Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18323 del 19/09/2016


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Cassazione civile sez. lav., 19/09/2016, (ud. 05/07/2016, dep. 19/09/2016), n.18323

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MACIOCE Luigi – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – rel. Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27492-2011 proposto da:

C.C., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA DELPINO FEDERICO 7 A/1, presso lo studio dell’avvocato ANNA RITA

ZEDDA, rappresentata e difesa dall’avvocato ANGELO ANTONIO TORRELLI,

giusta delega in atti:

– ricorrenti –

e contro

COMUNE PESCARA, C.F. (OMISSIS);

– intimato –

Nonchè da:

COMUNE PESCARA C.F. (OMISSIS), in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PAOLO EMILIO 34, presso lo

studio dell’avvocato QUIRINO D’ANGELO, rappresentato e difeso

dall’avvocato LORENA PETACCIA, giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

e contro

C.C. C.F. (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 538/2011 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 08/07/2011, R.G. N. 1320/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/07/2016 dal Consigliere Dott. DANIELA BLASUTTO;

udito l’Avvocato ANGELO ANTONIO TORRELLI;

udito l’Avvocato GIANNI GAETANO per delega LORENA PETACCIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA Mario, che ha concluso per l’inammissibilità, in subordine

per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Corte di appello dell’Aquila, con sentenza n. 538/2011, ha confermato la pronuncia di rigetto della domanda proposta da C.C., avente ad oggetto la mancata assunzione della ricorrente alle dipendenze del Comune di Pescara in qualità di educatrice dell’infanzia.

2. A fondamento del decisum, la Corte di appello ha svolto le osservazioni che seguono:

– il bando di selezione, indetto a seguito di delibera della Giunta del Comune di Pescara del 28.6.2005, aveva espressamente prescritto, quale requisito per l’assunzione, che i candidati non avessero superato 32 anni di età al momento della sottoscrizione del contratto di formazione e lavoro;

– tale previsione era in linea con la L. n. 451 del 1994, art. 16 che pone tale requisito anagrafico come condizione tassativa per la stipulazione di contratti di formazione e lavoro;

– la C. aveva già compiuto 32 anni di età al momento della prova orale ed aveva presentato la domanda di ammissione alla selezione solo tre mesi prima, così assumendo il rischio che nelle more dell’espletamento della procedura concorsuale venisse meno il requisito prescritto;

– priva di rilievo, rispetto alla posizione della ricorrente, era la previsione, contenuta nella Delib. 1 agosto 2006, successiva all’approvazione della graduatoria, in base alla quale sarebbero stati sottoscritti con priorità i contratti con coloro che avrebbero compiuto il 32 anno di età entro il 31.12.2006, come pure era irrilevante che per effetto di tale previsione il Comune avesse assunto altre due concorrenti ( Ci. e M.) che avevano raggiunto il limite anagrafico rispettivamente il (OMISSIS).

3. Per la cassazione di tale sentenza C.C. propone ricorso affidato a due motivi. Il Comune di Pescara resiste con controricorso e propone a sua volta ricorso incidentale condizionato, affidato ad un motivo.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con i due motivi del ricorso principale si denuncia violazione dei criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 c.c. e segg. circa l’interpretazione della Delib. Giunta comunale 1 agosto 2006, n. 693 nonchè vizio di motivazione. Il Comune aveva stabilito che la stipula dei contratti di formazione sarebbe avvenuta per tutti i vincitori entro il 31.12.2006 e, al fine di non deludere le legittime aspettative dei concorrenti, aveva autorizzato la stipula del contratto anche a favore di chi avesse compiuto il 32 anno di età nel corso del 2006, di talchè le concorrenti Ci.Al. e M.E. vennero assunte con priorità rispetto alla posizione di graduatoria e con anticipo rispetto alla data stabilita del 31.12.2006, mentre lo stesso criterio non era stato applicato alla ricorrente, che pure aveva compiuto il 32 anno di età entro il 31.12.2006. Sul punto la Corte di appello non aveva spiegato le ragioni atte a giustificare il diverso trattamento riservato alla ricorrente rispetto alle altre concorrenti, non potendo il discrimine essere costituito dalla data di adozione dell’atto amministrativo. In ogni caso, la corretta applicazione della delibera secondo il criterio indicato dalla Corte di appello avrebbe potuto giustificare l’assunzione della M., che non aveva ancora compiuto il 32 anno alla data della sottoscrizione del contratto di lavoro, ma non quella della Ci., chi alla stessa data aveva superato il limite anagrafico.

2. Con il ricorso incidentale condizionato, il Comune denuncia violazione dell’art. 435 c.p.c. e dell’art. 164 c.p.c. per mancato rispetto dei termini a difesa nel giudizio di appello. La Corte di appello aveva erroneamente ritenuto che il termine di 25 giorni per la difesa di parte appellata decorresse dal momento dell’avvio del procedimento notificatorio dell’atto di appello, anzichè dalla data di ricezione dell’atto da parte del destinatario.

