Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18328 del 09/07/2019

Cassazione civile sez. III, 09/07/2019, (ud. 15/03/2019, dep. 09/07/2019), n.18328

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLI Domenico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14182-2016 proposto da:

SOCIETA’ REALE MUTUA ASSICURAZIONI, in persona del procuratore

dirigente, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE ASOLONE 8,

presso lo studio dell’avvocato MILENA LIUZZI, rappresentata e difesa

dall’avvocato ANTONIO LA ROCCA;

– ricorrente –

contro

M.G., MA.GI., MA.PI., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA ERNESTO MONACI 13, presso lo studio

dell’avvocato VINCENZO MAZZELLA DI BOSCO, rappresentati e difesi

dall’avvocato OLINDO DI FRANCESCO;

– controricorrenti –

e contro

V.C.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 624/2016 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 07/04/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/03/2019 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1.- Ma.Gi., M.G. e Ma.Pi. convennero in giudizio, dinanzi al Tribunale di Agrigento, V.C. e la Reale Mutua Assicurazioni per sentirli condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti, a vario titolo, in conseguenza di un sinistro stradale verificatosi in (OMISSIS), da ascriversi alla responsabilità esclusiva di V.C. e nel quale subiva gravi lesioni personali Ma.Pi., figlio degli altri due attori.

Nel contraddittorio con i convenuti, l’adito Tribunale di Agrigento, accertata l’esclusiva responsabilità di V.C., la condannò in solido con la Reale Mutua Assicurazioni al pagamento in favore di Ma.Pi. della somma di Euro 16.662,91 – essendo già stati corrisposti Euro 40.000,00 nel corso di causa -, mentre rigettò, per carenza di prova, la domanda risarcitoria proposta dai genitori della vittima, Ma.Gi. e M.G., per “asserita sindrome ansioso-depressiva da loro subita a causa dell’incidente del figlio”.

2.- Avverso tale decisione proponeva impugnazione Ma.Pi., Ma.Gi. e M.G., che la Corte di appello di Palermo, espletata nuova c.t.u. collegiale medico-legale, accoglieva, con sentenza resa pubblica 7 aprile 2016, ad eccezione del gravame interposto dai genitori della vittima primaria del sinistro in ordine al riconoscimento del danno patrimoniale patito iure proprio.

2.1.- Per quanto ancora rileva in questa sede, la Corte territoriale, in relazione al danno non patrimoniale patito da Ma.Pi. in conseguenza del sinistro, riteneva, in base alla c.t.u. espletata in grado di appello (non avendo “ragione alcuna di dubitare, nemmeno in parte, della precisione dell’accertamento” relativo), che l’invalidità permanente del danneggiato fosse pari al 50% (“ossia di ben 34 punti superiore a quella riconosciuta dal primo giudice”), con conseguente liquidazione di un importo risarcitorio, calcolato sulla base delle tabelle del Tribunale di Milano del 2014, di Euro 432.936,00.

Tale somma andava “”personalizzata”, per compensare il danneggiato delle sofferenze fisio-psichiche sopportate a seguito di lesioni personali così gravi”, a tal fine dovendosi utilizzare il coefficiente del 15% previsto dalle predette tabelle, con ulteriore riconoscimento dell’importo di Euro 66.920,40 e assorbimento di “qualsiasi minor voce di danno non patrimoniale una volta enucleata dalla giurisprudenza (…come danno morale, danno esistenziale, danno edonistico ecc.)”.

2.2. – Il giudice di appello, in base ad una “valutazione in via equitativa”, riconosceva, altresì, la somma di Euro 65.000,00 a titolo di danno da “perdita parziale della capacità lavorativa specifica”, da presumersi sussistente, a prescindere dalla “prova del tipo di attività che il giovane andrebbe a svolgere nei suoi anni futuri”, in ragione della “presenza di lesioni personali gravemente limitative dell’integrità biologica e fisica del soggetto”.

2.3.- La Corte territoriale, in forza delle “lunghe e intense sofferenze psichiche in loro provocate dalle gravi lesioni del figlio, che hanno scatenato in loro una sindrome ansioso-depressiva”, riconosceva sussistente, “in base a nozioni di comune esperienza”, un danno non patrimoniale patito dai genitori di Ma.Pi. e liquidava, in via equitativa liquidava, l’importo di Euro 10.000,00, oltre accessori, in favore di ciascuno di essi.

