Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18326 del 09/07/2019

Cassazione civile sez. III, 09/07/2019, (ud. 27/02/2019, dep. 09/07/2019), n.18326

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27938-2017 proposto da:

S.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FELICE GROSSI

GONDI, 62, presso lo studio dell’avvocato CARLO SEBASTIANO FOTI, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato RENATO ANDREANO

giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Z.M.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 604/2017 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 28/04/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/02/2019 dal Consigliere Dott. PASQUALE GIANNITI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE IGNAZIO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

udito l’Avvocato ANDREANO RENATO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

1.La Corte d’Appello di Brescia con sentenza n. 604/2017, accogliendo parzialmente l’impugnazione proposta da Z.M. avverso la sentenza n. 342/2013 del Tribunale di Cremona, ha condannato S.S. a corrispondere alla Z. la somma di Euro 25.506,11, oltre agli interessi al tasso legale dal giugno 2003 al saldo.

2.Era accaduto che nel marzo 2011 la Z. aveva convenuto in giudizio il S., esponendo di essere erede universale per testamento olografo di S.P. (deceduta il (OMISSIS)); che nell’asse ereditario era ricompresa la quota della vendita dell’abitazione sita in (OMISSIS); che detta abitazione era stata acquistata dal S. il (OMISSIS), il quale aveva trattenuto il corrispettivo per gestire le somme nell’interesse della zia.

Tanto premesso, la Z. aveva chiesto la condanna del S. al pagamento della somma di Euro 60.942, oltre interessi e rivalutazione e detratto l’importo dovuto a titolo di canone di locazione (mai corrisposto dalla defunta) e spese funerarie anticipate dal convenuto.

Si era costituito il S. chiedendo il rigetto della domanda attorea e producendo scritture private a dimostrazione di avere sostenuto spese superiori alle somme dovute, per le quali svolgeva domanda riconvenzionale per il pagamento di Euro 46.693,61.

Il Tribunale di Cremona, espletata l’istruttoria, aveva rigettato le domande di parte attrice, e, in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale del convenuto, aveva condannato la Z. al pagamento in favore del S. della somma di Euro 20.658,28, oltre interessi maturati dalle singole scadenze; nonchè dell’ulteriore somma di Euro 5.481,29 oltre interessi legali.

Avverso la sentenza di primo grado aveva proposto appello la Z., reiterando le domande già svolte in primo grado.

Si era costituito il S. chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della sentenza emessa dal giudice di primo grado.

La Corte territoriale, dapprima con ordinanza del 19/02/14 ha sospeso l’efficacia esecutiva della sentenza, e poi, con la sentenza impugnata, come sopra rilevato, ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado.

3.Avverso la sentenza della Corte territoriale propone ricorso il S..

Nessuna attività difensiva viene svolta dalla Z.

All’odierna udienza pubblica il Procuratore Generale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso, nel cui accoglimento ha invece insistito il difensore della ricorrente.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1. Il ricorso è affidato a nove motivi.

Precisamente il S.:

-con il primo motivo (pp. 10, 21 e 24), denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. in combinato disposto con gli artt. 329 e 342 c.p.c., e, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, nullità della sentenza per inammissibilità dell’appello (art. 342 c.p.c.), nonchè violazione del principio del “tantum devolutum quantum appellatum” (art. 345 c.p.c.), del principio di intangibilità delle parti della sentenza di merito che abbiano formato oggetto di giudicato implicito ed interno, del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato; sostiene che la Corte territoriale avrebbe dovuto rilevare l’inammissibilità dell’atto di appello proposto dalla Z. (come da lui espressamente richiesto), e che comunque in quest’ultimo non era stata articolata alcuna censura nè sul dato del valore azionario e neppure sul crollo dello stesso, con conseguente passaggio in giudicato delle relative statuizioni contenute nella sentenza di primo grado;

-con il secondo motivo (p. 28), denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione dell’art. 112 c.p.c. (limiti del petitum e della causa petendi) in combinato disposto con l’art. 345 c.p.c.; e, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, nullità della sentenza per mancato rilievo dell’inammissibile modifica della domanda in appello; sottolinea che la Z. soltanto in grado di appello aveva sostenuto di vantare un diritto creditorio di cui aveva chiesto l’accertamento “nella sua qualità di erede universale della defunta sig.ra S.P.”;

