Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18325 del 03/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 03/09/2020, (ud. 15/07/2020, dep. 03/09/2020), n.18325

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18118-2019 proposto da:

M.T., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO N

38, presso lo studio dell’avvocato MARCO LANZILAO, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 2329/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 05/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CLOTILDE

PARISE.

 

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con sentenza n. 2329/2019 pubblicata il 5-04-2019 la Corte D’Appello di Roma ha respinto l’appello proposto da M.T., cittadino del Togo, avverso l’ordinanza del Tribunale di Roma che aveva rigettato la sua domanda avente ad oggetto in via gradata il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria. La Corte d’appello ha ritenuto non credibile e, in ogni caso, non rilevante ai fini del riconoscimento delle forme di protezione richieste la vicenda personale narrata dal richiedente, il quale riferiva di essere di fede cristiana e di essere fuggito perchè minacciato, a causa della religione professata, dallo zio paterno, dopo che si era rifiutato di lasciare la casa del padre, defunto. La Corte territoriale ha ritenuto che non ricorressero i presupposti per il riconoscimento di alcuna forma di protezione, avuto anche riguardo alla situazione generale del Togo, descritta nella sentenza impugnata con indicazione delle fonti di conoscenza.

2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno, che è rimasto intimato.

3. I motivi di ricorso sono così rubricati: 1. “art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Omesso esame delle dichiarazioni rese dal ricorrente alla Commissione Territoriale e delle allegazioni portate in giudizio per la valutazione della condizione personale del ricorrente”; 2. “art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, Mancata concessione della protezione sussidiaria cui il ricorrente aveva diritto ex lege in ragione delle attuali condizioni socio politiche del paese di provenienza. Violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 7 e 14. “; 3. “art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. La Corte ha errato a non applicare al ricorrente la protezione, ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, non potendo essere rifiutato il permesso di soggiorno allo straniero, qualora ricorrano seri motivi di carattere umanitario, nonchè del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, che vieta l’espulsione dello straniero che possa essere perseguitato nel suo paese d’origine o che ivi possa correre gravi rischi, anche in relazione alle previsioni di cui al D.P.R. n. 349 del 1999, art. 28, comma 1, alla L. 14 luglio 2017, n. 110, che ha introdotto il reato di tortura ed ai principi generali di cui all’art. 10 Cost. e all’art. 3 CEDU”.

4. I primi due motivi, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, in quanto le doglianze involgono, sotto distinti ma collegati profili, il giudizio di credibilità e la valutazione della situazione del Paese di origine del ricorrente, sono inammissibili.

4.1. Questa Corte ha chiarito che “il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità” (Cass. ord. n. 3340/2019). Inoltre, anche in tema di protezione sussidiaria, l’accertamento della situazione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), che sia causa per il richiedente di una sua personale e diretta esposizione al rischio di un danno grave, quale individuato dalla medesima disposizione, implica un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito. Il risultato di tale indagine può essere censurato, con motivo di ricorso per cassazione, nei limiti consentiti dal novellato art. 360 c.p.c., n. 5 (Cass. ord. 30105 del 2018).

4.2. Il ricorrente deduce genericamente la violazione di norme di legge, avuto riguardo alla sua vicenda personale, il cui esame assume anche omesso, ed alla situazione generale del Togo, attraverso il richiamo alle disposizioni disattese e tramite una ricostruzione della fattispecie concreta, sia quanto alla credibilità dei fatti narrati sia quanto alla situazione del Paese di origine ed alla compromissione di diritti fondamentali, inammissibilmente difforme da quella accertata nei giudizi di merito, peraltro senza confrontarsi con l’iter motivazionale della sentenza impugnata.

La Corte territoriale ha, infatti, non solo esaminato la vicenda narrata dall’appellante, ma ha anche rilevato la non credibilità della stessa anche con riguardo a profili oggettivi riscontrati in base alla legislazione del Togo (mancata assunzione della qualità di erede, per legge o per testamento, del richiedente e insussistenza del suo diritto a restare nella casa paterna, a prescindere dalla religione professata). La Corte d’appello ha rimarcato che, in base a quanto riferito dallo stesso richiedente, non vi era alcun procedimento penale pendente a suo carico e che la causa dell’ostilità con lo zio non era la differenza di credo religioso, ma la condotta dello stesso richiedente, il quale, senza averne titolo, pretendeva di occupare parte della casa paterna.

