Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18327 del 03/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 03/09/2020, (ud. 15/07/2020, dep. 03/09/2020), n.18327

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18603-2019 proposto da:

K.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO

38, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO MAIORANA, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– Controricorrente –

avverso la sentenza n. 2612/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 17/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. PARISE

CLOTILDE.

 

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con sentenza n. 2612/2019 pubblicata il 17-04-2019 la Corte D’Appello di Roma ha respinto l’appello proposto da K.P., cittadino della Nigeria, avverso l’ordinanza del Tribunale di Roma che aveva rigettato la sua domanda avente ad oggetto in via gradata il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria. La Corte d’appello ha rigettato le censure attinenti al giudizio di non credibilità della vicenda personale narrata dal richiedente, il quale riferiva di essere fuggito perchè minacciato di morte da incaricati del partito PDP di Garuba, dopo che si era rifiutato di uccidere alcuni membri del partito avversario. La Corte territoriale ha ritenuto che non ricorressero i presupposti per il riconoscimento di alcuna forma di protezione, avuto anche riguardo alla situazione generale della Nigeria e dell’Edo State, descritta nella sentenza impugnata con indicazione delle fonti di conoscenza.

2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno, che resiste con controricorso.

3. I motivi di ricorso sono così rubricati: 1. “art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Omesso/errato esame delle dichiarazioni rese dal ricorrente alla Commissione Territoriale e delle allegazioni portate in giudizio per la valutazione della condizione personale del ricorrente”; 2. “art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Mancata concessione della protezione sussidiaria cui il ricorrente aveva diritto ex lege in ragione delle attuali condizioni socio politiche del paese di provenienza. Violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14. Omessa applicazione dell’art. 10 Cost.. Contraddittorietà tra le fonti citate, il loro contenuto e le conclusioni raggiunte. Motivazione solo apparente;” 3. “art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. La Corte ha errato a non applicare al ricorrente la protezione, ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5 comma 6, non potendo essere rifiutato il permesso di soggiorno allo straniero, qualora ricorrano seri motivi di carattere umanitario, nonchè del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, che vieta l’espulsione dello straniero che possa essere perseguitato nel suo paese d’origine o che ivi possa correre gravi rischi. Omessa applicazione dell’art. 10 Cost.”. Con i primi due motivi il ricorrente, nel richiamare la propria vicenda personale, deduce di essere un soggetto debole, anche per la sua giovane età, e ribadisce di non poter trovare rifugio e protezione nella autorità del suo Paese, a prescindere dalla sua storia personale. Richiama la giurisprudenza di questa Corte e deduce che sia perchè si è sentito minacciato, sia in considerazione della situazione del Paese di origine, in caso di rimpatrio si troverebbe in serio pericolo. Si duole del mancato riconoscimento della protezione sussidiaria, richiamando il rapporto annuale di Amnesty International e report Easo 2017, e deduce che dagli stessi report citati dalla Corte d’appello emerge l’esistenza di un pericolo per la vita e la persona causato da violenza indiscriminata. Con il terzo motivo si duole del diniego della protezione umanitaria, richiama diffusamente la normativa di riferimento e pronunce di questa Corte e deduce che le condizioni di vita in Nigeria sono del tutto inadeguate.

4. I primi due motivi, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, in quanto le doglianze involgono, sotto distinti ma collegati profili, il giudizio di credibilità e la valutazione della situazione del Paese di origine del ricorrente, sono inammissibili.

4.1. Questa Corte ha chiarito che “il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità” (Cass. ord. n. 3340/2019). Inoltre, anche in tema di protezione sussidiaria, l’accertamento della situazione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), che sia causa per il richiedente di una sua personale e diretta esposizione al rischio di un danno grave, quale individuato dalla medesima disposizione, implica un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito. Il risultato di tale indagine può essere censurato, con motivo di ricorso per cassazione, nei limiti consentiti dal novellato art. 360 c.p.c., n. 5 (Cass. ord. 30105 del 2018).

4.2. Il ricorrente deduce genericamente la violazione di norme di legge, avuto riguardo alla sua vicenda personale ed alla situazione generale della Nigeria, attraverso il richiamo alle disposizioni disattese e tramite una ricostruzione della fattispecie concreta, sia quanto alla credibilità dei fatti narrati sia quanto alla situazione del Paese di origine ed alla compromissione di diritti fondamentali, inammissibilmente difforme da quella accertata nei giudizi di merito. Denuncia, inoltre, il vizio motivazionale, pur non specificatamente censurando il giudizio di non credibilità, ma asserendo di essere in ogni caso soggetto debole e non tutelato dalle autorità del suo Paese, nonchè denuncia che la motivazione sia meramente apparente sulla situazione generale della Nigeria.

