Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18328 del 25/07/2017
Cassazione civile, sez. VI, 25/07/2017, (ud. 15/06/2017, dep.25/07/2017), n. 18328
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 20360-2016 proposto da:
M.M., M.R., F.T., elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA COSSERIA 2, presso lo studio dell’avvocato
ALESSANDRO BRUNI, rappresentati e difesi dall’avvocato MARCO DE
SCISCIOLO;
– ricorrenti –
contro
GENERALI ITALIA SPA, in persona del procuratore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA CAVALIER D’ARPINO 31, presso lo studio
dell’avvocato ENRICA FERRARI, rappresentata e difesa dall’avvocato
RENATO MAGALDI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 789/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 05/02/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 15/06/2017 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
rilevato che, con sentenza resa in data 5/2/2016, la Corte d’appello di Roma ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha rigettato la domanda proposta da M.R., M.M. e F.T. diretta alla condanna della Generali Italia s.p.a., in qualità di impresa designata per il Fondo di garanzia per le vittime della strada, al risarcimento dei danni dagli stessi subiti a seguito di un sinistro causato da un veicolo rimasto non identificato;
che, a sostegno della decisione assunta, la corte territoriale ha rilevato la correttezza della valutazione espressa dal giudice di primo grado circa l’inattendibilità dei testimoni escussi nel corso del giudizio, con la conseguente insussistenza di alcuna prova certa in ordine all’effettiva dinamica del sinistro così come dedotto in giudizio dagli attori;
che, avverso la sentenza d’appello, M.R., M.M. e F.T. propongono ricorso per cassazione sulla base di due motivi d’impugnazione;
che la Generali Italia s.p.a., nella qualità spiegata, resiste con controricorso;
che, a seguito della fissazione della camera di consiglio, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la Generali Italia s.p.a. ha presentato memoria;
considerato che, con i motivi d’impugnazione proposti, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per carenza di motivazione in sè e in relazione all’asserita condotta anomala dei testimoni, avendo la corte territoriale trascurato di specificare le ragioni individuate a fondamento della ritenuta inattendibilità dei testimoni escussi, giungendo all’affermazione dell’insussistenza della prova della dinamica del sinistro in assenza di adeguata giustificazione;
che entrambi i motivi di ricorso sono inammissibili;
che, al riguardo, osserva il collegio come, attraverso le censure critiche articolate con i motivi d’impugnazione in esame, i ricorrenti si siano inammissibilmente spinti a prospettare la rinnovazione, in questa sede di legittimità, del riesame nel merito della vicenda oggetto di lite, come tale sottratto alle prerogative della Corte di cassazione;
che, sul punto, occorre ribadire il principio secondo cui il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità, non già il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica della congruità e della coerenza logica, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr., ex plurimis, Sez. 5, Sentenza n. 27197 del 16/12/2011, Rv. 620709);
che, nel caso di specie, la Corte d’appello ha espressamente evidenziato come il giudice di primo grado avesse correttamente condotto l’esame relativo all’attendibilità dei testimoni escussi, valorizzando l’assoluta anomalia del relativo comportamento in occasione del sinistro, tale da gettare una decisiva ed assorbente incidenza sulla credibilità delle relative dichiarazioni;
che tali passaggi motivazionali, elaborati dal giudice d’appello nell’esercizio della discrezionalità valutativa ad esso spettante, appaiono conformi ai canoni di correttezza giuridica dell’interpretazione e di congruità dell’argomentazione, immuni da vizi d’indole logica o giuridica e, come tali, del tutto idonee a sottrarsi alle censure in questa sede illustrate dai ricorrenti;
che all’inammissibilità del ricorso segue la condanna dei ricorrenti al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, secondo la liquidazione di cui al dispositivo.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 10.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori come per legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 15 giugno 2017.
Depositato in Cancelleria il 25 luglio 2017