Il ricorrente, senza censurare specificamente dette affermazioni e il percorso argomentativo della sentenza impugnata, ripropone il suo racconto, assume di essere un soggetto “debole” ed allega la propria “lucida consapevolezza che il suo Paese non è in grado di assicurare intervento e protezione” (pag. n. 5 ricorso), deducendo di aver espresso il timore rispetto al “sistema Paese”. All’evidenza le suddette deduzioni difensive sono generiche ed inconferenti rispetto al decisum.

La Corte d’appello ha inoltre esaminato la situazione generale del Togo, indicando le fonti di conoscenza, ed ha concluso affermando che non è interessata da violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato interno o internazionale.

Le suddette valutazioni costituiscono apprezzamenti di fatto rimessi al giudice del merito e la motivazione della sentenza impugnata, che peraltro è censurata solo con il primo motivo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, è sorretta da un contenuto non inferiore al minimo costituzionale, come delineato dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. S.U. n. 8053/2014 e tra le tante da ultimo Cass. n. 22598/2018).

4.3. Il potere-dovere di cooperazione istruttoria, correlato all’attenuazione del principio dispositivo quanto alla dimostrazione, e non anche all’allegazione, dei fatti rilevanti, è stato correttamente esercitato con riferimento all’indagine sulle condizioni generali del Togo, benchè la vicenda personale narrata sia stata ritenuta non credibile (Cass. n. 14283/2019, a meno che la non credibilità investa il fatto stesso della provenienza da un dato Paese). Il ricorrente censura quell’accertamento di fatto richiamando diffusamente la normativa di riferimento e numerose pronunce di Giudici di merito e di legittimità, nonchè riportando notizie tratte da organi di stampa e da altra fonte, ossia chiedendo, inammissibilmente, una rivalutazione del merito, senza, peraltro, neppure allegare la precisa ragione di inattendibilità delle fonti considerate nella sentenza impugnata.

L’esercizio di poteri ufficiosi circa l’esposizione a rischio del richiedente in virtù della sua condizione soggettiva, in relazione alle fattispecie previste dal cit. art. 14, lett. a) e b), si impone solo se le allegazioni di costui al riguardo siano specifiche e credibili, il che non è nella specie, per quanto si è detto.

5. Anche il terzo motivo è inammissibile.

5.1. Occorre precisare, in via preliminare, con riguardo alla disciplina applicabile ratione temporis in tema di protezione umanitaria, che la domanda di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari presentata, come nella specie, prima dell’entrata in vigore (5/10/2018) della normativa introdotta con il D.L. n. 113 del 2018, convertito nella L. n. 132 del 2018, deve essere scrutinata sulla base della normativa esistente al momento della sua presentazione (Cass. S.U. n. 29459/2019).

5.2. Tanto premesso, il ricorrente, denunciando il vizio di violazione di legge e motivazionale, richiama diffusamente la normativa di riferimento e pronunce giurisprudenziali, nonchè allega del tutto genericamente la propria situazione di vulnerabilità, senza indicare alcun elemento individualizzante di rilevanza o fatti specifici che possano rivestire decisività, nel senso precisato da questa Corte e chiarito con la recente pronuncia delle Sezioni Unite già citata (tra le tante Cass. n. 9304/2019 e Cass. S.U. n. 29459/2019).

Circa la denunciata violazione dell’art. 10 Cost., va ribadito che il diritto di asilo è interamente attuato e regolato attraverso la previsione delle situazioni finali previste nei tre istituti costituiti dallo “status” di rifugiato, dalla protezione sussidiaria e dal diritto al rilascio di un permesso umanitario, ad opera della esaustiva normativa di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, ed al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, cosicchè non v’è più alcun margine di residuale diretta applicazione del disposto di cui all’art. 10 Cost., comma 3, (tra le tante Cass. n. 16362/2016 e Cass. n. 11110/2019).

6. Nulla si dispone circa le spese del giudizio di legittimità, stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte del Ministero.

7. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto (Cass. n. 23535/2019).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-1 Sezione civile, il 15 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 settembre 2020

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