Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18325 del 31/07/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 18325 Anno 2013
Presidente: MASSERA MAURIZIO
Relatore: ARMANO ULIANA

SENTENZA

sul ricorso 25230-2007 proposto da:
PISAPIA N. & V. S.N.C. 00339480634, in persona del
socio amministratore, legale rappresentante protempore, sig. GENEROSO PISAPIA, elettivamente
domiciliata in ROMA, CORSO TRIESTE 185, presso lo
studio dell’avvocato VERSACE RAFFAELE, rappresentata
e difesa dagli avvocati PELLEGRINO RAFFAELE,
PELLEGRINO GIUSEPPE giusta delega in atti;
– ricorrente contro

IMMOBILIARE ZINGARA S.R.L. 00689150639, in persona

1

Data pubblicazione: 31/07/2013

del

legale

rappresentante p.t.

MARIO SCALERA,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COLA DI RIENZO
28, presso lo studio dell’avvocato ZAllA ROBERTO,
rappresentata e difesa dall’avvocato CAMMUSO
SALVATORE giusta delega in atti;

avverso la sentenza n. 2142/2006 della CORTE
D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 30/06/2006 R.G.N.
1252/2003;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 22/05/2013 dal Consigliere Dott. ULIANA
ARMANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. AURELIO GOLIA che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

– controricorrente

Svolgimento del processo
La Pisapia N.eV. s.n.c ha proposto ricorso per cassazione con un motivo
avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 20-6-2006 che
ha dichiarato inammissibile per tardività l’appello proposto con citazione,
iscritto a ruolo oltre lo scadere del termine lungo di impugnazione,
avverso la sentenza di primo grado in materia locatizia trattata con il
rito del lavoro.

Motivi della decisione
1.Con l’unico motivo di ricorso si denunzia violazione degli artt.327 c 1° e
434 c.p.c
Sostiene la società ricorrente che la Corte di merito ha applicato in
maniera errata l’art.327 c.p.c, atteso che la società aveva notificato l’atto
di citazione in appello prima dello scadere del termine per impugnare, di
guisa che la notifica dell’impugnazione doveva ritenersi equipollente al
deposito del ricorso in considerazione del raggiungimento dello scopo.
2.11 motivo è infondato
Il giudizio di primo grado è stato trattato con il rito del lavoro, trattandosi
di controversia locatizia, mentre l’impugnazione avverso la sentenza
non notificata è stata proposta con citazione iscritta a ruolo oltre lo
scadere del termine lungo di impugnazione
3.La Corte di merito ha ritenuto che ,secondo costante giurisprudenza di
legittimità , qualora la controversia sia stata trattata in primo grado
secondo il rito del lavoro , la proposizione dell’appello deve seguire le
forme della cognizione speciale in ossequio al principio della ultrattività
del rito. Nelle ipotesi in cui la causa sia sfata trattata in primo grado
secondo lo schema del processo del lavoro l’introduzione del giudizio di
appello con citazione, anziché con ricorso, determina la necessità di
verificare se la citazione è stata depositata nei termini indicati dagli artt.
434 2 comma e 327 c.p.c 1comma c.p.c
Il deposito

oltre

tali

termini

comporta la declaratoria di

inammissibilità dell’appello, rilevabile anche di ufficio .
5.Nel caso di specie è pacifico tra le parti che la gravata sentenza non è
stata notificata. Di conseguenza, si applica il termine di decadenza di un
anno di cui all’ars 327 1° comma cpc, al quale vanno aggiunti
quarantasei giorni di sospensione feriale dei termini processuali. La

3

Si difende con controricorso l’intimata la s.r.l. Immobiliare Zingara.

sentenza del Tribunale di Napoli è stata depositata il 22 Gennaio 2002,
mentre la società Pisapia ha iscritto la causa a ruolo solo in data
17.3.2003 .
Il deposito è pertanto tardivo per inosservanza del termine di un anno e
quarantasei giorni.
6.Con tale decisione la Corte di merito ha fatto corretta applicazione
degli artt.327 c 10 e 4342 comma c.p.c nel rispetto della costante

Infatti In tema di impugnazioni, alla luce del principio di ultrattività del
rito, la proposizione dell’appello deve conformarsi alle forme del rito
seguito in primo grado. Ne consegue che, in controversia trattata con il
rito del lavoro, l’inammissibilità dell’impugnazione, perché depositata in
cancelleria oltre il termine di decadenza previsto dell’art. 434, secondo
comma, cod. proc. civ. e, in caso di mancata notifica della sentenza, nel
termine di cui all’art. 327, primo comma, stesso codice, non trova deroga
con riguardo all’ipotesi in cui l’appello sia stato irritualmente proposto
nella forma della citazione, ancorché questa sia suscettibile di
convalidazione a norma dell’art. 156, ultimo comma cod. proc. civ.,
trattandosi di inosservanza di un adempimento prescritto a pena di
,../

decadenza, dal quale deriva il passaggio in giudicato della sentenza di
primo grado. Cass. Sentenza n. 12990 del 27/05/2010
7.In mancanza di espressa previsione in deroga alle disposizioni generali
(quale quella prevista per il ricorso per Cassazione dall’art. 134 disp. att.
cod. proc. civ., non suscettibile di applicazione analogica) il deposito
presso la cancelleria a mani del cancelliere costituisce, per i procedimenti
introdotti con ricorso, il necessario strumento per portare alla cognizione
del giudice l’atto d’impulso processuale, strumento che, pertanto, non è
suscettibile di interventi integrativi o sostitutivi; ne consegue che, con
riferimento al ricorso in appello nel rito del lavoro, non è possibile
configurare alcun tipo di sanatoria in relazione ad attività inidonee a
determinare la fattispecie legale della proposizione del ricorso, dovendosi
in particolare escludere una sanatoria per raggiungimento dello scopo
dell’atto Cass.Sentenza n. 9069 del 02/05/2005 .
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M

4

interpretazione della giurisprudenza di questa Corte.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali liquidate in euro 1.600,00 di cui euro 200,00 per spese,
oltre accessori come per legge.

Roma 22-5-2013

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