Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18323 del 25/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 25/07/2017, (ud. 17/05/2017, dep.25/07/2017),  n. 18323

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18353-2016 proposto da:

ROMA CAPITALE, C.F. (OMISSIS), in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA del TEMPIO DI GIOVE, 21,

presso gli Uffici dell’Avvocatura Comunale, rappresentata e difesa

dall’avvocato DOMENICO ROSSI;

– ricorrente –

contro

O.I., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ALESSANDRO

FARNESE, 7, presso lo studio dell’avvocato ALESSIA CASCIOLI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARIA NICOLA

MELCHIONNA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 219/22/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARI

REGIONALE di ROMA, depositata il 19/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 17/05/2017 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con ricorso in Cassazione affidato a un unico motivo, nei cui confronti la parte contribuente ha resistito con controricorso (chiedendo, in caso di accoglimento del ricorso, il rinvio alla CTR per l’esame delle questioni ritenute assorbite dal giudice d’appello), Roma Capitale impugnava la sentenza della CTR del Lazio, relativa a due avvisi di accertamento ICI per gli anni 2007 e 2008 emessi per l’assoggettabilità a imposta di un’area che il contribuente aveva ritenuto asservita al vincolo pertinenziale, denunciando la violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. a) e b) in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto, erroneamente i giudici d’appello avevano ritenuto non assoggettabile ad ICI l’area oggetto d’imposizione, pur in assenza di una menzione della natura strumentale del terreno, nell’apposita dichiarazione ICI, riferita agli anni in contestazione.

Il Collegio ha deliberato di adottare la presente decisione in forma semplificata.

Il ricorso è infondato.

Secondo l’orientamento di questa Corte, “In tema d’ICI, il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2 che esclude l’autonoma tassabilità delle aree pertinenziali, fonda l’attribuzione della qualità di pertinenza sul criterio fattuale e cioè sulla destinazione effettiva e concreta della cosa al servizio o ornamento di un’altra, senza che rilevi l’intervenuto frazionamento dell’area posta a servizio di un edificio, avente esclusivo rilievo formale” (Cass. n. 26077/15, ord. n. 1390/16, secondo Cass. n. 18470/16, non rileva l’intervenuta graffatura catastale che ha un esclusivo rilievo formale, anche se rimane a carico del contribuente l’onere di provare la ricorrenza in concreto dei presupposti sui quali si fonda la qualità di pertinenza, Cass. n. 25170/13, 25127/09, contra Cass. ord. n. 13017/12).

Nel caso di specie, la sentenza impugnata approfondisce con dovizia di particolari, la sussistenza soggettiva e oggettiva del vincolo pertinenziale e la sua tendenziale durevolezza senza una gravosa modifica dello stato dei luoghi e senza che l’ente impositore abbia contestato l’oggettività fattuale del predetto vincolo pertinenziale, non avendolo riconosciuto, ai fini dell’esenzione, solo per motivi formali, consistenti nell’assenza di un’apposita dichiarazione ICI; inoltre, tale accertamento in fatto è incontestabile (essendo la relativa motivazione ben superiore al “minimo costituzionale”, v. Cass. sez. un. n. 8053/14), in virtù del principio della cd. “doppia conforme” (Cass. nn. 26097/14, 5528/14).

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Rigetta il ricorso.

Condanna Roma Capitale, in persona del Sindaco pt, a pagare alla parte contribuente le spese di lite del presente giudizio, che liquida nell’importo di Euro 2.300,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 17 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 25 luglio 2017

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