3.- Per la Cassazione della sentenza della Corte d’appello di Palermo ricorre la Società Reale Mutua Assicurazioni, in persona del suo procuratore speciale, affidando le sorti dell’impugnazione a nove motivi, illustrati da memoria.

Resistono con congiunto controricorso, illustrato da memoria, Ma.Gi., M.G. e Ma.Pi..

Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’intimata V.C..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.- Con il primo mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, “vizio di motivazione – omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti: sulle espletate Consulenze Tecniche d’Ufficio” (in relazione all’art. 111 Cost., comma 6, nonchè all’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e art. 118 disp. att. c.p.c.), per aver la Corte territoriale omesso di esaminare il fatto decisivo costituito dalle consulenze tecniche d’ufficio, mancando di “disvelare le ragioni” per cui non avrebbe affatto considerato le contestazioni ad esse mosse dalla compagnia di assicurazioni con la comparsa di costituzione e in tutti gli altri atti difensivi, limitandosi ad affermare sul punto che “non si ha ragione alcuna di dubitare, nemmeno in parte…” dell’accertamento tecnico, senza però motivare, “neanche in maniera generica”, sul quadro probatorio acquisito, privando in tal modo la parte convenuta/appellata di comprendere l’iter logico posto a fondamento della sua decisione.

1.1. – Il motivo è inammissibile in tutta la sua articolazione.

1.1.1. – E’ inammissibile, anzitutto, là dove denuncia l’omesso esame di fatto decisivo e discusso tra le parti.

L’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella vigente formulazione (introdotta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, lett. b), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012), applicabile ratione temporis, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (tra le molte, Cass., S.U., n. 8053/2014).

Nella specie, le censure mancano di evidenziare un “fatto storico” e decisivo, il cui esame sia stato omesso, poichè non può ricondursi, di per sè, alla nozione di “fatto storico” (principale o secondario) la “consulenza tecnica d’ufficio” in quanto tale.

Giova, infatti, precisare che il “fatto storico” di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 è accadimento fenomenico esterno alla dinamica propria del processo, ossia a quella sequela di atti e di attività disciplinate dal codice di rito che, dunque, viene a caratterizzare la diversa natura e portata del “fatto processuale”, il quale segna il differente ambito del vizio deducibile, in sede di legittimità, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4.

La c.t.u., quindi, è, come tale, un atto processuale, che svolge funzione di ausilio del giudice nella valutazione dei fatti e degli elementi acquisiti (consulenza c.d. deducente) ovvero, in determinati casi (come in ambito di responsabilità sanitaria), assurge a fonte di prova dell’accertamento dei fatti (consulenza c.d. percipiente).

Sicchè, la c.t.u. costituisce l’elemento istruttorio (il “dato”, secondo la citata Cass., S.U., n. 8053/2014) da cui è possibile trarre (non già i meri apprezzamenti e le valutazioni tecniche, ma) il “fatto storico”, rilevato e/o accertato dal consulente, il cui esame il giudice del merito abbia omesso e che la parte è tenuta ad indicare specificamente.

E’, pertanto, evidente che, avendo la Corte territoriale avendo espresso il proprio convincimento adesivo alle risultanze della c.t.u., riportate in modo articolato nella stessa sentenza (pp. 4/6), e non avendo la società ricorrente evidenziato quale “fatto storico”, decisivo, essa abbia omesso di esaminare, la doglianza che lamenta una omessa e/o insufficiente motivazione circa le ragioni per cui il giudice di appello ha ritenuto di superare le contestazioni di parte appellata alla c.t.u. (nondimeno, all’esito di chiarimenti disposti proprio a seguito di dette contestazioni: cfr. p. 5 del ricorso) si risolve nella prospettazione di un vizio di motivazione non coerente con il paradigma di cui all’attuale formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ma semmai evocante quello della previgente disposizione processuale.

1.1.2. – E’, altresì, inammissibile l’ulteriore profilo di censura, che evoca una violazione dell’obbligo di motivazione.

