Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18322 del 05/08/2010

Cassazione civile sez. II, 05/08/2010, (ud. 27/04/2010, dep. 05/08/2010), n.18322

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

A.G., A.A.M., A.

B., eredi dei genitori C.G., Al.

G., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FEDERICO CESI 21,

presso lo studio dell’avvocato TORRISI MASSIMILIANO, rappresentati e

difesi dall’avvocato ASSENZA GIORGIO, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrenti –

contro

O.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ATTILO

AMBROSINI 200, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO BISCARI,

rappresentata e difesa a dall’avvocato BISCARI SALVATORE, giusta

mandato a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1701/03 R.G. della CORTE D’APPELLO di CATANIA

del 28/05/07, depositata il 06/06/2007;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/04/2010 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA;

e’ presente l’Avvocato Generale in persona del Dott. DOMENICO

IANNELLI.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte d’appello di Catania con sentenza del 6 giugno 2007 accoglieva l’appello proposto da O.G. e, in riforma della sentenza resa dal tribunale di Ragusa, condannava Al.Gi. e C.G. ad arretrare le loro costruzioni site in (OMISSIS), fino alla distanza di m. 6,10 dal confine con il fondo dell’appellante.

G., A. e A.B., affermandosi eredi dei genitori C. e Al., hanno proposto ricorso per cassazione notificato l’8 agosto 2008. O.G. ha resistito con controricorso. Il giudice relatore ha avviato la causa a decisione con il rito previsto per il procedimento in camera di consiglio. Parte ricorrente ha depositato memoria, tardivamente pervenuta il 26 aprile 2010.

La relazione depositata ex art. 380 bis ha rilevato in primo luogo la inammissibilita’ del ricorso per mancata prova, da parte dei ricorrenti, della qualita’ di eredi degli appellati.

In forza di costante giurisprudenza di questa Corte, si ritiene che la successione nel processo, ai sensi dell’art. 110 cod. proc. civ., di un altro soggetto alla parte originaria e’ un fatto costitutivo del diritto potestativo di natura processuale ad impugnare la sentenza emessa nei confronti della parte originaria, ditalche’ il soggetto che proponga l’impugnazione (o, specularmente, ad essa resista) per l’asserita qualita’ di erede di quello che ha partecipato al precedente grado o alla precedente fase del giudizio deve provare sia il decesso della parte originaria, sia i fatti da cui deriva quella sua qualita’ e la mancanza di tale prova e’ circostanza rilevabile d’ufficio, al di la’ della contestazione della controparte, in quanto attinente alla titolarita’ del diritto processuale di adire il giudice dell’impugnazione (Cass. 379/05;

2702/04; 6572/05). Ne’ puo’ dirsi che ai fini del convincimento probatorio che il giudice dell’impugnazione deve d’ufficio formarsi sulla qualita’ di erede dell’impugnante, sia vincolante il comportamento tenuto dalle parti ed in particolare il fatto che la controparte espressamente consideri il fatto successorio come verificato e riconosca la qualita’ di erede, ovvero imposti una linea difensiva incompatibile con la mancanza di quella qualita’. La giurisprudenza, dopo aver insegnato che tale comportamento puo’ essere utilizzato soltanto come argomento di prova ex art. 116 c.p.c., comma 2 ha di recente rimarcato, con l’autorevolezza delle Sezioni Unite (SU 4468/09), che il ricorrente che vanti l’asserita qualita’ di successore, a titolo universale, e’ tenuto, altresi’, a fornire la prova con riscontri documentali – la cui mancanza, attenendo alla regolare instaurazione del contraddittorio, e’ rilevabile d’ufficio, (conf. 20255/09, di questa Sezione).

Nel caso di specie, come rilevato dal consigliere relatore, i ricorrenti hanno prodotto soltanto i certificati di morte degli originari appellati (docc. 7 e 8), ma non hanno dato la necessaria prova del rapporto di parentela che li ha configurati come eredi legittimi o comunque la loro qualita’ di successori a titolo universale (Cass. 1507/06; 10341/07; 17922/07). Tale carenza non e’ stata sanata, mediante produzione ex art. 372 c.p.c. neppure dopo la comunicazione della relazione prodromica al presente giudizio camerale. Peraltro il controricorso non ha preso specificamente posizione sul punto, ammettendo la qualita’ dei ricorrenti, poiche’ solo nell’epigrafe e’ stata pedissequamente riportata, per indicare i ricorrenti, la formula da essi esposta in ricorso.

Consegue da quanto esposto l’inammissibilita’ del ricorso, potendosi soltanto dar atto che la relazione aveva puntualmente rilevato la omessa formulazione, per ognuno dei due motivi, del quesito di diritto, da formulare, secondo la giurisprudenza, “ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ., in termini tali da costituire una sintesi logico – giuridica della questione, cosi’ da consentire al giudice di legittimita’ di enunciare una “regula iuris” suscettibile di ricevere applicazione anche in casi ulteriori rispetto a quello deciso dalla sentenza impugnata. Con la conseguenza che e’ inammissibile il motivo di ricorso sorretto da quesito la cui formulazione sia del tutto inidonea ad assumere rilevanza ai fini della decisione del motivo e a chiarire l’errore di diritto imputato alla sentenza impugnata in relazione alla concreta controversia.” Di tale formulazione si e’ riscontrata la carenza, peraltro secondaria alla inammissibilita’ della doglianza”.

Discende da quanto esposto la declaratoria di inammissibilita’ del ricorso e la condanna alla refusione delle spese di lite, liquidate in dispositivo.

PQM

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite liquidate in Euro 2.000,00 per onorari, 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione Seconda civile, il 27 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2010

 

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