– con il terzo motivo (pp. 32 e 43), denuncia omesso esame circa fatti decisivi e controversi, rilevanti ai fini della ricostruzione della vicenda negoziale, della guaestio facti in funzione dell’esatta qualificazione e sussunzione in iure della fattispecie; indica come fatti il cui esame è stato omesso: il conferimento dei titoli quale corrispettivo ed effettivo ricavato della vendita, posto a garanzia del credito locativo; il fatto che la vendita intercorsa tra lui e S.P. era stata relativa alla sola quota di proprietà di quest’ultima relativa al primo piano dell’edificio di via (OMISSIS) (non anche di quella relativa al piano terra) ed aveva avuto come ricavato (non i 118.000.000 delle vecchie lire della domanda e neppure i 100 milioni indicati nella scrittura), ma l’importo del valore azionario (pari ad Euro 35.098,00), ove era confluito il corrispettivo della vendita decurtato dalle spese notarili; il fatto che la S.P. aveva ricevuto in pagamento le azioni che erano state da lui conferite a garanzia del pagamento dei canoni di locazione; sostiene che la Corte territoriale, se avesse preso in esame detti fatti, non avrebbe ritenuto la sua condotta processuale come integrativa di alcun riconoscimento di credito e, soprattutto, avrebbe ricostruito la fattispecie in termini di pegno irregolare ed avrebbe affermato che la sua obbligazione di pagamento aveva ad oggetto titoli a favore della sig.ra S. (e non somme di denaro);

– con il quarto motivo (p. 49), denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1362 e ss. c.c. in merito all’individuazione della comune volontà delle parti nell’operazione di vendita, della modalità di pagamento in certificato azionario, del ricavato della vendita e del conferimento in garanzia delle medesime azioni (pegno); sostiene che la corretta applicazione dei criteri ermeneutici delle scritture private acquisite agli atti avrebbe dovuto condurre la Corte ad affermare che era volontà delle parti che il prezzo della vendita fosse corrisposto in certificato obbligazionario e che dette azioni fossero poi conferite e poste a garanzia del suo credito locativo;

– con il quinto motivo (p. 52), denuncia in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 1851 c.c.in merito all’individuazione del regolamento giuridico da applicare nella fattispecie concreta, e segnatamente della disciplina del pegno (irregolare), come individuato dal Giudice di primo grado; sostiene che la descrizione dell’operazione, posta da lui e dalla sig.ra S.P. e culminata nella dazione delle azioni (ricavate dalla vendita), a garanzia del suo credito locativo, non era affatto preclusiva dell’applicazione dell’art. 1851 c.c..

– con il sesto motivo (p. 57), denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 1988 e 1241 c.c. nella parte in cui la Corte territoriale ha ritenuto che lui in comparsa di costituzione aveva operato ricognizione dell’ammontare del proprio debito nell’importo di 100 milioni delle vecchie lire e ha ritenuto sussistente la sua volontà compensativa; sostiene che nel giudizio di primo grado aveva rappresentato che l’operazione di vendita tra le parti era sfociata (non nel conferimento del denaro, ma) nel conferimento di azioni (nelle quali era stato convertito il valore di scambio pattuito per la vendita);

– con il settimo motivo (p. 63), denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. con nullità della sentenza per difetto di attività del giudice in relazione all’obbligo di rendere decisione secondo diritto, ponendo a fondamento le prove in atti e i fatti non specificamente contestati; sostiene che la Corte territoriale è incorsa nel vizio denunciato nella parte in cui, avendo erroneamente ritenuto non oggetto di contestazione la sussistenza del credito della Z. sulla base di una pretesa sua condotta processuale ricognitiva, ha omesso di esaminare le sue difese dirette ad evidenziare, sulla scorta delle scritture prodotte, che i rapporti intercorsi tra le parti originarie avevano ad oggetto (non somme di denaro, ma) un pacchetto azionario, conferito in garanzia e ridottosi nel valore nominale;