A tal riguardo, va, anzitutto, rammentato che la norma del citato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (art. 111 Cost. e art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4), in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass., S.U., n. 8053/2014 e la conforme giurisprudenza successiva).

Nella specie, la Corte territoriale, come detto, ha dato adeguata contezza delle risultanze della c.t.u. e ha espresso la propria adesione alle stesse risultanze (peraltro, formatesi anche all’esito di chiarimenti dei consulenti d’ufficio), rendendo del tutto intelligibile il ragionamento nelle premesse e nelle conclusioni.

Non è, quindi, ravvisabile, nell’iter logico argomentativo espresso dalla sentenza impugnata, alcuna anomalia motivazionale tramutantesi in violazione di legge, risolvendosi le doglianze di parte ricorrente in critiche alla sufficienza della motivazione stessa, non pertinenti, dunque, rispetto al vizio dedotto.

2.- Con il secondo mezzo è dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 2054 e 2059 c.c., nonchè del D.M. 5 febbraio 1992, per aver erroneamente il giudice di appello, nel quantificare il danno non patrimoniale, utilizzato un mero computo matematico di addizione delle percentuali delle varie voci di danno, anzichè applicare ritenere una valutazione unitaria e complessiva, secondo il c.d. metodo proporzionalistico a scalare (c.d. “formula di Balthazard”), previsto dal citato D.M., in base al quale il valore di ogni punto di invalidità diminuisce con l’aumentare del numero delle altre invalidità preesistenti ed autonome interessanti il soggetto.

2.2. – Il motivo è fondato per quanto di ragione.

La Corte territoriale ha liquidato il danno non patrimoniale (nella sua componente di danno biologico dinamico relazionale) calcolando la percentuale di invalidità permanente del 50% a carico di Ma.Pi. – quale asserito esito di una “valutazione complessiva” – alla stregua (secondo quanto emerge dalla motivazione della stessa sentenza impugnata: cfr. pp. 5 e 6) di una sommatoria tra l’invalidità permanente (22%) riconosciuta in primo grado al danneggiato e quella riconosciutagli in secondo grado (28%) in forza delle risultanze della c.t.u. collegiale, derivante, a sua volta, dalla sommatoria tra i postumi permanenti per “Disturbo Post Traumatico da Stress” (16%), per “Disturbo d’ansia generalizzato” (6%) e per “Disturbo Distimico” (6%).

Ne consegue che – sebbene debba escludersi la pertinenza del richiamo al D.M. 5 febbraio 1992, che concerne il diverso ambito dell’accertamento delle minorazioni e delle malattie invalidanti ai fini (diversi dalla liquidazione del danno non patrimoniale, ex art. 2059 c.c.) dei benefici di cui al D.Lgs. n. 509 del 1988 – – la decisione del giudice del merito è, comunque, in contrasto con il consolidato principio (Cass. n. 5542/1996, Cass. n. 8286/1996, Cass. n. 12451/1998, Cass. n. 6502/2001) – che attiene alla regola legale di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale – secondo il quale, nel caso di lesioni plurime, derivate da un medesimo fatto lesivo, il danno biologico è unitario per cui la valutazione medico-legale delle singole menomazioni, che determinano un peggioramento globale della salute, deve essere complessiva.

Sicchè, pur dovendosi procedere ad un’analisi dell’inferenza che ogni singola menomazione ha prodotto sulla salute umana, il danno biologico globale va determinato non addizionando i singoli valori percentuali di invalidità riferibili a ciascuna minorazione, bensì considerando l’incidenza reale di dette minorazioni sulla complessiva validità del soggetto.

3.- Con il terzo mezzo è prospettata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 2054 e 2059 c.c., per aver erroneamente la Corte riconosciuto l’aumento del 15% a titolo di personalizzazione del danno biologico, già stimato nella misura del 50%, così da duplicare il risarcimento “per le medesime sofferenza”, senza indicare affatto se sussistessero “circostanze specifiche ed eccezionali idonee a rendere il danno concreto più grave,…, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età”.

