Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18324 del 25/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 25/07/2017, (ud. 17/05/2017, dep.25/07/2017),  n. 18324

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18822-2016 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la

sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso

unitamente e disgiuntamente dagli avvocati GAETANO DI RUVO, DANTI MA

ANZIANO, FRANCESCA FERRAZZOIA e DARIO BOTTURA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 449/2/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di MILANO, depositata il 25/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 17/05/2017 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con ricorso in Cassazione affidato a un unico motivo, nei cui confronti l’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso, l’Inps impugnava la sentenza della CTR della Lombardia, concernente il recupero a tassazione dell’imposta proporzionale di registro, con avviso di liquidazione, emesso a seguito del trasferimento di un immobile in virtù di una sentenza resa, ex art. 2932 c.c., con la quale veniva disposto il predetto trasferimento, previa corresponsione del prezzo dovuto, denunciando la violazione degli artt. 1353,1355 e 2932 c.c., del D.P.R. n. 131 del 1986, 27, 37 e 43 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto, la sentenza avrebbe dovuto essere assoggettata a tassazione in misura fissa, anzichè a quella proporzionale, in considerazione sia della non definitività della pronuncia con cui è stata accolta ex art. 2932 c.c., sia della non configurabilità del pagamento del prezzo come una condizione sospensiva meramente potestativa.

Il Collegio ha deliberato di adottare la presente ordinanza in forma semplificata.

Il ricorso deve essere respinto.

In riferimento alla non definitività della pronuncia oggetto d’imposizione, l’insegnamento di questa Corte è nel senso che “In tema di imposta di registro, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 37, comma 1, la sentenza che definisce il giudizio – anche solo parzialmente e pur non passata in giudicato – è soggetta a tassazione, sicchè l’Ufficio del registro provvede legittimamente alla liquidazione, emettendo il corrispondente avviso, il quale è impugnabile per vizi, formali o sostanziali, inerenti all’atto in sè, al procedimento che lo ha preceduto, oppure ai presupposti dell’imposizione. Nè l’eventuale riforma, totale o parziale, della decisione nei successivi gradi di giudizio, e fino alla formazione del giudicato, incide sull’avviso di liquidazione, integrando, piuttosto, un autonomo titolo per l’esercizio dei diritti al conguaglio o al rimborso dell’imposta da far valere separatamente e non nel medesimo procedimento” (Cass. ord. n. 12736/14).

In riferimento, all’apposizione della condizione sospensiva del pagamento del saldo del prezzo da parte del promissario acquirente, alla quale sarebbe subordinato il trasferimento dell’immobile ai sensi dell’art. 2932 c.c. disposto dalla sentenza oggetto di tassazione, è insegnamento consolidato di questa Corte, che -In materia di imposta di registro, la sentenza ex art. 2932 c.c., che abbia disposto il trasferimento di un immobile in favore del promissario acquirente, subordinatamente al pagamento del corrispettivo pattuito, è soggetta ad imposta proporzionale e non in misura fissa, trovando applicazione il D.P.R. 26 aprile 1986, n. 13, art. 27 alla stregua del quale non sono considerati sottoposti a condizione sospensiva gli atti i cui effetti dipendano, in virtù di condizione meramente potestativa, dalla mera volontà dell’acquirente, poichè la controprestazione, ossia il pagamento del prezzo, è già stata seriamente offerta dall’acquirente all’atto dell’introduzione del giudizio” (Cass. nn. 21625/2015, v. anche, Cass. ord. n. 3806/17, 18006/16, 16173716, 16818/2014, 8544/2014, 6116/2011, 11780/2008, 4627/2003).

Nel caso di specie, si ritiene che la subordinazione del trasferimento dell’immobile al pagamento del saldo di quanto dovuto dall’acquirente, comporta, comunque, la tassazione della sentenza con le imposte proporzionali, in quanto il D.P.R. n. 131 cit., art. 27 non fa alcuna distinzione rispetto agli atti giudiziari, inoltre, la condizione del pagamento del saldo, non rileva ai fini tributari, in quanto, essendo lasciata all’autonomia dell’acquirente, dipenderebbe dalla sua mera volontà, laddove la volontà di pagare il saldo del prezzo è stata già seriamente valutata ed offerta dal promissario acquirente con la promozione del giudizio per ottenere coattivamente l’effetto traslativo, e quindi, come disposto dall’art. 27, comma 3 D.P.R. n. 131 citato, ai fini tributari, tale trasferimento non è considerato sottoposto ad alcuna condizione. Infine è condivisibile, il rilievo contenuto nei pronunciamenti sopra indicati, che la norma di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 27,comma 3 ha anche natura antielusiva, in quanto è finalizzata ad evitare la mancata sottoposizione all’imposizione in misura proporzionale, utilizzando strumenti giuridici (compravendita sospesa fino a quando lo ritenga l’acquirente) che consentirebbero di raggiungere in maniera diversa, il risultato economico che l’erario intende, invece, colpire.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Rigetta il ricorso.

Condanna l’Inps a pagare all’Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore in carica, le spese di lite del presente giudizio, che liquida nell’importo di Euro 2.300,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 17 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 25 luglio 2017

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