– con l’ottavo motivo (p. 65), denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, omessa pronuncia e nullità della sentenza per violazione degli artt. 99, 100 (sull’interpretazione della domanda e delle eccezioni), 112 (petitum, causa petendi ed excipiendi principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato), artt. 113,115 e 116 c.p.c. (sul dovere di esercitare la giurisdizione secondo regole di diritto); sostiene che la Corte territoriale è incorsa nel vizio denunciato nella parte in cui non si è resa conto che tra le parti non vi era stato un semplice rapporto riconducibile ad una mera regolamentazione pattizia delle reciproche pretese creditorie, giacchè le scritture in atti erano esponenziali della sussistenza di distinti rapporti giuridici (e in particolare della gestione dei titoli, nei quali era stato convertito il ricavato della vendita e che poi erano stati posti a garanzia del pagamento dei canoni della locazione intervenuta tra le parti);

– con il nono ed ultimo motivo (p. 71), denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, nullità della sentenza e violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4 per mancanza della motivazione (sotto il profilo dell’omissione e dell’apparenza), per incoerenza e perplessità della motivazione (sotto il profilo della manifesta illogicità e della irriducibile contraddittorietà) nella parte in cui la Corte territoriale, da un lato, non ha svolto motivazione logica e concludente nè in punto di pagamento del corrispettivo mediante certificato obbligazionario e neppure in punto di conferimento delle azioni in garanzia del credito locale e, dall’altro, è incorsa in motivazione apparente sulle questioni affrontate (quella della presunta ricognizione di credito e quella sulla sussistenza di un mero rapporto debito-credito tra le parti).

2.1 motivi – che si trattano congiuntamente, in quanto tra loro connessi – sono inammissibili.

2.1.La Corte territoriale nella impugnata sentenza – dopo aver rilevato che erano circostanze indubbie: a) l’esistenza di un contratto di locazione intercorso tra S.S. e la de cuius S.P. (a far tempo dalla vendita della sua quota di immobile il 19 maggio 1999 sino alla sua morte avvenuta il 22 giugno 2003); b) il credito del S. ad ottenere i canoni di locazione non corrisposti; c) la veridicità della sottoscrizione della defunta nelle scritture prodotte dal convenuto (e, conseguentemente, il fatto che il canone annuo convenuto tra le parti fosse in 10.000.000 delle vecchie lire; il fatto della consegna di n. 10280 azioni (OMISSIS) a titolo di garanzia delle obbligazioni del contratto di locazione, nonchè il prezzo della vendita quantificato in 100 milioni delle vecchie lire, dedotte le spese notarili) – ha accolto il secondo ed il terzo motivo dell’appello proposto dalla Z., così argomentando:

– il S. in comparsa di costituzione del primo grado – a fronte della pretesa creditoria (per Euro 60.942) avanzata dalla Z. e nascente dal testamento olografo della defunta zia (che ricomprendeva nell’asse ereditario anche il ricavato della vendita al nipote della propria abitazione) – aveva opposto la propria richiesta a vedersi riconosciute somme per i canoni locatizi mai pagati e per le spese funerarie sostenute, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;

– il S. nel medesimo atto aveva enumerato le voci del suo credito (solo in parte poi riconosciute dal Giudice di primo grado), complessivamente pari ad Euro45.322,16, di cui: Euro 20.658,24 (pari a quattro anni di locazione fino al decesso del giugno 03), Euro 2.151,90 (per la locazione dei mesi successivi da luglio a novembre 2003 fino alla liberazione dei locali dai beni mobili della defunta), Euro 11.213,69 (per interessi maturati e rivalutazione monetaria), Euro 7.248,10 (per spese funerarie, posizionamento lapide, interessi e rivalutazione), Euro 50 (celebrazione funerale), Euro 20 (intervento operai), Euro 2.000 (valore del loculo concesso alla zia ma ereditato dalla propria madre), Euro 1.980,23 (per imbiancatura appartamento, oltre interessi e rivalutazione monetaria);