4.- Con il quarto mezzo è dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nullità della sentenza in relazione all’art. 111 Cost., comma 6, nonchè all’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e art. 118 disp. att. c.p.c., per aver il giudice di appello mancato di spiegare le ragioni in base alle quale sia dovuta, nel caso di specie, oltre al già riconosciuto danno biologico, la c.d. personalizzazione del danno, non comprendendosi affatto, in base alla motivazione, se detta personalizzazione “sia derivata dalla circostanza che tali pregiudizi non siano stati ricompresi nella consulenza medico legale ovvero sia stata giustificata da altre cause”.

4.1. – Il terzo e quarto motivi, da esaminare congiuntamente per la loro stretta connessione, sono fondati.

La Corte territoriale ha riconosciuto a Ma.Pi. la personalizzazione del danno non patrimoniale (nella misura del 15% in base alle tabelle milanesi) adducendo, unicamente, che essa andava a “compensare” le “sofferenze fisio-psichiche sopportate a seguito di lesioni personali così gravi”, così da assorbire “qualsiasi minor voce di danno”, ossia le voci cosiddette di “danno morale, danno esistenziale, danno edonistico”.

La decisione contrasta con il principio secondo cui il grado di invalidità permanente indicato da un “bareme” medico legale esprime in misura percentuale la sintesi di tutte le conseguenze ordinarie che una determinata menomazione si presume riverberi sullo svolgimento delle attività comuni ad ogni persona.

In particolare, le conseguenze possono distinguersi in due gruppi: quelle necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare grado di invalidità e quelle peculiari del caso concreto che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili. Tanto le prime quanto le seconde costituiscono forme di manifestazione del danno non patrimoniale aventi identica natura che vanno tutte considerate in ossequio al principio dell’integralità del risarcimento, senza, tuttavia, incorrere in duplicazioni computando lo stesso aspetto due o più volte sulla base di diverse, meramente formali, denominazioni.

Soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali allegate dal danneggiato, legate all’irripetibile singolarità dell’esperienza di vita individuale in quanto caratterizzata da aspetti legati alle dinamiche emotive della vita interiore o all’uso del corpo e alla valorizzazione dei relativi aspetti funzionali, di per sè tali da presentare obiettive e riconoscibili ragioni di apprezzamento, che rendano il danno più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione (tra le altre, Cass. n. 10912/2018, Cass. n. 23469/2018, Cass. n. 2788/2019).

Peraltro, anche ove si intendesse tale “personalizzazione” del danno non patrimoniale effettuata dalla Corte territoriale al fine di addivenire ad una liquidazione “omnicomprensiva” e, dunque (come nella sentenza impugnata evidenziato), assorbente di altre voci di danno, la statuizione sarebbe comunque erronea in quanto contrastante con il principio per cui, in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, mentre costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del “danno biologico” e del “danno dinamico-relazionale”, atteso che con quest’ultimo si individuano pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale), non costituisce invece duplicazione la congiunta attribuzione del “danno biologico” e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perchè non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado di percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell’animo, la vergogna, la disistima di sè, la paura, la disperazione).

Ne deriva che, ove sia dedotta e provata l’esistenza di uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (Cass. n. 7513/2018, Cass. n. 23469/2018, Cass. n. 27482/2018, Cass. n. 4878/2019).

5.- Con il quinto mezzo è prospettata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nullità della sentenza, in relazione agli art. 111 Cost., comma 6, artt. 2043 e 2056 c.c., art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e art. 118 disp. att. c.p.c., per aver la Corte territoriale, nel riconoscere a Ma.Pi. il risarcimento del danno da perdita della capacità lavorativa specifica, omesso: a) di esporre graficamente la percentuale e l’incidenza concreta delle lesioni personali sulla perdita di tale capacità lavorativa; b) di specificare e chiarire “quale sia effettivamente la valenza ricondotta a tale riconosciuta posta di danno patrimoniale”; c) di indicare le ragioni in base alle quali ha ritenuto di utilizzare il criterio equitativamente puro e, al contempo, sulla base di quali conti matematici è giunta all’individuazione della somma satisfattiva di Euro 65.00,00.

6.- Con il sesto motivo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nullità della sentenza, in relazione agli artt. 2056,1123,1226,2727 e 2728 c.c., per aver la Corte erroneamente riconosciuto la diminuzione della capacità di produrre reddito, in quanto causalmente ricondotta al fatto illecito e al riconosciuto danno biologico, “mediante un inaccettabile automatismo”, là dove, invece, per un siffatto riconoscimento occorreva la dimostrazione di due circostanze: 1) che il soggetto, non precettore di reddito al momento del sinistro, avrebbe intrapreso un’attività lavorativa in futuro; 2) che la diminuzione di reddito futuro sia causalmente connessa con il sinistro.

