Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18323 del 31/07/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 3 Num. 18323 Anno 2013
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: VIVALDI ROBERTA

SENTENZA

sul ricorso 24452-2007 proposto da:
ROMA BETON S.R.L. 03675151009 in persona del legale
rappresentante pro tempore Sig.ra MAGGI ARMELLINA,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 16,
presso lo studio dell’avvocato CERUTTI GILBERTO, che
la rappresenta e difende giusta delega in atti;
– ricorrente contro

TANTUCCI PATRIZIO TNTPRZ64L19H501V,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEL FORTE TIBURTINO 160,
presso lo studio dell’avvocato SAMMARCO ANNUNZIATO,

1

Data pubblicazione: 31/07/2013

che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
– controrícorrente –

avverso la sentenza n. 923/2007 del TRIBUNALE di
ROMA, depositata il 17/01/2007, R.G.N. 56682/2002;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

VIVALDI;
udito l’Avvocato ANDREA ZANELLO per delega;
udito l’Avvocato ANNUNZIATO SAMMARCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIUSEPPE CORASANITI che ha concluso
per l’inammissibilità del ricorso;

2

udienza del 14/05/2013 dal Consigliere Dott. ROBERTA

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La società Roma Beton srl convenne, davanti al Giudice di pace
di Roma, Patrizio Tantucci chiedendone la condanna al pagamento
della somma di quattro milioni.
Il Giudice di pace rigettò la domanda.

del 17.1.2007, rigettò l’appello proposto da Roma Beton srl.
Quest’ultima ha proposto ricorso per cassazione affidato a
quattro motivi.
Resiste, con controricorso, il Tantucci.
MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente

deve

dichiararsi

l’inammissibilità

della

produzione, in questa sede, dei nuovi documenti allegati al
ricorso, che non sono stati prodotti nei gradi di merito, né
sono attinenti alla nullità della sentenza impugnata od
all’ammissibilità del ricorso.
Il ricorso è stato proposto per impugnare una sentenza
pubblicata una volta entrato in vigore il D. Lgs. 15 febbraio
2006, n. 40, recante modifiche al codice di procedura civile in
materia di ricorso per cassazione; con l’applicazione, quindi,
delle disposizioni dettate nello stesso decreto al Capo I.
introdotto dall’art. 6 del

Secondo l’art. 366-bis c.p.c.

decreto – i motivi di ricorso debbono essere formulati, a pena
di inammissibilità, nel modo lì descritto ed, in particolare,
nei

casi

previsti

360,

dall’art.

n.

l),

2),

3)

e

4,

l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere con la
3

Ad eguale conclusione pervenne il tribunale che, con sentenza

formulazione di un quesito di diritto, mentre, nel caso previsto
dall’art. 360, primo comma, n. 5), l’illustrazione di ciascun
motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto
controverso in relazione al quale la motivazione si assume
omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la

giustificare la decisione.
Segnatamente, nel caso previsto dall’art. 360 n. 5 c.p.c.,
l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di
inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in
relazione al quale la motivazione si assume omessa o
contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta
insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare
la decisione; e la relativa censura deve contenere un momento di
sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva
puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze
in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua
ammissibilità (S.U. 1.10.2007 n. 20603; Cass. 18.7.2007 n.
16002).
Il quesito, al quale si chiede che la Corte di cassazione
risponda con l’enunciazione di un corrispondente principio di
diritto che risolva il caso in esame, poi, deve essere
formulato, sia per il vizio di motivazione, sia per la
violazione di norme di diritto, in modo tale da collegare il
vizio denunciato alla fattispecie concreta ( v. S.U. 11.3.2008
n. 6420 che ha statuito l’inammissibilità – a norma dell’art.
4

dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a

366 bis c.p.c. – del motivo di ricorso per cassazione il cui
quesito di diritto si risolva in un’enunciazione di carattere
generale ed astratto, priva di qualunque indicazione sul tipo
della controversia e sulla sua riconducibilità alla fattispecie
in esame, tale da non consentire alcuna risposta utile a

desumere il quesito dal contenuto del motivo od integrare il
primo con il secondo, pena la sostanziale abrogazione del
suddetto articolo).
La funzione propria del quesito di diritto – quindi – è quella
di far comprendere alla Corte di legittimità, dalla lettura del
solo quesito, inteso come sintesi logico-giuridica della
questione, l’errore di diritto asseritamente compiuto dal
giudice di merito e quale sia, secondo la prospettazione del
ricorrente, la regola da applicare (da ultimo Cass.7.4.2009 n.
8463; v, anche S.U. ord. 27.3.2009 n. 7433).
Inoltre, l’art. 366 bis c.p.c., nel prescrivere le modalità di
formulazione dei motivi del ricorso in cassazione, comporta – ai
fini della declaratoria di inammissibilità del ricorso stesso -,
una diversa valutazione, da parte del giudice di legittimità, a
seconda che si sia in presenza dei motivi previsti dai numeri l,
2, 3 e 4 dell’art. 360, primo comma, c.p.c., ovvero del motivo
previsto dal numero 5 della stessa disposizione.
Nel primo caso ciascuna censura

