso lo studio dell’avvocato PAFUNDI GABRIELE, che
lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato
GIAMPAOLI BRUNO giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente contro

EUROCREDIT 99 SPA 12769800157,

in persona del

Presidente del Consiglio di Amministrazione legale
rappresentante

pro

tempore

1

Dott.

MICHELE

DE

Data pubblicazione: 27/08/2014

TAVONATTI, considerata domiciliata ex lege in ROMA,
presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentata e difesa dall’avvocato DEL VECCHIO
ANDREA, unitamente all’avvocato FERRARI CLAUDIO
giusta procura a margine del controricorso;
SPIRITO

SRL

03585910171,

in

persona

dell’Amministratore Unico legale rappresentante pro
tempore sig. GIANFRANCO SALVATORI, considerata
domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA
DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa
dall’avvocato DEL VECCHIO ANDREA, giusta procura a
margine del controricorso;
– controricorrenti nonchè contro

ITALFONDIARIO SPA , MINETTI ALBERTO, BANCA POPOLARE
VERONA NOVARA , ZURICH INTERNATIONAL ITALIA SPA ,
INTESA GESTIONE CREDITI , MORESCHINI CRISTINA, MIGLIO
VINCENZA;
– intimati –

avverso la sentenza n. 1022/2008 del TRIBUNALE di
BRESCIA, depositata il 25/03/2008 R.G.N. 6188/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 16/05/2014 dal

Consigliere Dott. ROBERTA

VIVALDI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARIO FRESA che ha concluso per

2

S

l’inammissibilita’ in subordine rigetto del ricorso.

3

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nell’ambito della procedura esecutiva immobiliare promossa nei
suoi confronti, Costantino Bonomelli propose opposizione
avverso l’ordinanza del G.E. del 27.3.2006, che aveva reso

Il tribunale di Brescia, con sentenza del 25.3.2008, rigettò
l’opposizione.
Ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi il
Bonomelli.
Resistono con separati controricorsi le società Eurocredit 99
spa e S. Spirito srl.
Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è stato proposto per impugnare una sentenza
pubblicata una volta entrato in vigore il D. Lgs. 15 febbraio
2006, n. 40, recante modifiche al codice di procedura civile in
materia di ricorso per cassazione; con l’applicazione, quindi,
delle disposizioni dettate nello stesso decreto al Capo I.
Secondo l’art. 366-bis c.p.c. – introdotto dall’art. 6 del
decreto – i motivi di ricorso devono essere formulati, a pena
di inammissibilità, nel modo lì descritto ed, in particolare,
nei casi previsti dall’

art. 360, n. 1), 2), 3) e 4,

l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere con la
formulazione di un quesito di diritto, mentre, nel caso
previsto dall’art. 360, primo coma, n. 5), l’illustrazione di
4

esecutivo il progetto di riparto.

ciascun motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto
controverso in relazione al quale la motivazione si assume
omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la
dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a
giustificare la decisione.

l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di
inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in
relazione al quale la motivazione si assume omessa o
contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta
insufficienza della motivazione la renda inidonea a
giustificare la decisione; e la relativa censura deve contenere
un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne
circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare
incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione
della sua ammissibilità (S.U. 1.10.2007 n. 20603; Cass.
18.7.2007 n. 16002).
Il quesito, al quale si chiede che la Corte di cassazione
risponda con l’enunciazione di un corrispondente principio di
diritto che risolva il caso in esame, poi, deve essere
formulato, sia per il vizio di motivazione, sia per la
violazione di norme di diritto, in modo tale da collegare il
vizio denunciato alla fattispecie concreta ( v. S.U. 11.3.2008
n. 6420 che ha statuito l’inammissibilità – a norma dell’art.
366 bis c.p.c. – del motivo di ricorso per cassazione il cui
quesito di diritto si risolva in un’enunciazione di carattere
5

Segnatamente, nel caso previsto dall’art. 360 n. 5 c.p.c.,

generale ed astratto, priva di qualunque indicazione sul tipo
della controversia e sulla sua riconducibilità alla fattispecie
in esame, tale da non consentire alcuna risposta utile a
definire la causa nel senso voluto dal ricorrente, non
• potendosi desumere il quesito dal contenuto del motivo od

abrogazione del suddetto articolo).
La funzione propria del quesito di diritto – quindi – è quella
di far comprendere alla Corte di legittimità, dalla lettura del
solo quesito, inteso come sintesi logico-giuridica della
questione, l’errore di diritto asseritamente compiuto dal
giudice di merito e quale sia, secondo la prospettazione del
ricorrente, la regola da applicare (da ultimo Cass.7.4.2009 n.
8463; v, anche S.U. ord. 27.3.2009 n. 7433).
Inoltre, l’art. 366 bis c.p.c., nel prescrivere le modalità di
formulazione dei motivi del ricorso in cassazione, comporta ai fini della declaratoria di inammissibilità del ricorso
stesso -, una diversa valutazione, da parte del giudice di
legittimità, a seconda che si sia in presenza dei motivi
previsti dai numeri 1, 2, 3 e 4 dell’art. 360, primo comma,
c.p.c., ovvero del motivo previsto dal numero 5 della stessa
disposizione.
Nel primo caso ciascuna censura

– come già detto – deve,

all’esito della sua illustrazione, tradursi in un quesito di
diritto, la cui enunciazione (e formalità espressiva) va
funzionalizzata,

ai

sensi
6

dell’art.

