Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18324 del 05/08/2010

Cassazione civile sez. II, 05/08/2010, (ud. 27/04/2010, dep. 05/08/2010), n.18324

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

S.G., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato IRACI SARERI GIACOMO, giusta mandato speciale in calce

al ricorso;

– ricorrente –

contro

SERIT SICILIA SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 152/2 008 del TRIBUNALE di NICOSIA del

9/07/08, depositata il 07/08/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/04/2010 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA;

e’ presente l’Avvocato Generale in persona del Dott. DOMENICO

IANNELLI.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il giudice di pace di Nicosia con ordinanza resa all’udienza del 26 gennaio 2007 declinava, in favore del giudice di pace di Roma, la competenza a conoscere dell’opposizione proposta da S. G., residente in (OMISSIS), avverso la cartella di pagamento n. (OMISSIS), notificatale da Montepaschi SERIT spa il 21 agosto 2006 e relativa a violazione del codice della strada commessa in (OMISSIS). L’opponente impugnava la sentenza avanti al tribunale di Nicosia, deducendo che aveva inteso proporre opposizione all’esecuzione, per la quale era funzionalmente competente il giudice adito, e che la sanzione era prescritta ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 28.

Il tribunale di Nicosia il 7 agosto 2008 respingeva il gravame.

L’opponente ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 15 settembre 2008; SERIT SICILIA spa e’ rimasta intimata.

Il giudice relatore ha avviato la causa a decisione con il rito previsto per il procedimento in camera di consiglio, ipotizzando la fondatezza del ricorso.

Osserva il Collegio che il ricorso e’ manifestamente infondato. Alla decisione in sede camerale non osta il contrario opinamento contenuto nella relazione ex art 380 bis c.p.c. atteso che in tema di giudizio di cassazione, la causa ben puo’1 essere definita con rito camerale anche nel caso in cui ricorra una ipotesi (tra quelle indicate dal citato art. 375 c.p.c., n. 5) diversa da quella opinata dal relatore nella relazione ex art. 380 bis c.p.c. (SU 8999/09). Con il primo motivo la ricorrente deduce erronea qualificazione dell’opposizione e vizio di motivazione; chiede alla Corte, con quesito ex art. 366 bis c.p.c. di stabilire se l’opposizione proposta contro cartella di pagamento va qualificata opposizione all’esecuzione, quando viene assunto che l’Ente impositore era carente del necessario titolo per richiedere la iscrizione a ruolo e, dunque, far emettere la cartella di pagamento. Con il secondo motivo e’ denunciata violazione della L. n. 689 del 1981, art. 22 vizio di motivazione e nullita’ della sentenza, anche in questo caso in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. La ricorrente vi sostiene che, avendo ella “eccepito la prescrizione della somma”, la sentenza doveva dichiarare la competenza del giudice dell’opposizione, poiche’ la cartella e’ titolo esecutivo.

Osserva il Collegio che i motivi sono inammissibili nella parte in cui lamentano vizio di motivazione, poiche’ non presentano l’indispensabile specificazione del fatto controverso. Nella norma dell’art. 366 bis cod. proc. Civ., nonostante la mancanza di riferimento alla conclusivita’ (presente, invece, per il quesito di diritto), il requisito concernente il motivo di cui al n. 5 del precedente art. 360 cioe’ la “chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione della sentenza impugnata la rende inidonea a giustificare la decisione” – deve consistere in una parte del motivo che si presenti a cio’ specificamente e riassuntivamente destinata, di modo che non e’ possibile ritenerlo rispettato allorquando solo la completa lettura della complessiva illustrazione del motivo riveli, all’esito di un’attivita’ di interpretazione svolta dal lettore e non di una indicazione da parte del ricorrente, deputata all’osservanza del requisito del citato art. 366 bis, che il motivo stesso concerne un determinato fatto controverso, riguardo al quale si assuma omessa, contraddittoria od insufficiente la motivazione e si indichino quali sono le ragioni per cui la motivazione e’ conseguentemente inidonea sorreggere la decisione.

(Cass. SU n. 20603/07; Cass. 4309/08; 16528/08).

Il primo motivo appare inoltre inammissibile per altro profilo: vi e’ incoerenza tra quesito e svolgimento del motivo, poiche’ quest’ultimo non contiene argomentazioni relative alla carenza di titolo per chiedere l’iscrizione a ruolo, ma espone che il tribunale di Nicosia avrebbe omesso di qualificare l’azione, oppure richiama altra sentenza della Suprema Corte, che attiene pero’ a caso diverso, relativo a omessa motivazione del giudicante sulla qualificazione giuridica dell’azione.

Quanto al secondo motivo, il Collegio rileva che l’esame dell’atto di opposizione contraddice le premesse di fatto del ricorso per cassazione: parte ricorrente non propose infatti una opposizione ai sensi dell’art. 615 c.p.c. (ricorso pag. 1), ma un “ricorso in opposizione L. n. 689 del 1981, ex art. 22” (cfr. testualmente l’epigrafe dell’atto stesso), facendo valere in primo luogo, come osservato dal tribunale, la mancata notifica del verbale di contestazione della sanzione anteriormente alla notifica della cartella e la conseguente nullita’ – inesistenza dell’iscrizione a ruolo. Questa prospettazione dava corpo ad un’opposizione recuperatoria (cfr Cass. 17312/07; 3647/07; 5871/07), cui va riconosciuta una sorta di forza attrattiva nei confronti della relativa disciplina impugnatoria e che impone cosi’ l’esigenza di conformare la disciplina applicabile a quella dettata per l’azione recuperata. D’altra parte le questioni relative alla prescrizione restano secondarie, logicamente e giuridicamente, rispetto alla contestazione della legittimita’ della cartella per mancata notifica del verbale di contestazione dell’infrazione, ditalche’ bene ha fatto il tribunale di Roma a confermare la competenza del giudice del luogo in cui e’ stata commessa l’infrazione a conoscere dell’opposizione spiegata dall’odierna ricorrente. Discende da quanto esposto il rigetto del ricorso cui non segue la pronuncia sulla refusione delle spese di lite, in mancanza di attivita’ difensiva dell’intimata.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione seconda civile, il 27 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2010

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