Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18324 del 07/09/2011

Cassazione civile sez. lav., 07/09/2011, (ud. 25/05/2011, dep. 07/09/2011), n.18324

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – rel. Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 7443/2010 proposto da:

RETE FERROVIARIA ITALIANA (OMISSIS), in persona dell’institore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE UMBERTO TUPINI 113, presso

lo studio dell’avvocato CORBO Nicola, che la rappresenta e difende,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

B.M. (OMISSIS), P.G.

(OMISSIS), G.E. (OMISSIS), F.

M. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE

SPARTACO 139, presso lo studio dell’avvocato GIAMPAOLO FILIPPO,

rappresentati e difesi dall’avvocato LALLI Sergio, giusta delega in

calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 365/2009 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE del

10/03/09, depositata il 13/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

25/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. SAVERIO TOFFOLI;

è presente il P.G. in persona del Dott. ELISABETTA CESQUI.

Fatto

MOTIVI

La Corte pronuncia in Camera di consiglio ex art. 375 c.p.c.,a seguito di relazione ex art. 380-bis.

La Corte d’appello di Firenze, confermando la sentenza di primo grado, accoglieva le domande proposte da B.M. ed altri tre lavoratori contro la s.p.a. Trenitalia, dirette al riconoscimento del diritto degli stessi al computo nella anzianità, in particolare ai fini della maturazione degli scatti di anzianità, del servizio prestato in base a contratti di formazione e lavoro che erano stati trasformati in ordinari contratti di lavoro a tempo indeterminato.

La Corte di merito aderiva alla tesi interpretativa secondo cui la garanzia prevista dal D.L. n. 726 del 1984, art. 3, comma 5, convertito dalla L. n. 863 del 1984) è vincolante anche in relazione agli istituti previsti non già dalla legge ma, come nel caso degli scatti di anzianità, dalla contrattazione collettiva.

La s.p.a. Rete ferroviaria italiana ricorre per cassazione denunciando con il primo motivo vizi di motivazione e con il secondo articolato motivo la violazione del già richiamato art. 3, commi 5 e 12; dell’art. 2112 c.c., anche in connessione con gli artt. 36 e 39 Cost.; di ogni altro principio in tema di trasformazione del contratto di formazione e lavoro in rapporto a tempo indeterminato;

dei principi in tema di autonomia negoziale e di adeguatezza della retribuzione; del punto 7.5. dell’A.I. 18.12.1988 e del punto 5.2.

dell’Accordo nazionale FF.SS. – OO.SS. 7.7.1995.

Gli intimati resistono con controricorso.

Il ricorso è qualificabile come manifestamente infondato sulla base del principio recentemente enunciato in materia della Sezioni unite di questa Corte, cui la questione interpretativa era stata rimessa al fine di comporre il contrasto di giurisprudenza al riguardo manifestatosi.

Detto collegio, nell’ambito del suo magistero nomofilattico, ha enunciato i seguente principio: “La disposizione contenuta nel D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, art. 3, commi 5 e 12, convertito, con modificazioni, nella L. 19 dicembre 1984, n. 863, secondo cui in caso di trasformazione del rapporto di formazione e lavoro in rapporto a tempo indeterminato, con chiamata nominativa, entro dodici mesi dalla cessazione del rapporto di formazione e lavoro, il periodo di formazione e lavoro deve essere computato nell’anzianità di servizio, anche quando l’anzianità è presa in considerazione da discipline contrattuali ai fini dell’attribuzione di emolumenti che hanno fondamento nella contrattazione collettiva, come nel caso degli aumenti periodici di anzianità previsti da (…)” (Cass. S.U. 20074/2010).

Il ricorso deve quindi essere rigettato. Il recente componimento del contrasto di giurisprudenza in materia giustifica la compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 25 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2011

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