Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18322 del 03/09/2020

Cassazione civile sez. II, 03/09/2020, (ud. 25/06/2020, dep. 03/09/2020), n.18322

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21863-2019 proposto da:

H.N., rappresentato e difeso dall’avvocato IPPOLITO

PASSALACQUA e domiciliato presso la cancelleria della Corte di

Cassazione;

– ricorrente –

contro

QUESTURA DI TRAPANI, e MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimati –

avverso il decreto del TRIBUNALE di PALERMO depositato il 08/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/06/2020 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il ricorrente, cittadino (OMISSIS), veniva accolto al suo arrivo in Italia presso l’hotspot di Lampedusa e presentava domanda di protezione internazionale in data 13.4.2019.

In data 14.4.2019 riceveva notificazione del provvedimento di respingimento differito emesso dalla Questura di Agrigento, sottoscriveva un foglio notizie nel quale, tra l’altro, dichiarava di esser giunto in Italia per trovare lavoro e veniva trattenuto presso il c.p.R. di Trapani.

In data 16.4.2019, nel corso dell’udienza di convalida del trattenimento svolta dinanzi il Giudice di Pace di Trapani, il richiedente confermava la sua intenzione di chiedere la protezione internazionale.

Con ordinanza depositata in pari data, ed oggetto del diverso ricorso n. 19452/2019, chiamato esso pure all’odierna udienza, il Giudice di Pace di Trapani convalidava il respingimento ed il trattenimento dell’ H.N..

Con successivo provvedimento della Questura di Trapani del 6.5.2019 veniva ulteriormente disposto il trattenimento dell’ H.N. presso il c.p.R. di Trapani.

Con il decreto qui impugnato la sezione specializzata presso il Tribunale di Palermo, all’esito dell’udienza di convalida dell’8.5.2019, convalidava il trattenimento per un periodo di 60 giorni prorogabile.

Propone ricorso per la cassazione di detto provvedimento H.N. affidandosi a due motivi.

Gli intimati non hanno svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 142 del 2015, artt. 1, 2 e 4, del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 3,6,7,23 e 26 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19 perchè il Tribunale di Palermo avrebbe erroneamente ritenuto che la domanda di protezione internazionale fosse stata presentata in un momento successivo rispetto all’emanazione del provvedimento di espulsione dal territorio nazionale. Ad avviso del ricorrente, poichè la legge non prevede alcuna particolare formalità per la dichiarazione di voler fruire della protezione internazionale, il giudice di merito avrebbe dovuto ritenere sufficiente anche la dichiarazione ricevuta da soggetto non abilitato, perchè proveniente dal ricorrente personalmente.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 10-ter perchè il Tribunale non avrebbe considerato che la scheda informativa sottoscritta dall’ H. non poteva essere considerata idonea ai fini della completa informazione dello straniero circa il suo diritto di richiedere la protezione internazionale e le modalità di presentazione della relativa domanda.

Prima di esaminare le due censure proposte dal ricorrente, si osserva che con ordinanza emessa alla stessa odierna udienza è stato accolto il ricorso n. 19452/2019, con il quale il medesimo H.N. aveva impugnato il provvedimento di respingimento e contestuale trattenimento emesso nei suoi confronti dalla Questura di Agrigento, notificatogli in data 14.4.2019. In tal modo quel provvedimento, che costituisce l’antecedente logico-giuridico di quello oggetto del presente ricorso, è stato annullato.

L’intervenuto annullamento del primo decreto di respingimento e trattenimento dell’odierno ricorrente comporta il venir meno del presupposto del successivo provvedimento del 6.5.2019 con cui la Questura di Trapani aveva disposto l’ulteriore suo trattenimento presso il c.p.R. di Trapani, non potendosi ipotizzare alcuna proroga di un trattenimento fondato su un titolo ormai privo di efficacia.

Resta fermo l’interesse del ricorrente al ricorso “… sia per il diritto al risarcimento derivante dall’illegittima privazione della libertà personale, sia al fine di eliminare ogni impedimento illegittimo al riconoscimento della sussistenza delle condizioni di rientro e soggiorno nel territorio italiano” (Cass. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 17407 del 30/07/2014, Rv. 632264). Il principio, affermato in relazione ad un’ipotesi di annullamento del decreto di convalida del trattenimento seguito ad un provvedimento espulsivo poi revocato in autotutela dall’autorità procedente, è certamente estensibile anche alla proroga del trattenimento disposta dal Giudice di Pace in relazione ad un precedente provvedimento di respingimento e trattenimento la cui convalida sia stata successivamente cassata dalla Corte di Cassazione: in ambedue i casi, infatti, il presupposto logico-giuridico del provvedimento impugnato segue un precedente atto i cui effetti sono venuti meno, o per effetto della revoca in autotutela o a seguito di cassazione della sua convalida.

In definitiva, quindi, pronunziando sul ricorso, va cassato senza rinvio il provvedimento impugnato.

Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

la Corte, pronunziando sul ricorso, cassa senza rinvio il provvedimento impugnato e condanna l’intimato al pagamento delle spese, che liquida in Euro 1.700 oltre Euro 200 per esborsi quanto alla fase di merito, ed in Euro 2.100 oltre Euro 200 per esborsi per il presente giudizio di legittimità; oltre rimborso delle spese generali in ragione del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile, il 25 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 settembre 2020

 

 

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