La Corte territoriale ha ritenuto generico ed inverosimile il racconto del richiedente, precisando le contraddizioni ed incongruenze rilevate, ha esaminato, richiamando le fonti di conoscenza (pag. n. 5 della sentenza impugnata), la situazione generale della Nigeria ed in particolare della regione di provenienza del ricorrente (Edo State) ed ha concluso affermando che non è interessata da violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato interno o internazionale.

Le suddette valutazioni costituiscono apprezzamenti di fatto rimessi al giudice del merito e, per quanto si è detto, la motivazione della sentenza impugnata è sorretta da un contenuto non inferiore al minimo costituzionale, come delineato dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. S.U. n. 8053/2014 e tra le tante da ultimo Cass. n. 22598/2018).

4.3. Il potere-dovere di cooperazione istruttoria, correlato all’attenuazione del principio dispositivo quanto alla dimostrazione, e non anche all’allegazione, dei fatti rilevanti, è stato correttamente esercitato con riferimento all’indagine sulle condizioni generali della Nigeria e della zona di provenienza, benchè la vicenda personale narrata sia stata ritenuta non credibile dai giudici di merito (Cass. n. 14283/2019, a meno che la non credibilità investa il fatto stesso della provenienza da un dato Paese). Il ricorrente censura quell’accertamento di fatto richiamando numerose pronunce di altri Giudici di merito e riportando notizie tratte dalle stesse fonti considerate nella sentenza impugnata, ossia chiedendo, inammissibilmente, una rivalutazione del merito.

L’esercizio di poteri ufficiosi circa l’esposizione a rischio del richiedente in virtù della sua condizione soggettiva, in relazione alle fattispecie previste dal citato art. 14 lett. a) e b), si impone solo se le allegazioni di costui al riguardo siano specifiche e credibili, il che non è nella specie.

Circa la denunciata violazione dell’art. 10 Cost., il diritto di asilo è interamente attuato e regolato attraverso la previsione delle situazioni finali previste nei tre istituti costituiti dallo “status” di rifugiato, dalla protezione sussidiaria e dal diritto al rilascio di un permesso umanitario, ad opera della esaustiva normativa di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, ed al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, cosicchè non v’è più alcun margine di residuale diretta applicazione del disposto di cui all’art. 10 Cost., comma 3 (tra le tante Cass. n. 16362/2016 e Cass. n. 11110/2019). La tutela complessivamente risultante dai tre istituti suindicati è idonea a garantire la protezione di ogni condizione di vulnerabilità rilevante in base ad obblighi costituzionali o internazionali.

5. Anche il terzo motivo è inammissibile.

5.1. Occorre precisare, in via preliminare, con riguardo alla disciplina applicabile ratione temporis in tema di protezione umanitaria, che la domanda di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari presentata, come nella specie, prima dell’entrata in vigore (5/10/2018) della normativa introdotta con il D.L. n. 113 del 2018, convertito nella L. n. 132 del 2018, deve essere scrutinata sulla base della normativa esistente al momento della sua presentazione (Cass. S.U. n. 29459/2019).

5.2. Tanto premesso, il ricorrente, denunciando il vizio di violazione di legge, richiama diffusamente la normativa di riferimento e pronunce giurisprudenziali, nonchè allega del tutto genericamente la propria situazione di vulnerabilità, lamentando la mancata considerazione della ridottissima aspettativa di vita (53 anni) nel suo Paese, e le condizioni, non consone ad un’esistenza dignitosa, in cui si trova quest’ultimo, senza indicare alcun elemento individualizzante o fatti specifici che possano rivestire decisività, nel senso precisato da questa Corte e chiarito con la recente pronuncia delle Sezioni Unite già citata, anche con riferimento alla rilevanza della situazione del Paese di origine, che, ove richiamata in termini generali ed astratti, come nella specie, è di per sè inidonea al riconoscimento della protezione umanitaria (tra le tante Cass. n. 9304/2019 e Cass. S.U. n. 29459/2019).

6. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

7. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto (Cass. n. 23535/2019).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio, liquidate in Euro2.100, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-1 Sezione civile, il 15 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 settembre 2020

 

 

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