Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18324 del 03/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 03/09/2020, (ud. 15/07/2020, dep. 03/09/2020), n.18324

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18079-2019 proposto da:

A.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL

CASALE STROZZI, 31, presso lo studio dell’avvocato LAURA BARBERIO,

rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO TARTINI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 1342/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 28/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CLOTILDE

PARISE.

 

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con sentenza n. 1342/2019 pubblicata il 28-03-2019 la Corte d’Appello di Venezia ha respinto l’appello proposto da A.A., cittadino del Pakistan, avverso l’ordinanza del Tribunale di Venezia che aveva rigettato la sua domanda avente ad oggetto in via gradata il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria. La Corte d’appello ha ritenuto non credibile la vicenda personale narrata dal richiedente, il quale riferiva di essere fuggito per timore di essere ucciso dai talebani. La Corte territoriale ha ritenuto che non ricorressero i presupposti per il riconoscimento di alcuna forma di protezione, avuto anche riguardo alla situazione generale del Pakistan e della zona di provenienza del richiedente, descritta nella sentenza impugnata con indicazione delle fonti di conoscenza.

2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno, che è rimasto intimato.

3. I motivi di ricorso sono così rubricati: 1. “violazione o falsa interpretazione di legge nella valutazione delle dichiarazioni del ricorrente e per omessa collaborazione nell’accertamento dei fatti- violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1 n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e art. 27, comma 1 bis”; 2. “motivazione apparente e conseguente nullità del provvedimento ex art. 360 c.p.c., n. 4, in relazione alla dedotta non credibilità della vicenda personale – violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4″; 3. ” omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione alla dedotta non credibilità della vicenda personale – travisamento della prova – violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5″; 4. “violazione o falsa interpretazione di legge nella valutazione delle condizioni di salute del ricorrente e per omessa collaborazione nell’accertamento delle medesime in quanto rilevanti ai fini della protezione umanitaria violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1 n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e art. 27, comma 1 bis, nonchè della Direttiva UE n. 2013/32, art. 46, comma 3”. Nell’illustrare congiuntamente i primi tre motivi, il ricorrente censura il giudizio di non credibilità della vicenda personale narrata espresso dalla Corte territoriale rilevando che erano insussistenti le contraddittorietà evidenziate nella sentenza impugnata. In particolare l’inversione della successione temporale degli eventi riferiti (attentato alla sua vita e sequestro), oltre ad essere elemento di rilevanza marginale, si giustifica, ad avviso del ricorrente, per essere il medesimo affetto da patologia nEurologica (epilessia grande male), mentre nessuna contraddizione è rinvenibile circa l’episodio della scheda telefonica, acquistata da un amico per suo conto, di cui il ricorrente si disfaceva, dopo aver telefonato alla Polizia per denunciare i talebani, per non essere localizzato e riconosciuto. Adduce, pertanto, il ricorrente che la motivazione della sentenza impugnata in punto giudizio di non credibilità è meramente apparente. Lamenta, inoltre, il travisamento delle sue dichiarazioni, deducendo di non avere riferito che i sospetti terroristi, da lui incontrati per la prima volta davanti alla moschea, erano travisati, ma solo vestiti in modo strano, e lamenta il travisamento della prova anche per avere la Corte d’appello fondato il convincimento di non credibilità sul fatto che fosse un ragazzo “così giovane”, mentre solo pochi mesi dopo l’epoca dei fatti (luglio 2013) aveva raggiunto la maggiore età. Con il quarto motivo si duole del mancato riconoscimento della protezione umanitaria per motivi di salute, richiama il principio di attenuazione dell’onere della prova a suo carico e deduce che la Corte territoriale non aveva dato ingresso alla consulenza medico-legale che era stata richiesta sulla scorta di nutrita documentazione medica, come da doc. nn. 19, 21, 22 e 23, dalla quale risultava l’esistenza della patologia da cui era affetto, rimarcando la difficoltà, per il richiedente, di ottenere adeguata documentazione sanitaria comprovante la stessa.

