Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18326 del 03/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 03/09/2020, (ud. 15/07/2020, dep. 03/09/2020), n.18326

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18389-2019 proposto da:

A.T., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato LEONARDO BARDI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), COMMISSIONE TERRITORIALE DI MONZA

PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 5617/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 13/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CLOTILDE

PARISE.

 

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con sentenza n. 5617/2018 pubblicata il 13-12-2018 la Corte d’Appello di Milano ha respinto l’appello proposto da A.T., cittadino della Nigeria, avverso l’ordinanza del Tribunale di Milano che aveva rigettato la sua domanda avente ad oggetto in via gradata il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria. La Corte d’appello, in conformità a quanto statuito dal Tribunale, ha ritenuto non credibile la vicenda personale narrata dal richiedente, il quale riferiva di essere fuggito perchè minacciato di morte da appartenenti al partito APC, che lo avevano sequestrato per costringere suo padre a lasciare il garage dove lavorava e che avevano ucciso suo fratello nel corso di un’aggressione avvenuta nella loro casa. La Corte territoriale ha ritenuto che non ricorressero i presupposti per il riconoscimento di alcuna forma di protezione, avuto anche riguardo alla situazione generale della Nigeria ed in particolare dell’Oyo State, descritta nella sentenza impugnata con indicazione delle fonti di conoscenza.

2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno, che è rimasto intimato.

3. I motivi di ricorso sono così rubricati: “a) violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4, D.Lgs. n. 286 del 1999, art. 5, comma 6 e D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, in relazione all’art. 10 Cost.); b) Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”.

Nell’illustrare congiuntamente i due motivi, il ricorrente deduce che la Corte territoriale ha omesso di considerare la situazione socio-politica del Paese di provenienza, nonchè la condizione di vulnerabilità in cui egli versa perchè analfabeta e privo di una relazione socio-familiare nel suo Paese (per refuso indicato nella Guinea – pag. n. 2 ricorso). Ad avviso del ricorrente la vicenda occorsagli evidenzia il rischio attuale di morte, data la situazione della Nigeria, da cui è fuggito da oltre cinque anni, ed in particolare il clima di violenza indiscriminata e di violazione dei diritti umani ivi sussistente, nonchè l’indigenza in cui il richiedente verrebbe a trovarsi in caso di rimpatrio.

4. I due motivi, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sono inammissibili.

4.1. Il ricorrente, nel denunciare il vizio di violazione di legge e motivazionale, si duole del diniego della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria svolgendo argomentazioni del tutto generiche e senza confrontarsi con l’iter motivazionale della sentenza impugnata (cfr. Cass. n. 20910/2017).

4.2. Quanto alla protezione sussidiaria, l’accertamento della situazione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), che sia causa per il richiedente di una sua personale e diretta esposizione al rischio di un danno grave, quale individuato dalla medesima disposizione, implica un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito. Il risultato di tale indagine può essere censurato, con motivo di ricorso per cassazione, nei limiti consentiti dal novellato art. 360 c.p.c., n. 5 (Cass. ord. 30105 del 2018).

Il ricorrente si limita ad affermare che nel suo Paese esiste un clima di violenza indifferenziata, neppure indicando fonti di conoscenza e senza minimamente confrontarsi con la motivazione del provvedimento impugnato.

La Corte territoriale, oltre a ritenere generico ed inverosimile il racconto del richiedente, precisando le contraddizioni ed incongruenze rilevate, ha esaminato, richiamando le fonti di conoscenza (pag. n. 7 della sentenza impugnata), la situazione generale della Nigeria ed in particolare della regione di provenienza del ricorrente ((OMISSIS)) ed ha concluso affermando che non è interessata da violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato interno o internazionale.

Le suddette valutazioni costituiscono apprezzamenti di fatto rimessi al giudice del merito e la motivazione della sentenza impugnata è sorretta da un contenuto non inferiore al minimo costituzionale, come delineato dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. S.U. n. 8053/2014 e tra le tante da ultimo Cass. n. 22598/2018). Nel ricorso nessuna specifica censura è svolta con riferimento all’iter motivazionale di cui si è detto e i fatti il cui esame il ricorrente assume omesso (analfabetismo, indigenza e mancanza di legami socio-familiari in patria) non sono affatto decisivi con riferimento alla forma di protezione di cui di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c).

Circa il riferimento all’art. 10 Cost., secondo il costante orientamento di questa Corte, a cui il Collegio intende dare continuità, il diritto di asilo è interamente attuato e regolato attraverso la previsione delle situazioni finali previste nei tre istituti costituiti dallo “status” di rifugiato, dalla protezione sussidiaria e dal diritto al rilascio di un permesso umanitario, ad opera della esaustiva normativa di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, ed al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, cosicchè non v’è più alcun margine di residuale diretta applicazione del disposto di cui all’art. 10 Cost., comma 3, (tra le tante Cass. n. 16362/2016 e Cass. n. 11110/2019). La tutela complessivamente risultante dai tre istituti suindicati è idonea a garantire la protezione di ogni condizione di vulnerabilità rilevante in base ad obblighi costituzionali o internazionali.

4.3. Quanto alla protezione umanitaria, occorre precisare, in via preliminare, con riguardo alla disciplina applicabile ratione temporis, che la domanda di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari presentata, come nella specie, prima dell’entrata in vigore (5/10/2018) della normativa introdotta con il D.L. n. 113 del 2018, convertito nella L. n. 132 del 2018, deve essere scrutinata sulla base della normativa esistente al momento della sua presentazione (Cass. S.U. n. 29459/2019).

Tanto premesso, il ricorrente richiama la normativa di riferimento e astratte considerazioni sull’interpretazione della stessa, nonchè allega, del tutto genericamente, la propria situazione di vulnerabilità, lamentando la mancata considerazione del fatto che è fuggito dalla Nigeria da quasi cinque anni e in caso di rimpatrio si troverebbe in stato di indigenza, senza, tuttavia, indicare alcun elemento individualizzante o fatti specifici che possano rivestire decisività, nel senso precisato da questa Corte e chiarito con la recente pronuncia delle Sezioni Unite già citata (tra le tante Cass. n. 9304/2019, Cass.n. 3681/2019 e Cass. S.U. n. 29459/2019).

5. Nulla deve disporsi circa le spese del giudizio di legittimità, stante la mancata costituzione del Ministero.

6. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto (Cass. n. 23535/2019).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-1 Sezione civile, il 15 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 settembre 2020

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