6.1. – E’ logicamente prioritario lo scrutinio del sesto motivo, in quanto con esso si contesta l’esistenza stessa del danno patrimoniale, ancora prima della sua liquidazione (oggetto del quinto motivo).

6.1.1. – L’esame del motivo è assorbito, nei termini di seguito precisati, dall’esito dello scrutinio di accoglimento del secondo motivo, che ha investito la determinazione della percentuale di invalidità permanente complessiva a carico del danneggiato Ma.Pi..

Va, difatti, premesso che la liquidazione del danno patrimoniale da riduzione della capacità di guadagno subito da un minore in età scolare (quale era, nella specie, Ma.Pi. all’epoca del sinistro), in conseguenza della lesione dell’integrità psico-fisica, può essere valutato attraverso il ricorso alla prova presuntiva allorchè possa ritenersi ragionevolmente probabile che in futuro il danneggiato percepirà un reddito inferiore a quello che avrebbe altrimenti conseguito in assenza dell’evento lesivo, tenendo conto delle condizioni economico-sociali del danneggiato e della sua famiglia e di ogni altra circostanza del caso concreto.

Ne consegue che ove l’elevata percentuale di invalidità permanente renda altamente probabile, se non certa, la menomazione della capacità lavorativa specifica ed il danno ad essa conseguente, il giudice può accertare in via presuntiva la perdita patrimoniale occorsa alla vittima e procedere alla sua valutazione in via equitativa, pur in assenza di concreti riscontri dai quali desumere i suddetti elementi (Cass. n. 11750/2018; in precedenza cfr. anche Cass. n. 21497/2005, Cass. n. 24331/2008).

Ne consegue che, dovendo il giudice di appello, in sede di rinvio, determinare nuovamente, alla luce del principio innanzi enunciato (sub p. 2.2., che precede), quale sia la complessiva invalidità permanente a carico del danneggiato, sarà sulla scorta di tale valutazione che dovrà poi procedere a verificare la sussistenza di un danno patrimoniale in forza del principio di diritto appena evidenziato, che dà rilievo eminente al grado (elevato) di invalidità permanente.

6.1.2. – Ne deriva, altresì, l’assorbimento anche del quinto motivo, che verte sul quantum debeatur da liquidarsi soltanto in base all’accertata sussistenza del predetto titolo di danno patrimoniale.

7.- Con il settimo mezzo è dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nullità della sentenza in relazione all’art. 111 Cost., comma 6, nonchè all’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e art. 118 disp. att. c.p.c., per aver il giudice di appello riconosciuto in capo ai genitori di Ma.Pi. un danno psichico – genericamente individuato nella sindrome ansiosa – omettendo di specificare le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della propria decisione, rendendo, dunque, impossibile comprendere e verificare ex post l’iter logico seguito, che fa leva su “nozioni di comune esperienza”, mentre i disturbi di natura psichica erano stati riscontrati dalla c.t.u. e contestati da essa parte appellata.

7.1. – Il motivo è infondato.

La Corte territoriale (diversamente da quanto deduce la parte ricorrente, che si sofferma soltanto sulla “sindrome ansioso depressiva”) ha riconosciuto in favore di ciascuno dei coniugi Ma. l’esistenza di “danni non patrimoniali”, distinguendo a tal riguardo le “serie e pesanti… sofferenze” patite in conseguenza del sinistro di cui è rimasto vittima il figlio Pi. e la “sindrome ansioso depressiva”, quale manifestazione riconoscibile “in base a nozioni di comune esperienza”.

Si tratta, dunque, di voci di danno riconducibili a pregiudizi diversi (sofferenza interiore e danno biologico), che non costituiscono duplicazione risarcitoria (tra le altre, Cass. n. 7513/2018, citata), la cui individuazione ad opera del giudice di merito, sebbene in forza di motivazione sintetica, risulta chiaramente intelligibile e, comunque, non tale da integrare quell’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge ed infrange l’obbligo del c.d. “minimo costituzionale”, di cui al combinato disposto dell’art. 111 Cost., comma 6, e art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, (Cass., S.U., n. 8053/2014, innanzi citata), che, del resto, ha costituito l’unica tipologia di vizio veicolata dalla parte ricorrente con il motivo in esame.

