Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18325 del 25/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 25/07/2017, (ud. 07/06/2017, dep.25/07/2017),  n. 18325

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – rel. Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5697-2016 proposto da:

STUDIO LEGALE ASSOCIATO BENTIVEGNA, – P.I. (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MARANO

EQUO 32, presso lo studio dell’avvocato SERGIO SMEDILE,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE BENTIVEGNA;

– ricorrente –

contro

RISCOSSIONE SICILIA S.P.A., – C.F. (OMISSIS), P.I. (OMISSIS), in

persona del Direttore generale f.f., elettivamente domiciliata in

ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato LAURA FINIRU;

– controricorrente –

e contro

COMUNE DI PALERMO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3634./25/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di PALERMO, depositata il 02/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 07/06/2017 dal Consigliere Dott. ETTORE CIRILLO.

Fatto

RILEVATO

che:

E’ regolarmente costituito il contraddittorio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. (come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197).

Lo Studio legale associato Bentivegna ricorre per la cassazione della sentenza della CTR-Sicilia che il 2 settembre 2015, riformando la decisione della CTP-Palermo, ha dichiarato tardivo e quindi inammissibile il ricorso del contribuente contro le cartelle emesse per Tarsu/Tia dovute al dal 2004 al 2009. Il Comune di Palermo resta intimato, mentre Riscossione Sicilia resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

La parte ricorrente censura – per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21 – la sentenza d’appello laddove ritiene tardivo il ricorso introduttivo perchè la proposizione della domanda amministrativa di annullamento in autotutela non sospende i termini d’impugnazione dell’atto.

La decisione del giudice regionale si attiene a principi regolativi definitivamente certificati da Cass. Sez. 5, Sentenza n. 15220 del 12/09/2012 secondo cui, in tema di contenzioso tributario, il termine per proporre ricorso giurisdizionale, fissato a pena di decadenza dall’art. 21 cit., non è sospeso dalla presentazione di istanza di autotutela all’amministrazione finanziaria, attese l’autonomia del procedimento concluso dal diniego di rimborso da quello introdotto dalla richiesta di provvedere in autotutela, e, quindi, l’esclusione di qualsiasi interferenza del secondo sull’acquisto della definitività dell’atto assunto a conclusione del primo.

Conseguentemente il ricorso può essere deciso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1, e dell’art. 360-bis c.p.c., n. 1, con ordinanza d’inammissibilità (Cass. Sez. U, Sentenza n. 7155 del 21/03/2017), in forma semplificata. Infatti. il ricorso, non offrendo elementi per modificare la giurisprudenza di legittimità a cui la sentenza impugnata è conforme, deve essere disatteso in rito e non rigettato nel merito.

Le spese seguono la soccombenza verso la soc. controricorrente; nulla va disposto in punto di spese riguardo al Comune intimato.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 17 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 25 luglio 2017

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