Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18326 del 05/08/2010

Cassazione civile sez. I, 05/08/2010, (ud. 23/03/2010, dep. 05/08/2010), n.1832

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso proposto da:

S.E., elettivamente domiciliato in Roma, viale Carso 23,

presso l’avv. Damizia Maria Rosaria, che lo rappresenta e difende,

insieme con l’avv. Giovanni Iacono, per procura in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Trieste, n. 17/09 C.C.,

in data 31 gennaio 2009, nel procedimento iscritto al n. 326/08 V.G.;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23 marzo 2010 dal relatore, cons. Dott. Stefano Schiro’;

udito, per il ricorrente, l’avv. Maria Rosaria Damizia;

alla presenza del Pubblico Ministero, in persona del sostituto

procuratore generale, dott. RUSSO Rosario Giovanni, che nulla ha

osservato.

LA CORTE:

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO E DIRITTO

CHE:

– e’ stata depositata in cancelleria relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comunicata al Pubblico Ministero e notificata all’avvocato del ricorrente;

– S.E., cittadino (OMISSIS), ha proposto ricorso per cassazione nei confronti del Ministero dell’Interno, sulla base di quattro motivi, avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste in data 31 gennaio 2009, che ha rigettato il gravame dal medesimo proposto contro la sentenza del Tribunale di Trieste n. 80 del 2008, che ha dichiarato inammissibile il ricorso del nominato cittadino straniero avverso il provvedimento di diniego del riconoscimento dello status di protezione internazionale adottato dalla Commissione Territoriale di Gorizia il 21 aprile 2008;

– il ricorso per cassazione e’ stato proposto ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35, comma 14, il quale, nel testo derivante dalle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 159 del 2008, art. 1, comma 1, lett. m), e dalla L. n. 94 del 2009, art. 1, comma 13, lett. c, dispone che il ricorso “…e’ notificato alle parti assieme al decreto di fissazione dell’udienza in camera di consiglio, a cura della cancelleria …”;

– nella specie il ricorso per cassazione, con il relativo decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, non e’ stato notificato alle parti e pertanto deve procedersi a detto incombente da parte della cancelleria, con rinvio della causa a nuovo ruolo.

P.Q.M.

LA CORTE rinvia la causa a nuovo ruolo per l’incombente di cui in motivazione.

Così deciso in Roma, il 23 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2010

 

 

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