Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18327 del 07/09/2011

Cassazione civile sez. lav., 07/09/2011, (ud. 12/07/2011, dep. 07/09/2011), n.18327

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 4831/2010 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA

CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO

Alessandro, NICOLA VALENTE, CLEMENTINA PULLI, giusta procura speciale

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

G.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

MARTIRI DI BELFIORE 2, presso lo studio dell’avvocato CONCETTI

Domenico, che lo rappresenta e difende giusta mandato speciale in

calce al ricorso notificato;

– resistente –

avverso la sentenza n. 217/2009 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE del

10/02/09, depositata il 20/02/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/07/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO IANNIELLO;

udito l’Avvocato D’Aloisio Carla, (delega avvocato Riccio Alessandro)

difensore del ricorrente che si riporta agli scritti;

è presente il P.G. Dott. PIETRO GAETA che aderisce alla relazione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La causa è stata chiamata alla odierna adunanza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., sulla base della seguente relazione redatta a norma dell’art. 380-bis c.p.c.:

“Con ricorso per cassazione notificato il 16-17 febbraio 2010, l’INPS censura, per violazione della L. 15 aprile 1985, n. 140, art. 6, la sentenza depositata in data 20 febbraio 2009 della Corte d’appello di Firenze nella parte in cui, decidendo, in conformità a quanto disposto dal giudice di primo grado, sulla domanda proposta da G.G., ex combattente titolare di pensione da data successiva al 1 gennaio 1985, aveva affermato il principio per cui in tal caso, la maggiorazione di trattamento pensionistico di Euro 15,49 a favore degli ex combattenti prevista dalla L. 15 aprile 1985, n. 140, art. 6, deve essere attribuita con gli incrementi derivanti dalla perequazione automatica relativamente al periodo compreso dal 1 gennaio 1985 e la data di decorrenza della pensione.

Nonostante la regolare notifica del ricorso, l’intimato non si è costituito nel presente giudizio.

Il procedimento, in quanto promosso con ricorso avverso una sentenza depositata successivamente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 e antecedentemente alla data di entrata in vigore della L. 18 giugno 2009, n. 69 è regolato dall’art. 360 c.p.c., e segg., con le modifiche e integrazioni apportate dal D.Lgs. citato.

Il ricorso è manifestamente fondato e va pertanto trattato in Camera di consiglio per essere accolto.

La materia è disciplinata dalla L. 15 aprile 1985, art. 6 (contenente “Miglioramento e perequazione di trattamenti pensionistici e aumento della pensione sociale”), il quale dopo avere attribuito alle categorie previste dalla L. 24 maggio 1970, n. 336, una maggiorazione del trattamento pensionistico nella misura di L. 30.000 mensili, stabilisce al terzo comma che “la maggiorazione prevista dai precedenti commi è soggetta alla disciplina della perequazione automatica”.

Il problema posto dal ricorso è quello della decorrenza di tale perequazione automatica in caso di pensioni aventi decorrenza successiva al 1 gennaio 1985 (data di decorrenza della norma): se cioè debba trattarsi di quest’ultima data oppure di quella successiva di decorrenza del trattamento di pensione.

L’orientamento espresso sul tema da questa Corte con la sentenza n. 14285 del 2005, al quale si è richiamata la sentenza impugnata, è ormai superato, anche per effetto dell’intervento del legislatore che, con la L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 505, ha fornito l’interpretazione autentica della citata L. n. 140 del 1985, art. 6, comma 3, nel senso che la perequazione della maggiorazione in parola avviene a partire dal momento della concessione di quest’ultima agli aventi diritto, interpretazione che la Corte costituzionale ha ritenuto, con sentenza n. 401 del 2008, non illegittima in riferimento all’art. 3 Cost..

Successivamente, con orientamento costante (cfr., per tutte, Cass. nn. 13233/09 e 15057/09), questa Corte ha pertanto affermato il principio, che si condivide, secondo cui “la L. 15 aprile 1985, n. 140, art. 6, comma 3, va interpretato nel senso che coloro che conseguono la pensione in epoca successiva al primo gennaio 1985 hanno diritto alla maggiorazione del trattamento pensionistico nella cifra fissa prevista dal comma 1 e non già nella somma incrementata con l’applicazione della perequazione automatica relativa al periodo compreso tra il primo gennaio 1985 e la data di decorrenza della pensione”.

Si propone pertanto di accogliere il ricorso, in base a tale principio di diritto.” E’ seguita la rituale comunicazione al P.G. e la notifica alla parte della suddetta relazione, unitamente all’avviso della data della presente udienza in camera di consiglio.

Il Collegio condivide il contenuto della relazione, con conseguente accoglimento del ricorso dell’INPS. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, col rigetto dell’originaria domanda di G.G.. Il regolamento delle spese dell’intero giudizio, che si ispira al criterio della soccombenza, è effettuato in dispositivo unitamente con la relativa liquidazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originaria domanda di G. G., che condanna alle spese dell’intero giudizio, liquidando quelle di primo grado in Euro 1.060,00 di cui Euro 240,00 per diritti ed Euro 800,00 per onorari, quelle di secondo grado in Euro 1260,00, di cui Euro 240,00 per diritti ed Euro 1.000,00 per onorari e quelle del presente giudizio in Euro 30,00 per esborsi ed Euro 1.200,00 per onorari, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 12 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2011

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