– il S., invece di sommare dette singole voci, era incomprensibilmente pervenuto ad un diverso importo (così determinato alla pag. 4:” tanto premesso, operate le dovute operazioni contabili risulterebbe che ad oggi il convenuto S. sarebbe creditore nei confronti della Z., in qualità di erede universale della defunta sig.ra S.P. della somma di Euro 46.693,61 così determinata: Euro 98.941,07 per esborsi sostenuti dal S., – Euro 51.645,68 dovuti alla sig.ra S.P. quale corrispettivo per l’acquisto dell’immobile di via (OMISSIS) – Euro 601,68 corrispondenti al valore odierno delle azioni seat pagine gialle”) concludendo per la condanna al pagamento in suo favore di detta somma;

– la cifra di Euro 98.941,07 non risultava in alcun modo documentata, mentre da quanto riportato sopra si evinceva il riconoscimento da parte del S. dell’importo di Euro 51.645,68 (pari a lire 100 milioni delle vecchie lire) quale corrispettivo per la vendita (sul quale doveva essere operata la compensazione dei reciproci rapporti dare-avere);

– il S. in nessun modo nei suoi atti aveva avanzato pretese basate sull’istituto del pegno;

– a fronte della vendita dell’immobile da parte della S.P. al convenuto, il corrispettivo del prezzo (riconosciuto dalle parti in lire 100 milioni) non era stato effettivamente corrisposto, ma era stato trattenuto dal nipote che si era incaricato di gestirlo per conto della zia; il S. aveva dichiarato di aver investito la somma in n. 10280 azioni (OMISSIS) del valore di Euro 3.5 ciascuna (in realtà l’importo collocato risultava inferiore perchè dall’originaria somma sarebbero state detratte tutte le spese notarili per Lire 35.861.500);

– a proposito delle spese in detrazione, dal tenore letterale della scrittura di cui al documento n. 1 in atti (“Contrariamente a quanto risulta all “in quarto luogo del suddetto alto, il prezzo della vendita da S.P. a S.S. è di lire 100 milioni dedotte tutte le spese sostenute da S.S.”) si evinceva che la somma di lire 100 milioni era già quella risultante dalla detrazione delle spese notarili (nell’atto infatti il corrispettivo complessivo della vendita a favore della S.P. era di lire 118.250.000); l’aggiunta a mano, che faceva riferimento alla fattura del Notaio, costituiva una mera annotazione senza alcuna data certa quindi di per sè non sufficiente a contraddire il restante contenuto scritto a macchina. Tale circostanza risultava poi comprovata anche nella comparsa di costituzione del convenuto, dove l’importo detratto dal S. era indicato in Euro 51.645,68 (pari a 100 milioni di lire);

– nel doc. 3 si leggeva che “la rendita ed il capitale dei suddetti titoli rimangono a garanzia della corresponsione dell’affitto” a dimostrazione che le parti consideravano immobilizzare tale somma a soddisfazione dei debiti di locazione futuri;

– il S. aveva lamentato di non aver potuto soddisfare le proprie ragioni creditorie sulle azioni (a suo nome e da lui gestite) sopra menzionate dato che il valore delle stesse era drasticamente crollato, e, a riprova del suo assunto, aveva prodotto una pagina internet che attestava al 15/06/11 il valore del titolo ad Euro 0.0624. Senonchè, dalle produzioni allegate dal convenuto si evinceva che il 19/02/07 un’azione (OMISSIS) valeva Euro 3.984, con la conseguenza che il crollo delle medesime era stato successivo a quella data e, al momento dell’apertura della successione (avvenuta il 22 giugno 2003), il pacchetto azionario era integro;

-i rapporti di debito-credito tra l’erede Z. ed il S. dovevano necessariamente essere valutati al momento dell’apertura della successione tanto più che risultava agli atti che la Z., tramite il suo legale, aveva da subito avanzato le proprie richieste, chiedendo al S. di fornire un rendiconto; se successivamente (dopo diversi anni) le suddette azioni avevano perso valore, questo non poteva andare certamente a discrimine delle ragioni della Z..

In definitiva, secondo la Corte territoriale, valutati i rapporti di debito-credito tra le parti all’apertura della successione, dalla somma di Euro 51.645,68 (pari a 100 milioni di lire) andavano detratti i canoni di locazione come quantificati e riconosciuti dal Tribunale in complessivi Euro 20.658,28, nonchè Euro 5.481,29 per le spese funerarie sostenute dal S.. Quindi, tra le diverse partite creditorie risultava un credito di Euro 25.506,11 a favore della sig.ra Z.. Su tale somma andavano calcolati gli interessi al tasso legale dal giugno 2003, ma, trattandosi di debito di valuta, non andava conteggiata la rivalutazione monetaria.