8.- Con l’ottavo mezzo è prospettata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 3 Cost., artt. 2056,2059 e 1226 c.c., per aver la Corte territoriale, nel liquidare il danno non patrimoniale a favore dei genitori della vittima primaria del sinistro stradale, adottato la regola “equitativa pura”, senza fare riferimento a criteri obiettivi, che tengano conto delle variabili del caso concreto e, segnatamente, quelli recati dalle tabelle del Tribunale di Milano, da intendersi come parametro equitativo uniforme.

8.1. – Il motivo è fondato per quanto di ragione.

La liquidazione equitativa, anche nella sua forma cd. “pura”, consiste in un giudizio di prudente contemperamento dei vari fattori di probabile incidenza sul danno nel caso concreto, sicchè, pur nell’esercizio di un potere di carattere discrezionale, il giudice è chiamato a dare conto, in motivazione, del peso specifico attribuito ad ognuno di essi, in modo da rendere evidente il percorso logico seguito nella propria determinazione e consentire il sindacato del rispetto dei principi del danno effettivo e dell’integralità del risarcimento.

Ne consegue che, allorchè non siano indicate le ragioni dell’operato apprezzamento e non siano richiamati gli specifici criteri utilizzati nella liquidazione, la sentenza incorre sia nel vizio di nullità per difetto di motivazione (indebitamente ridotta al disotto del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6), sia nel vizio di violazione dell’art. 1226 c.c. (Cass. n. 22272/2018).

La Corte territoriale non ha dato contezza alcuna dei criteri utilizzati per la liquidazione del danno non patrimoniale, quale vizio di portata viepiù significativa nella specie, in quanto detto danno si componeva (come detto: cfr. p. 7.1. che precede) di due distinte voci, da valutarsi, quindi, secondo differenti parametri, ossia quelli correlati ordinariamente alla liquidazione del danno biologico (e, dunque, all’accertamento medico-legale dell’invalidità) e quelli attinenti alla liquidazione della sofferenza interiore.

9.- Con il nono mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. e del D.M. n. 140 del 2012, quale censura proposta “al fine di non incorrere il preclusioni processuali” nell’eventualità di un accoglimento dei motivi di ricorso, giacchè il consequenziale ridimensionamento della sorte capitale dovuta ai danneggiati comporterebbe l’eccessività delle spese processuali liquidate in loro favore.

9.1. – Il mezzo è assorbito dall’accoglimento di taluni motivi che precedono, in quanto la relativa censura è diretta contro una statuizione (ripartizione dell’onere delle spese di lite) che, per il suo carattere accessorio, è destinata ad essere travolta dall’annullamento che viene disposto dalla sentenza impugnata, a seguito del quale la liquidazione delle spese delle precorse fasi del giudizio va effettuata dal giudice di rinvio, tenendo conto dell’esito finale del giudizio (tra le altre, Cass. n. 3069/2017).

10. – Vanno, dunque, accolti – nei termini sopra precisati – il secondo, il terzo, il quarto e l’ottavo motivo di ricorso; va dichiarato inammissibile il primo motivo, rigettato il settimo e dichiarati assorbiti il quinto, il sesto e il nono motivo.

La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione ai motivi accolti e la causa rinviata alla Corte di appello di Palermo, in diversa composizione, perchè provveda ad una nuova delibazione del gravame proposto Da Ma.Pi., Ma.Gi. e M.G. alla luce dei principi innanzi enunciati in riferimento ai motivi di ricorso accolti e nei termini dell’accoglimento stesso.

Il giudice di rinvio provvederà, altresì, alla regolamentazione anche delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

accoglie, per quanto di ragione, il secondo, il terzo, il quarto e l’ottavo motivo di ricorso;

dichiara inammissibile il primo motivo, rigetta il settimo motivo e dichiara assorbiti i restanti motivi;

cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte di appello di Palermo, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte suprema di Cassazione, il 15 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2019

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