Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18322 del 19/09/2016


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Cassazione civile sez. lav., 19/09/2016, (ud. 05/07/2016, dep. 19/09/2016), n.18322

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MACIOCE Luigi – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – rel. Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26306-2011 proposto da:

I.N.A.I.L – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI

INFORTUNI SUL LAVORO, C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

IV NOVEMBRE 144, presso lo studio dell’avvocato MICHELE PONTONE, che

lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

P.A.M., C.F. (OMISSIS), ERBA GIULIA ROMANA C.F.

(OMISSIS), E.A. C.F. (OMISSIS), E.M. C.F. (OMISSIS),

tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FABIO MASSIMO N. 107,

presso lo studio dell’avvocato FILIPPO ALAJMO, che li rappresenta e

difende, giusta delega in atti;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 6758/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 11/11/2010 P.G.N. 6512/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/07/2016 dal Consigliere Dott. DANIELA BLASOTTO;

udito l’Avvocato PONTONE MICHELE;

udito l’Avvocato ALAJMO FILIPPO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA Mario, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il Tribunale di Roma, pronunciando sulla domanda proposta da E.P., avente ad oggetto differenze retributive rivendicate nei confronti dell’ISPELS per il periodo (OMISSIS), dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario quanto alle pretese economiche anteriori al 1.7.98.

2. La Corte di appello di Roma, riformando la pronuncia di primo grado, in accoglimento dell’appello proposto da E.P., dichiarava la giurisdizione dell’A.G.O. sull’intera domanda e dunque anche per le rivendicazioni riguardanti il periodo (OMISSIS)(e per l’effetto, ai sensi dell’art. 353 c.p.c., comma 1, rimetteva le parti dinanzi al primo giudice).

Osservava che il diritto azionato dal ricorrente, ancorchè in parte riferito ad un periodo anteriore alla data (30.6.98) segnata dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 7, quale discrimine temporale per l’assoggettamento delle controversie del pubblico impiego privatizzato alla giurisdizione dell’A.G.O., non era derivato dal normale svolgimento del rapporto di lavoro, ma era scaturito da un atto, il Decreto Direttoriale ISPELS del 1.8.2002, successivo al 30.6.1998, non prevedibile prima di tale data.

3. Per la cassazione di tale sentenza ricorre l’INAIL, succeduto in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo all’ISPELS, ente soppresso dal D.L. n. 78 del 2010, art. 7, comma 1, con effetto dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto. Resistono gli eredi del dott. E. con controricorso, seguito da memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con unico motivo l’Istituto ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 7, nonchè omessa insufficiente e contraddittoria motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 1, 3 e 5. Sostiene che non era stato debitamente considerato l’orientamento interpretativo secondo cui, ove la pretesa abbia riguardo a differenze retributive maturate sia prima che dopo il 30.6.98, a tale data occorre avere riguardo ai fini della delimitazione della giurisdizione del giudice ordinario. I fatti materiali e le circostanze cui si ricollega la domanda proposta dal dott. E. risalgono ad un periodo antecedente al 1 luglio 1998, poichè la vicenda giudiziaria ha ad oggetto le rivendicazioni economiche scaturenti dall’inquadramento del ricorrente nella 10^ qualifica con posizione di “ricercatore” in luogo di quella di “collaboratore professionale”, inizialmente attribuita dall’ISPELS nel lontano (OMISSIS), mentre il provvedimento direttoriale del (OMISSIS) deve ritenersi meramente ricognitivo del superiore livello professionale.

2. Preliminarmente, va rilevato che il ricorso, pur vertendo esclusivamente su questione di giurisdizione, può essere deciso da questa Sezione semplice, alla quale la causa è stata rimessa con decreto presidenziale ex art. 374 c.p.c., comma 1.

3. Sempre in via preliminare, quanto all’ammissibilità del ricorso, va rilevato che le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 25775 del 22 dicembre 2015, mutando orientamento rispetto al principio in precedenza enunciato con la sentenza n. 20073 del 2 settembre 2013, hanno statuito che la sentenza con cui il giudice d’appello riforma o annulla la decisione di primo grado e rimette la causa al giudice a quo ex artt. 353 o 354 c.p.c., è immediatamente impugnabile con ricorso per cassazione, trattandosi di sentenza definitiva, che non ricade nel divieto, dettato dall’art. 360 c.p.c., comma 3, di separata impugnazione in cassazione delle sentenze non definitive su mere questioni, per tali intendendosi solo quelle su questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito che non chiudono il processo dinanzi al giudice che le ha pronunciate.

4. Tanto premesso, Il ricorso è destituito di fondamento.

5. Esso pone una questione attinente al riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, riguardando una controversia in materia di pubblico impiego contrattualizzato nella quale il lavoratore ha prospettato diritti scaturenti da una ricostruzione di carriera.

6. Secondo l’interpretazione della domanda operata dal giudice di merito, l’originario ricorrente aveva dedotto che con Decreto Direttoriale del 1 agosto 2002, a parziale modifica del decreto del 12 aprile 2001, era stato inquadrato con decorrenza 30.12.87 nella 2^ fascia profilo di ricercatore e con decorrenza (OMISSIS) nel 11^ livello professionale, profilo di primo ricercatore, e che, in conseguenza del nuovo inquadramento professionale, lo stipendio gli era stato adeguato nel mese di ottobre 2002, ma non gli erano state erogate le somme arretrate maturate nel periodo (OMISSIS).

7. Nel caso in esame, il dato decisivo è costituito dal fatto che la ricostruzione di carriera, da cui scaturiscono le pretese oggetto della domanda giudiziale, è stata operata con Decreto Direttoriale del (OMISSIS), modificativo del D.D. 12 aprile 2001. Si tratta, in entrambi i casi, di atti successivi alla data del 30 giugno 1998, che fissa il discrimine temporale, ai sensi dell’art. 69, comma 7 tu. sul pubblico impiego (D.Lgs. n. 165 del 2001), tra la giurisdizione del giudice amministrativo e quella del giudice ordinario.

8. A prescindere da ogni valutazione in ordine alla genesi del diritto, è comunque certo che lo stesso è divenuto azionabile in giudizio solo a seguito di tali atti, fattore che, per giurisprudenza costante di questa Corte, risulta decisivo per individuare a quale giudice spetti la giurisdizione (cfr., da ultimo, S.U. n. 11853/2016; v. pure Cass. sez un, 19 maggio 2014, n. 10915).

9. In particolare, deve sottolinearsi che il diritto alla ricostruzione della carriera è un diritto unitario, che non può essere scomposto in segmenti, alcuni dei quali anteriori, altri posteriori al 30 giugno 1998 (Cass S.U. n. 11853/2016). Sussiste dunque la giurisdizione del giudice ordinario sull’intera pretesa oggetto della domanda giudiziale.

10. Il ricorso va respinto, avendo la Corte di appello correttamente rimesso le parti dinanzi al giudice di primo grado ex art. 353 c.p.c., comma 1.

11. Tenuto conto che l’orientamento interpretativo delle S.U. qui applicato si è formato in epoca successiva alla proposizione del ricorso per cassazione, ricorrono giusti motivi per dichiarare le spese interamente compensate tra le parti.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario. Compensa le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 settembre 2016

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