Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18321 del 31/07/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 18321 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: PICCIALLI LUIGI

ORDINANZA
sul ricorso 27545-2011 proposto da:
BONGIOVANNI MARIO BNGMRA45A11C317N, elettivamente
domiciliato in ROMA, PIAZZALE DON MINZONI 9, presso lo
studio dell’avvocato MARTUCCELLI CARLO, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato LEUZZI GIUSEPPE giusta procura a
margine del ricorso;

– ricorrente contro
GIOELLI CARLA, elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE
BRUNO BUOZZI 107, presso lo studio dell’avvocato DEL PRATO
ENRICO ELIO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato
BUBBIO TEODORO giusta procurP a margine del controricorso;

– controricorrente –

Data pubblicazione: 31/07/2013

avverso la sentenza n. 322/2011 del TRIBUNALE di ASTI del
29/04/2011, depositata il 19/05/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
06/06/2013 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI PICCIALLI;
udito l’Avvocato Del Prato Enrico Elio difensore della

è presente il P.G. in persona del Dott. SERGIO DEL CORE che ha
concluso come da relazione.

Ric. 2011 n. 27545 sez. M2 – ud. 06-06-2013
-2-

controricorrente che si riporta agli scritti;

-

r.g. n.27545.11

FATTO E DIRITTO
Si riporta di seguito la relazione preliminare ex art. 380 bis c.p.c.
“Carla Gioielli querelò per il delitto di danneggiamento Mario Bongiovanni,per aver divelto
una recinzione apposta ad un fondo da lei detenuto, oltre ad alcuni alberi.

2003 Tribunale di Asti, avverso la quale la querelante, costituita parte civile,propose appello
agli effetti civili,che fu respinto dalla Corte di Torino con sentenza n. 4174 del 2006.
Quest’ultima sentenza,a seguito del ricorso della Gioielli,venne cassata da questa Corte, sez.
2^ pen., con sentenza n. 3098 del 30/6-9/9/2009,con rinvio al giudice civile competente per
valore in grado di appello, affermandosi il principio secondo cui “per l’esistenza del dolo di
cui all’art. 635 cod. pen.,non occorre il fine specifico di nuocere essendo sufficiente la
coscienza e volontà di distruggere o rendere inservibile, in tutto o in parte la cosa altrui e
non avendo alcuna rilevanza.., la finalità del danneggiante ..”
Riassunto il giudizio innanzi al Tribunale civile di Asti, con la sentenza in epigrafe il
Bongiovanni è stato condannato al risarcimento dei danni in favore della Gioielli nella
misura di é’ 3.204,48, pari al documentato costo di ripristino della recinzione, ritenendosi
irrilevante l’eccezione secondo cui l’attrice,già querelante, non fosse proprietaria del fondo,
atteso che la medesima, essendone detentrice, aveva affrontato la spesa della recinzione,poi
divelta, per la migliore utilizzazione del predio,e successivamente subito una diminuzione

patrimoniale dalla relativa eliminazione.
Ricorre il Bongiovanni con tre motivi.
Resiste la Gioielli con controricorso.
Ritiene il relatore che il ricorso sia manifestamente infondato.
Tale è il primo motivo, con il quale si deduce violazione dell’art. 81 c.p.c.,per aver ritenuto la
legittimazione attiva della Gioielli nonostante la stessa non fosse proprietaria del fondo.
1

Da tale addebito il Bongiovanni fu assolto,per mancanza di dolo, con sentenza n. 862 del

La censura non tiene conto, infatti del pacifico principio penalistico, secondo cui nel delitto
di cui all’art. 635 c.p. il soggetto passivo non deve necessariamente identificarsi con il
proprietario del bene distrutto, deteriorato o disperso, essendo a tal fine sufficiente
l’esercizio sullo stesso, al momento del danneggiamento, di uno stabile potere di
fatto,possesso o anche detenzione,sulla cosa. Di tale principio ha fatto buon governo il

apposta dall’attrice,già querelante.
Il secondo motivo, con il quale si deduce l’incompetenza per valore del Tribunale di Asti, in
violazione o falsa applicazione dell’art. 7 c.p.c.,è inammissibile ai sensi dell’art. 38
c.p.c.,non risultando, né venendo dedotto, che siffatta eccezione sia stata proposta in sede di
merito e con la tempestiva comparsa di costituzione e risposta.
Non miglior sorte merita il terzo motivo, censurante per violazione o falsa applicazione degli
artt. 394 c.p.c.,2697 e 2043 c.c. la liquidazione del danno,in quanto basata su documenti
(“preventivi’) non prodotti in precedenza e probatoriamente inidonei.
Vertendosi in ipotesi di giudizio di rinvio,disposto da sentenza di questa Corte, finalizzato
alla determinazione del risarcimento del danno spettante alla parte civile, sulla base di
responsabilità risultante dal giudicato penale,la necessità della produzione documentale in
questione deve ritenersi sorta dalla sentenza rescindente, limitata all’accertamento dell’an,
per cui non trova applicazione la preclusione derivante dall’art. 394 c .p c.
A tanto aggiungasi che il Tribunale di Asti ha dato atto che la produzione documentale non
aveva formato “oggetto di contestazione tempestiva,specifica e dettagliata” e che la
contraria affermazione al riguardo del ricorrente risulta del tutto generica, in quanto non
corredata da specifici richiami agli atti difensivi in cui tali contestazioni siano state
sollevate, né precisandosene il relativo contenuto.
Si propone conclusivamente la reiezione del ricorso.
Roma 10 dicembre 2012 ”
2

giudice civile di merito, tanto più sul rilievo,inconfutato,che la recinzione divelta era stata

Premesso quanto precede,i1 collegio,dato atto della mancanza di osservazioni da parte
ricorrente,della memoria adesiva di quella controricorrente e delle conformi conclusioni del
P.G.,condividendo pienamente la ragioni esposte dal relatore,decide in conformità alla
relativa proposta ,ponendo le spese del giudizio a carico del soccombente.
P.Q.M

favore della controricorrente,che liquida in complessivi €
esborsi,oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma il 6 giugno 2013.

1.700,00,di cui 200 per

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio in

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