4. I primi tre motivi, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, in quanto tutte le doglianze involgono, sotto distinti ma collegati profili, il giudizio di credibilità, sono inammissibili.

4.1. Questa Corte ha chiarito che “il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità” (Cass. ord. n. 3340/2019). Circa il vizio motivazionale, in seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, individuabile nelle ipotesi – che si convertono in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e danno luogo a nullità della sentenza – di “mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione perplessa od incomprensibile”, al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un fatto storico, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia decisivo ai fini di una diversa soluzione della controversia (Cass. S.U. n. 8053/2014 e tra le tante da ultimo Cass. n. 22598/2018). Inoltre l’eventuale “cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) (che attribuisce rilievo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dai testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio), nè in quello del n. 4), disposizione che per il tramite dell’art. 132 c.p.c., n. 4), – dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante” (Cass. Sez. 3, sent. 10 giugno 2016, n. 11892, Rv. 640194-01; in senso conforme, tra le altre, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 12 ottobre 2017, n. 23940; Cass. Sez. 3, sent. 12 aprile 2017, n. 9356, Rv. 644001-01; Cass. Sez. 3, ord. 30 ottobre 2018, n. 27458). Infine, questa Corte ha chiarito che l’ipotesi del travisamento della prova implica non una valutazione dei fatti, ma una constatazione o un accertamento che quella informazione probatoria, utilizzata in sentenza, è contraddetta da uno specifico atto processuale; evenienza, quest’ultima, che ricorre quando l’informazione probatoria riportata ed utilizzata dal giudice per fondare la decisione sia diversa ed inconciliabile con quella contenuta nell’atto e rappresentata nel ricorso o addirittura non esista (così, in motivazione, Cass. Sez. 1, sent. 25 maggio 2015, n. 10749).

4.2. Tanto premesso, il ricorrente denuncia il vizio di violazione di norme di legge, avuto riguardo alla sua vicenda personale, attraverso il richiamo alle disposizioni disattese e tramite una ricostruzione della fattispecie concreta, quanto alla credibilità dei fatti narrati, inammissibilmente difforme da quella accertata nei giudizi di merito, chiedendo, in buona sostanza, una rivalutazione dei fatti. Denuncia inoltre il vizio motivazionale, nonostante che l’iter argomentativo della sentenza impugnata sia senz’altro superiore al minimo costituzionale, nonchè denunzia l’omesso esame di fatti che sono stati invece scrutinati, offrendo inammissibilmente una diversa valutazione della rilevanza probatoria degli elementi acquisiti.

La Corte territoriale ha, infatti, esaminato la vicenda narrata dall’appellante, motivando ampiamente e in dettaglio sulla non credibilità della stessa, sotto plurimi profili. In particolare la Corte d’appello ha rilevato le seguenti gravi contraddizioni del racconto del richiedente: 1. Errore sulla collocazione cronologica del tentato omicidio in suo danno, evento così grave da non poter non essere ricordato; 2. Illogicità del timore di essere accusato di delazione dai terroristi, per averli riconosciuti, dato che detti terroristi erano travisati quando erano stati visti dal richiedente avviarsi verso la moschea; 3. Mancata spiegazione sull’utilizzo della scheda telefonica rispetto alle incongruenze evidenziate dal Tribunale.

Le censure svolte in ricorso, quanto ai rilievi sub 1 e sub 3, si risolvono in una critica del ragionamento logico posto dal giudice di merito a base dell’interpretazione degli elementi probatori del processo e, in sostanza, nella richiesta di una diversa valutazione degli stessi, ipotesi integrante un vizio motivazionale non più proponibile in seguito alla modifica dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, apportata dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito in L. n. 134 del 2012 (Cass., sez. un., n. 8053/2014 citata). L’esercizio di poteri ufficiosi circa l’esposizione a rischio del richiedente in virtù della sua condizione soggettiva, in relazione alle fattispecie previste dal cit. art. 14, lett. a) e b), si impone solo se le allegazioni di costui al riguardo siano specifiche e credibili, il che non è nella specie, per quanto si è detto.