384

c.p.c.,

integrare il primo con il secondo, pena la sostanziale

ummommommomm,

all’enunciazione del principio di diritto, ovvero a

IN! NE

Me, .111

dicta

giurisprudenziali su questioni di diritto di particolare
importanza.
Nell’ipotesi, invece, in cui venga in rilievo il motivo di cui
al n. 5 dell’art. 360 c. p.c.c. (il cui oggetto riguarda il

una illustrazione che, pur libera da rigidità formali, si deve
concretizzare in una esposizione chiara e sintetica del fatto
controverso ( ed. momento di sintesi) – in relazione al quale
la motivazione si assume omessa o contraddittoria – ovvero
delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza rende
inidonea la motivazione a giustificare la decisione (v. da
ultimo Cass. 25.2.2009 n. 4556; v. anche Cass. 18.11.2011 n.
24255).
I motivi non rispettano i requisiti prescritti dall’art. 366
bis c.p.c..
Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione o falsa
applicazione delle norme di diritto sull’intervento tardivo
nelle procedure forzate (artt. 565 e 566 cpc) a’ sensi
dell’art. 360 cpc..

Il quesito è il seguente: ” gli artt. 565 e 566 cpc qualificano
tardivo l’intervento con riferimento al tempo in cui questo
avviene o con riferimento alla natura chirografaria o
privilegiata – del credito per il quale l’intervento
dichiarato,

fatto,

rilevando tale natura solo per le

conseguenze della tardività previamente accertata?”.

solo iter argomentativo della decisione impugnata), è richiesta

Con il secondo motivo si denuncia

omessa, insufficiente o

contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo
per il giudizio ex art. 360 n. 5 cpc..
Con il terzo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione
di norme di diritto ex art. 360 n. 3 cpc con riferimento agli

Il quesito è il seguente: ” il creditore privilegiato, per
poter concorrere alla distribuzione della sorpma ricavata in
ragione del proprio privilegio deve intervenire prima
dell’udienza prevista dall’art. 596 cpc o può intervenire anche
nella stessa udienza ed il creditore chirografario tardivo può
concorrere sul ricavato della vendita con priorità rispetto
agli altri creditori tardivi già intervenuti prima dell’udienza
indicata nell’art. 596 cpc ?”.
Con il quarto motivo si denuncia

omessa insufficiente o

contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo
per il giudizio ex art. 360 n. 5 cpc..
Con il quinto motivo si denuncia

violazione e falsa

applicazione di norma di diritto ( art. 58 T,U.B.) a’ sensi
dell’art. 360, n. 3 cpc..
Il quesito è del seguente tenore: ” a’ sensi e per gli effetti
dell’art. 58 T.U.B. nella cessione in blocco pubblicata può
ritenersi ricompressa una specifica cessione di crediti
stipulata autonomamente due mesi prima sol perché il credito
così ceduto possiede le stesse caratteristiche di quelle dei
crediti ceduti in blocco? “.
8

artt.565 e/o 566 cpc..

Con il sesto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione
delle norme di legge sul carico (art. 95 ppc) e sulla misura
delle spese della esecuzione ex art. 360 n. 3 ppc e/o omessa o
insufficiente motivazione su un punto controverso e decisivo
(ex art. 360 n. 5 ppc) sulle spese dovute ai ereditari

I quesiti sono i seguenti:

nel progetto di riparto

predisposto dal notaio delegato ed approvato dal G.Es. le spese
dell’esecuzione debbono essere conteggiate nella misura
liquidata dal G.Es. o possono esserlo in quella maggiore

1

indicata dal creditore? “.
Le spese della esecuzione vanno riconosciute e pagate al
creditore, in base solo alla dichiarazione del primo creditore
di consentirvi? ”
I motivi, sotto il profilo del vizio motivazionale

– e

relativi al secondo, quarto e sesto motivo – , non contengono
un “momento di sintesi”, né attraverso tale meccanismo,
indicano quali siano le ragioni per le quali i supposti vizi
siano tali da non sorreggere la decisione adottata.
Ne consegue l’inammissibilità dei relativi motivi e profili.
Quanto alle violazioni di legge contestate, – di cui al primo,
terzo, quinto e sesto motivo -, i quesiti peccano di genericità
e si risolvono in enunciazioni di carattere generale ed
astratto, non contenendo alcun riferimento alle peculiarità del
caso concreto.

—/

intervenuti.

In

tal

modo,

la

Corte

di

legittimità

si

trova

nell’impossibilità di enunciare un o i principii di diritto che
diano soluzione allo stesso caso concreto (Cass. ord. 24.7.2008
n. 20409; S.U. ord. 5.2.2008 n. 2658; Sez. Un. 5.1.2007 n. 36,
e successive conformi).

contenuto e dall’illustrazione del motivo che lo precede, e
neppure può essere integrato il primo con il secondo.
Diversamente, si avrebbe la sostanziale abrogazione della norma
dell’art. 366 bis c.p.c..
Conclusivamente, il ricorso è inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come in
dispositivo in favore di ciascuna delle resistenti ai sensi del
d.m. n. 55 del 2014, sono poste a carico del ricorrente.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il
ricorrente al pagamento delle spese che liquida, in favore di
ciascuna delle resistenti, in complessivi C 6.200,00, di cui e
6.000,00 per compensi, oltre spese generali

ed accessori di

legge.
Così deciso il 16 maggio 2014 in Roma, nella camera di
consiglio della terza sezione civile della Corte di cassazione.

Nè il quesito, correttamente posto, può essere desunto dal

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