3. I motivi del ricorso principale, che possono essere esaminati congiuntamente involgendo profili tra loro connessi, sono infondati.

4. Il concorso, come si desume dalla sentenza impugnata, venne bandito alla stregua delle previsioni di cui al D.L. 16 maggio 1994, n. 299, conv. in L. 19 luglio 1994, n. 451, che all’art. 16, comma 1, prevede che “possono essere assunti con contratto di formazione e lavoro i soggetti di età compresa tra sedici e trentadue anni”.

5. In materia di pubblico impiego, il bando di concorso per l’assunzione di personale (lex specialis della procedura) ha duplice natura giuridica di provvedimento amministrativo e di atto negoziale (offerta al pubblico) vincolante nei confronti dei partecipanti al concorso. La Delib. Giunta municipale 1 agosto 2006 è del pari atto amministrativo di organizzazione. L’uno e l’altro non possono essere oggetto di sindacato diretto D.Lgs. n. 165 del 2001, ex art. 63, comma 4, ma nella specie tali atti presupposti sono stati conosciuti ed interpretati dal giudice di merito al fine di stabilire la legittimità o meno della esclusione dell’odierna ricorrente dalla proposta di assunzione, conseguente al superamento della selezione.

6. Nella giurisprudenza di questa Corte si è reiteratamente affermato che l’interpretazione di un atto amministrativo a contenuto non normativo, risolvendosi nell’accertamento della volontà della P.A., ovverosia di una realtà fenomenica e obiettiva, è riservata al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione adeguata e immune dalla violazione di quelle norme – in particolare, l’art. 1362 c.c., comma 2 e artt. 1363 e 1366 c.c. – che, dettate per l’interpretazione dei contratti, sono applicabili anche agli atti amministrativi, tenendo peraltro conto della natura dei medesimi nonchè dell’esigenza della certezza dei rapporti e del buon andamento della pubblica amministrazione. In tale prospettiva, la parte che denunzi in cassazione l’erronea interpretazione, in sede di merito, di un atto amministrativo, è tenuta, a pena di inammissibilità del ricorso, a indicare quali canoni o criteri ermeneutici siano stati violati; e, in mancanza, l’individuazione della volontà dell’ente pubblico è censurabile non già quando le ragioni addotte a sostegno della decisione siano diverse da quelle della parte, bensì allorchè esse si rivelino insufficienti o inficiate da contraddittorietà logica o giuridica” (Cass. n. 17367 del 2010; Cass. n. 7982 del 2013; Cass. S.U. n. 471/2015).

7. Premesso che l’attuale ricorrente aveva compiuto Il 32 anno di età già all’epoca dell’espletamento delle procedure concorsuali (e precisamente in data (OMISSIS)), è logica l’interpretazione della Delib. 1 agosto 2006 nel senso di non attribuirle un’efficacia retroattiva. Difatti, sarebbe stato contrario al tenore del bando (e della legge alla cui stregua il bando era stato emanato) consentire l’assunzione del personale privo del requisito anagrafico al momento dell’approvazione della graduatoria (28.4.2006) o comunque al momento in cui l’ente locale doveva dare corso alla stipula dei contratti di assunzione (ed infatti al 1.8.2006 l’ente non vi aveva ancora provveduto).

7.1. Per coloro che invece alla stessa data non avevano ancora compiuto il 32 anno di età (ma tale non era più l’odierna ricorrente) si poneva soltanto l’esigenza di evitare che l’eventuale procrastinarsi dei tempi della proposta portasse a vanificare, per fatto imputabile al Comune, la legittima aspettativa di assunzione dei concorrenti utilmente collocati nella graduatoria di merito ed ancora in possesso del requisito anagrafico.

7.2. Si comprende dunque come lo stesso Comune abbia voluto dettare una regola organizzativa per evitare i suddetti effetti pregiudizievoli, anteponendo le proposte di assunzione per coloro che di lì a breve avrebbero superato il limite anagrafico ostativo all’assunzione ed a prescindere dall’ordine nella graduatoria di merito. La medesima esigenza non poteva porsi per coloro che, avendo già compiuto il 32 anno di età prima della delibera e comunque, come nel caso della C., anche prima dell’approvazione della graduatoria di merito, momento conclusivo e perfezionativo della procedura concorsuale -, in ogni caso non avrebbero potuto essere assunti, non essendo più in possesso di un requisito costitutivo del diritto. L’interpretazione fornita dalla Corte di appello è dunque logica e coerente, oltre che conforme a diritto.

8. Il rigetto del ricorso principale, comporta l’assorbimento di quello incidentale condizionato.

9. In applicazione della regola generale della soccombenza. parte ricorrente va condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura indicata in dispositivo per esborsi e compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione, ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, art. 2.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale condizionato; condanna la ricorrente principale al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 100,00 per esborsi e in Euro 3.000,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 settembre 2016

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