4.3. La Corte territoriale ha dato conto anche della patologia da cui il ricorrente assume di essere affetto, con riferimento alla domanda di protezione umanitaria, rilevando l’inadeguatezza della documentazione sanitaria prodotta a documentare l’effettiva condizione di salute del richiedente come ostativa al rimpatrio. Il ricorrente, nel riconoscere la suddetta inadeguatezza e di aver allegato solo in secondo grado l’esistenza di quella malattia, assume che quest’ultima possa giustificare le contraddizioni riscontrate dai giudici di merito (cfr. infra sub 1), ma sul punto la doglianza si risolvein una critica nel merito della valutazione, sulla base di nuove prospettazioni, peraltro prive di riscontri in atti, come si dirà.

4.4. Inammissibile è anche la doglianza relativa al travisamento della prova.

Il ricorrente si duole dell’interpretazione delle dichiarazioni dallo stesso rese sul fatto che i terroristi fossero a viso coperto, ma la censura non si confronta con l’iter motivazionale della sentenza impugnata sul punto. La Corte d’appello ha infatti affermato che i presunti terroristi si presentavano travisati e non facilmente riconoscibili espressamente richiamando quanto esposto nell’atto di appello (pag. n. 3 e n. 5 della sentenza impugnata), sicchè l’informazione probatoria riportata ed utilizzata dal giudice per fondare la decisione è proprio quella contenuta nell’atto d’appello.

Inammissibile è anche la doglianza di travisamento di prova riferita alla giovane età del richiedente, difettando la circostanza di decisività, considerato il tenore della frase censurata (cfr. pag. n. 5 sentenza impugnata), in cui manca il preciso riferimento all’età; ed inoltre l’argomentazione è solo finalizzata a supportare un ragionamento logico.

5. Anche il quarto motivo è inammissibile.

5.1. Occorre precisare, in via preliminare, con riguardo alla disciplina applicabile ratione temporis in tema di protezione umanitaria, che la domanda di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari presentata, come nella specie, prima dell’entrata in vigore (5/10/2018) della normativa introdotta con il D.L. n. 113 del 2018, convertito nella L. n. 132 del 2018, deve essere scrutinata sulla base della normativa esistente al momento della sua presentazione (Cass. S.U. n. 29459/2019).

5.2. Tanto premesso, il ricorrente, denunciando il vizio di violazione di legge, richiama diffusamente la normativa di riferimento e pronunce giurisprudenziali, nonchè allega la propria situazione di vulnerabilità solo con riferimento alle condizioni di salute, senza precisare alcun altro elemento individualizzante di rilevanza o fatti specifici che possano rivestire decisività, nel senso precisato da questa Corte e chiarito con la recente pronuncia delle Sezioni Unite già citata (tra le tante Cass. n. 9304/2019 e Cass. S.U. n. 29459/2019).

Premesso che l’attivazione del potere istruttorio ufficioso si giustifica in relazione a circostanze (vedi D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 8) la cui dimostrazione è difficoltosa, perchè verificatesi all’estero e a distanza di tempo, e non anche in relazione a fatti o situazioni soggettive attuali e comprovabili, la Corte territoriale ha dato conto, con affermazioni non censurate, delle risultanze della documentazione sanitaria di provenienza da struttura pubblica (attestante sincope con dimissione dal Pronto Soccorso nello stesso giorno e nulla circa la necessità di proseguire cure in Italia e circa condizioni di salute ostative al rimpatrio). Il ricorrente si limita a richiamare “nutrita documentazione medica”, senza affatto esporre il contenuto della stessa, ad eventuale confutazione di quanto affermato dalla Corte d’appello, nonchè si duole della mancata ammissione di consulenza medica d’ufficio, ed invece l’esercizio di tale potere non è sindacabile in sede di legittimità, ove, come nella specie, ne sia data adeguata motivazione, immune da vizi logici e giuridici (Cass.n. 2103/2019).

6. Nulla si dispone circa le spese del giudizio di legittimità, stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte del Ministero.

7. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto (Cass. n. 23535/2019).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-1 Sezione civile, il 15 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 settembre 2020

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