Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18322 del 07/09/2011

Cassazione civile sez. lav., 07/09/2011, (ud. 25/05/2011, dep. 07/09/2011), n.18322

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – rel. Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

P.S. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA FLAMINIA 195, presso lo studio dell’avvocato VACIRCA

SERGIO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato LALLI

CLAUDIO, giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE SPA (OMISSIS), in persona del Presidente del

Consiglio di Amministrazione e Legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo

studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la rappresenta e difende,

giusta procura speciale a margine del controricorso e ricorso

incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

P.S. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA FLAMINIA 195, presso lo studio dell’avvocato VACIRCA

SERGIO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato LALLI

CLAUDIO, giusta mandato a margine del ricorso;

– controricorrente al ricorrente incidentale –

– ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 5947/2008 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

14/07/08, depositata il 02/07/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. SAVERIO TOFFOLI;

è presente il P.G. in persona del Dott. ELISABETTA CESQUI.

Fatto

MOTIVI

La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c. a seguito di relazione ex art. 380-bis.

La Corte d’appello di Roma, confermando la sentenza di primo grado del Tribunale della stessa sede, rigettava la domanda proposta da P.S. contro le Poste italiane s.p.a., diretta alla declaratoria di illegittimità dell’apposizione del termine al contratto di lavoro intercorso tra le parti con effetti dall’1.3.2000.

La Corte riteneva legittima la stipulazione di un contratto a termine in riferimento all’art 8 del c.c.n.l. 26.11.1994 per l’espletamento del servizio di sportello in concomitanza di assenze per ferie nel periodo giugno-settembre e in funzione delle punte di più intensa attività stagionale.

La lavoratrice ricorre per cassazione con due motivi. La s.p.a. Poste italiane resiste con controricorso e propone un motivo di ricorso incidentale.

I due ricorsi devono essere riuniti (art. 335 c.p.c.).

Il primo motivo del ricorso principale denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c. per mancato esame della domanda di declaratoria di nullità della clausola appositiva del termine per violazione dell’art. 8, comma 3, del c.c.n.l. 26.11.1994, che pone il limite del 10% per le assunzioni a termine rispetto al numero dei lavoratori impegnati a tempo indeterminato. La stessa problematica è riproposta dal secondo motivo sotto il profilo del vizio di motivazione.

Il ricorso è qualificabile come manifestamente fondato, visto che risulta documentata e sostanzialmente non contestata la circostanza dell’omesso esame del profilo di causa petendi di cui al motivo. La rilevanza della questione, peraltro, trova indiretta conferma nella giurisprudenza di questa Corte in materia di onere della prova circa il rispetto di tale clausola (cfr. Cass. n. 6010/2009, 839/2010).

Il ricorso incidentale lamenta omessa motivazione circa la eccezione di risoluzione consensuale del contratto in ragione della prolungata inerzia del lavoratore dopo la scadenza del contratto a termine. Esso è qualificabile come inammissibile, in quanto relativo a questione assorbita dal rigetto della domanda.

In conclusione, il ricorso principale deve essere accolto e quello incidentale deve essere dichiarato inammissibile. La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al ricorso accolto, con rinvio ad altro giudice, cui si demanda anche la regolazione delle spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; accoglie il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia anche per le spese alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 25 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2011

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