Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18329 del 25/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 25/07/2017, (ud. 27/06/2017, dep.25/07/2017),  n. 18329

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi A. – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 18272/2016 R.G. proposto da:

M.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CATONE 15,

presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE MAZZUCCHIELLO, rappresentato

e difeso dall’avvocato ANGELO PISANI;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SUD S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 524/2016 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata addì 08/02/2016;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata

del 27/06/2017 dal Consigliere Dott. DE STEFANO Franco.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

M.A. ricorre, affidandosi ad un motivo, per la cassazione della sentenza n. 524 del dì 08/02/2016 con cui la Corte di appello di Napoli ha dichiarato inammissibile l’appello da lui proposto avverso la declaratoria di inammissibilità della domanda da lui dispiegata contro Equitalia Sud spa per la declaratoria di illegittimità e la cancellazione dei fermi amministrativi sul suo veicolo tg. (OMISSIS);

l’intimata non espleta attività difensiva in questa sede;

è formulata proposta di definizione – per inammissibilità – in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 – bis c.p.c., comma 1, come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, comma 1, lett. e), conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197;

il ricorrente deposita memoria ai sensi del secondo comma, ultima parte, del medesimo art. 380 – bis.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

il Collegio ha raccomandato la redazione della motivazione in forma semplificata;

al riguardo, il ricorrente si duole in questa sede di “violazione falsa applicazione dell’art. 163 c.p.c., comma 3, n. 3 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, ma così facendo non coglie la ratio decidendi della qui gravata sentenza, la quale commina l’inammissibilità dell’appello (pag. 3, sei righe dal termine) per non avere a sua volta l’appellante colto la ratio della sanzione di inammissibilità pronunciata in primo grado;

ora, quest’ultima, secondo quanto argomenta il giudice di appello, è stata sancita non per la negazione dell’astratto diritto di insorgere contro la misura del fermo, ma per la ritenuta impossibilità di individuare l’esatto oggetto della domanda (se cioè il primo o il secondo fermo ovvero entrambi), mentre il motivo di appello, sempre stando a quanto argomenta il giudice di appello per fondare la sua declaratoria di inammissibilità del gravame, si è poi incentrato non già sulla decisiva circostanza della chiarezza del riferimento originario in citazione appunto all’esatto oggetto del giudizio, ma nella generica – e quindi inconferente – rivendicazione di un astratto diritto a contestare il fermo;

solo in questa sede, però e in modo inammissibile, il ricorrente tenta di dimostrare a questa Corte che la sua domanda originaria sarebbe stata fondata, ma non si premura – non potendolo fare con la memoria in vista dell’adunanza camerale, la quale non può colmare le lacune originarie del ricorso – di contestare la ratio della dichiarazione di inammissibilità, specificamente fondata dal giudice di secondo grado, del suo primo gravame per non corrispondenza tra la ratio decidendi del giudice di primo grado e sua reazione nei confronti di quella: del resto essendo stato suo onere di evidenziare, fin dal ricorso in Cassazione, che il tenore testuale dell’atto di appello aveva specificamente investito proprio gli specifici punti che il tribunale aveva ritenuto non colti da valida censura, certo non bastando una generica doglianza contro la sanzione in rito in primo grado o la rivendicazione della titolarità di un diritto ad impugnare i fermi amministrativi, di cui invece il primo giudice aveva stigmatizzato perfino l’impossibile identificazione;

il ricorso va dichiarato pertanto inammissibile; ma non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, per non avervi svolto attività difensiva parte intimata;

va infine dato atto – mancando la possibilità di valutazioni discrezionali (tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra molte altre: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dei presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1,comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione;

PQM

 

dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 27 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 25 luglio 2017

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