2.2. Secondo il ricorrente, la Corte territoriale sarebbe incorsa nei vizi denunciati: nel ritenere che lui avesse riconosciuto il credito della Z. al corrispettivo della vendita; nel determinare erroneamente l’ammontare di detto credito; nel non prendere in considerazione l’art. 1851 c.c. (in tema di pegno irregolare) a qualificare il rapporto di garanzia del ricavato azionario che era stato a lui conferito (come invece era stato ritenuto dal giudice di primo grado sulla scorta di una minuziosa ricostruzione fattuale e giuridica della effettiva vicenda negoziale in uno con la doverosa verifica della validità ed efficacia della disposizione testamentaria, legittimante la pretesa dell’attrice; nel non dar conto dell’iter logico giuridico che avrebbe dovuto supportare i molti capi della decisione (a partire dall’esame della disposizione testamentaria della defunta S.P. e dalla corretta ricostruzione della vicenda negoziale all’individuazione del petitum e della causa petendi (ed excipiendi), per passare alla qualificazione giuridica della fattispecie, sulla scorta della volontà negoziale delle parti espressa nella documentazione in atti).

Senonchè, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, a fronte dell’articolata motivazione che precede, occorre ricordare che la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, la scelta delle risultanze istruttorie ritenute idonee ad acclarare i fatti (privilegiando alcune e disattendendone altre), è mancipio esclusivo del giudice di merito, sempre che questi dia contezza con motivazione adeguata e congrua del criterio adottato (come per l’appunto si è verificato nel caso di specie).

Occorre aggiungere che i motivi proposti sono stati formalmente rubricati in relazione a tutti i vizi normativamente previsti come deducibili nel giudizio di legittimità.

Senonchè, quanto al vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, la denuncia di violazione di legge, correttamente rubricata, pone sempre un problema interpretativo, in quanto consiste nella deduzione di una erronea ricognizione da parte della sentenza impugnata della fattispecie astratta, prevista da una norma di legge.

La nullità della sentenza o del procedimento, prevista dall’art. 360, n. 4, deriva dalla violazione di norme processuali (che riguardano la sentenza come atto, la costituzione del giudice ovvero il procedimento in senso stretto), sempre che detta violazione abbia influito in modo determinante sul contenuto della decisione di merito (nel senso che, in assenza di tale vizio, quest’ultima non sarebbe stata resa nel senso in cui è stata resa).

Quanto infine al vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per giurisprudenza pacifica di questa Corte, non incorre nel vizio di omesso esame circa un fatto decisivo e controverso il giudice di merito che, nel pronunciare la sentenza impugnata, abbia fatto debitamente uso dei propri poteri di selezione delle fonti di prova e di formazione del proprio libero convincimento. Anche il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile in sede di legittimità, non essendo inquadrabile nel paradigma del vizio motivazionale. Pertanto, questa Corte, sempre che non ricorra il vizio dell’omesso esame, non può esercitare poteri di controllo sulla motivazione della sentenza.

Orbene, i motivi in esame sono inammissibili in quanto: non pongono alcun problema interpretativo inerente l’applicazione delle norme (che, in tesi difensiva, sarebbero state violate dal giudice di appello, nel riformare la sentenza di primo grado); deducono violazioni di norme processuali senza provare che la dedotta violazione ha influito in modo determinante sul contenuto della decisione di merito impugnata; non denunciano l’omesso esame di alcun fatto (inteso nella sua accezione storico fenomenica, come insegnato dalle Sezioni Unite con sentenza 8054/2014). In definitiva, tutti i motivi non denunciano un vizio di legittimità, ma sono nella sostanza diretti ad ottenere un nuovo esame del merito della vicenda, nuovo esame che, come è noto, è precluso a questa Corte.

3.Alla inammissibilità del ricorso non consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, in assenza di attività difensiva da parte della Z., ma consegue la condanna al pagamento dell’ulteriore importo, dovuto per legge ed indicato in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte:

– dichiara inammissibile il ricorso;

– nulla sulle spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2019

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