Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18325 del 07/09/2011

Cassazione civile sez. lav., 07/09/2011, (ud. 25/05/2011, dep. 07/09/2011), n.18325

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – rel. Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 8862/2010 proposto da:

U.E. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA FRATELLI RUSPOLI 2, presso lo studio dell’avvocato ALBANESE

MARCO, rappresentato e difeso dall’avvocato CICATIELLO Mariarosaria,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

TRENITALIA SPA, Società con socio unico soggetta all’attività di

direzione e coordinamento di Ferrovie ello Stato Spa, in persona

dell’institore, elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO CHIGI 5,

presso lo studio dell’avvocato PANDOLFO Angelo, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato TURCO MARIALUCREZIA, giusta procura

speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1625/2009 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI

dell’11/03/09, depositata il 24/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. SAVERIO TOFFOLI;

è presente il P.G. in persona del Dott. ELISABETTA CESQUI.

Fatto

MOTIVI

La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c. a seguito di relazione ex art. 380-bis.

U.E. ricorre per cassazione, nei confronti di Trenitalia s.p.a., contro la sentenza della Corte d’appello di Napoli depositata il 24.3.2009, con cui è stata confermata la sentenza di primo grado di rigetto della domanda del medesimo U. di risarcimento danni da demansionamento.

Il ricorso è qualificabile come inammissibile, come eccepito dalla società intimata nel controricorso, in quanto sottoscritto da avvocato non munito di procura speciale, come richiesto dall’art. 365 c.p.c.. Infatti viene fatto riferimento alla procura rilasciata a margine del ricorso di primo grado, mentre ai fini del giudizio di cassazione può intendersi quale procura speciale solo quella rilasciata appositamente per tale giudizio di impugnazione, successivamente alla pubblicazione del provvedimento impugnato (Cass. 9234/1994, 27724/2005, 1328/2006, 17145/2008).

Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile. Le spese del giudizio vengono regolate in base al criterio legale della soccombenza (art. 91 c.p.c.).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare alla s.p.a. Trenitalia le spese del giudizio, liquidate in Euro 20,00 per esborsi ed Euro 2.000,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA secondo legge.

Così deciso in Roma, il 25 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2011

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