come già detto – deve,

all’esito della sua illustrazione, tradursi in un quesito di
diritto,

la cui enunciazione (e formalità espressiva) va
5

definire la causa nel senso voluto dal ricorrente, non potendosi

funzionalizzata, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., all’enunciazione
del principio di diritto, ovvero a

dicta

giurisprudenziali su

questioni di diritto di particolare importanza.
Nell’ipotesi, invece, in cui venga in rilievo il motivo di cui
al n. 5 dell’art. 360 c. p.c.c. (il cui oggetto riguarda il solo

illustrazione che, pur libera da rigidità formali, si deve
concretizzare in una esposizione chiara e sintetica del fatto
controverso ( cd. momento di sintesi) – in relazione al quale la
motivazione si assume omessa o contraddittoria – ovvero delle
ragioni per le quali la dedotta insufficienza rende inidonea la
motivazione a giustificare la decisione (v. da ultimo Cass.
25.2.2009 n. 4556; v. anche Cass. 18.11.2011 n. 24255).
I motivi proposti non rispettano i requisiti prescritti
dall’art. 366 bis c.p.c..
Con il primo motivo la ricorrente denuncia

violazione e falsa

applicazione dell’art. 353 c.p.c. (art. 360 n. 3, c.p.c.).
Il motivo è inammissibile.
Il quesito posto ” Dica la Corte se, nell’impugnata sentenza,
risulti

(rectius risultino) violate le norme di cui all’art. 353

c.p.c., per mancata rimessione del giudizio al Giudice di I
grado, così violandosi il principio del doppio grado di merito ”
è totalmente astratto, senza alcun riferimento al caso concreto.
Non è, pertanto, consentito alla Corte di legittimità di
enunciare un principio di diritto che dia soluzione proprio al
caso concreto.
6

iter argomentativo della decisione impugnata), è richiesta una

Con

il

secondo

motivo

si

denuncia

insufficiente

e/o

contraddittoria motivazione per violazione degli artt. 246, 232
e 116 c.p.c. ( art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.).

Il motivo è inammissibile.
Anche a volere considerare il quesito posto al termine della

avere il ricorrente, con il motivo in esame, denunciato vizi
motivazionali, il quesito posto: ”

Dica la

Corte se, nella

censurata motivazione, risultino violate le norme di cui agli
artt.

246, 232

e

116 c.p.c.

e

2730 cod.civ.”,

è

totalmente

astratto e non indica, né quale sia il fatto controverso in
ordine al quale il giudice del merito avrebbe adottato una
motivazione viziata, né la sua decisività; ed ancora, non sono
neppure indicate le ragioni per le quali la denunciata
motivazione sarebbe tale da non sorreggere la decisione.
Con il terzo motivo si denuncia

omessa, insufficiente e/o

contraddittoria motivazione in ordine alla domanda formulata in
via contrattuale con violazione dell’art.

112 c.p.c.

(art.

360

n. 3 e 5 c.p.c.).
Il motivo è inammissibile.
Il quesito posto è il seguente: ” Dica la Corte se il Giudice di
merito ha violato l’art. 112 c.p.c. omettendo di pronunciarsi e
di accogliere la domanda diretta ad ottenere il pagamento
dell’obbligazione di cui all’accordo in forza del quale Tantucci
Patrizio, dopo essere stato querelato, si era dichiarato
disponibile ad indennizzare Roma Beton S.r.l. del pregiudizio
7

illustrazione del motivo quale momento di sintesi, richiesto per

arrecato, nella misura di L. 4.000.000, in cambio della
remissione della querela”.
Ora, un quesito come quello posto non ha alcuna attinenza al
decisum,

ma involge questioni che non pare abbiano formato

. oggetto della sentenza di merito, in questa sede impugnata,

piuttosto si fonda la decisione su di un difetto di prova
dell’assunto attoreo.
Con il quarto motivo si denuncia

omessa, insufficiente e/o

contraddittoria motivazione in ordine alla prova del fatto, del
nesso eziologico ed alla determinazione del quantum con
violazione degli artt. 116 e 184 c.p.c., nonché degli artt. 1223
e 1226 c.c.
Il motivo è inammissibile.
Anche in questo caso è denunciato un vizio motivazionale, ma il
quesito proposto e considerato quale momento di sintesi, è del
seguente tenore:

%\

Dica la Corte se, nella censurata

motivazione, risultino violate le norme di cui agli artt. 116 e
184 c.p.c., nonché degli artt. 1223 e 1226 c.c.”.
Si tratta di un quesito del tutto astratto, nel quale non è
indicato, né quale sia il fatto controverso in ordine al quale
il giudice del merito avrebbe adottato una motivazione viziata,
né la sua decisività; ed ancora, non sono neppure indicate le
ragioni per le quali la denunciata motivazione sarebbe tale da
non sorreggere la decisione.
In conclusione, il ricorso è inammissibile.
8

nella quale non si menziona alcun accordo risarcitorio, ma

Le spese seguono la soccombenza e,

liquidate come in

dispositivo, sono poste a carico della ricorrente.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la
ricorrente al pagamento delle spese che liquida in complessivi C

legge.
Così deciso il 14 maggio 2013 in Roma, nella camera di consiglio
della terza sezione civile della Corte di cassazione.

2.200,00, di cui C 2.000,00 per compensi, oltre accessori di

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA