Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18321 del 19/09/2016


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Cassazione civile sez. lav., 19/09/2016, (ud. 21/06/2016, dep. 19/09/2016), n.18321

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20304-2011 proposto da:

L.N., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

NADINA HELBIG 30, presso lo studio dell’avvocato VITTORIA GIARDI,

rappresentato e difeso dall’avvocato MASSIMO DE CESARE, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

ENEL PRODUZIONE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

GIOVANNI ANIMUCCIA 11, presso lo studio dell’avvocato LUCIANA

ROSTELLI, che la rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente

agli avvocati MARIA STEFANIA PAPA e CARLO D’AMORE, giusta delega in

atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 647/2011 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 09/02/2011 RG. N. 5420/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/06/2016 dal Consigliere Dott. FRANCESCA SPENA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELENTANO Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al Tribunale di Bari in data 17.1.2006 L.N., già dipendente di ENEL PRODUZIONE spa, premesso di avere svolto negli anni 1980-1982 lavoro straordinario in via continuativa, chiedeva accertarsi il proprio diritto alla inclusione della media mensile del compenso a tale titolo percepito nel computo del TFR.

Il Giudice del Lavoro accoglieva la domanda, condannando ENEL spa alla riliquidazione del TFR. La Corte di Appello di Bari, con sentenza nr. 647/2011, in accoglimento dell’appello proposto da ENEL PRODUZIONE spa ed in riforma della sentenza impugnata, rigettava la domanda del Lilla.

La Corte territoriale rilevava che dal documento sottoscritto dal lavoratore in data (OMISSIS), in occasione della risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, risultava la chiara consapevolezza di rinunziare al diritto, in corrispettivo di una somma di denaro: nell’atto si affermava che la società corrispondeva a titolo transattivo la somma lorda di Euro 1.000 per integrazione del trattamento di fine rapporto al solo fine di evitare qualsiasi rischio di eventuali controversie che dovessero coinvolgere il calcolo della indennità di anzianità al (OMISSIS) e del trattamento di fine rapporto nel suo complesso.

L’atto sottoscritto aveva, dunque, piena efficacia di rinunzia e/o transazione sicchè avrebbe dovuto essere impugnato, ai sensi dell’art. 2113 c.c., nel termine di decadenza di sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o dalla data della rinunzia o transazione, se successive. Il rapporto di lavoro era cessato in data (OMISSIS) sicchè la impugnativa proposta con il ricorso introduttivo del giudizio era tardiva.

Priva di rilievo era invece la dichiarazione di quietanza del 26.2.2003, che non aveva alcuna incidenza sull’atto transattivo intervenuto.

Per la Cassazione della sentenza ricorre L.N., articolando un unico motivo, illustrato con memoria.

Resiste con controricorso ENEL PRODUZIONE spa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo il ricorrente denunzia – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione e falsa applicazione dell’art. 2113 c.c. nonchè – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 -omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Preliminarmente evidenzia che ENEL DISTRIBUZIONE nel costituirsi in giudizio non aveva eccepito la tardività della impugnazione dell’atto di quietanza contenuta nell’atto introduttivo del giudizio (con il quale egli aveva chiesto dichiararsi la invalidità ed inefficacia dell’atto di quietanza eventualmente sottoscritto); la impugnazione, di cui non era stata eccepita la tardività, aveva dunque reso invalido il negozio abdicativo.

La Corte di merito aveva, comunque, errato nell’individuare nel contenuto della quietanza una volontà dismissiva del diritto; l’unica diversità del documento rispetto ad analoghe quietanze-già ritenute prive di efficacia estintiva del diritto da questa Corte di legittimità- consisteva nel richiamo ad eventuali controversie coinvolgenti il calcolo del TFR laddove per poter ravvisare una volontà di disposizione del diritto era necessario che il lavoratore avesse, da un lato, consapevolezza di quanto spettantegli, dall’altro, volontà di rinunziare a diritti determinati o almeno determinabili.

L’avere percepito la somma di Euro 1.000 a titolo di TFR non consentiva di ritenere che il lavoratore avesse consapevolezza del diritto maturato, che non era determinato o determinabile: nulla si diceva circa la questione del computo del compenso per lavoro straordinario nella base imponibile di calcolo della indennità di anzianità nè i conteggi consegnati al lavoratore contemplavano il compenso per lavoro straordinario.

Il motivo è fondato.

Preliminarmente la Corte evidenzia che con il motivo si introducono due questioni:

– la prima in ordine logico relativa alla interpretazione della dichiarazione espressa dal lavoratore nell’atto dell'(OMISSIS);

– la seconda, di natura processuale, sulla rilevabilità o meno d’ufficio da parte del giudice dell’appello della tardività dell’impugnazione dell’atto, ex art. 2113 c.c., ove ricostruito in termini di rinunzia o transazione.

Deve pertanto preliminarmente esaminarsi il vizio dedotto – sub specie di vizio della motivazione – in riferimento alla interpretazione del contenuto dell’atto dell'(OMISSIS), nel quale la corte di merito ha rinvenuto la volontà abdicativa del diritto azionato.

Soltanto in caso di ritenuta insussistenza del vizio denunziato verrebbe in rilievo la questione delle forme in cui la tardività della impugnazione dell’atto abdicativo da parte del lavoratore possa essere rilevata nel processo.

Occorre muovere dai principi di diritto affermati dalla costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui la quietanza a saldo sottoscritta dal lavoratore ove contenga una dichiarazione di rinuncia riferita, in termini generici, ad una serie di titoli in astratto ipotizzabili in relazione alla prestazione di lavoro subordinato e alla conclusione del relativo rapporto, può assumere il valore di rinuncia o di transazione alla condizione che risulti accertato, sulla base dell’interpretazione del documento o per il concorso di altre specifiche circostanze desumibili “aliunde”, che essa sia stata rilasciata con la consapevolezza di diritti determinati od obiettivamente determinabili e con il cosciente intento di abdicarvi o di transigere sui medesimi; infatti, enunciazioni di tal genere sono assimilabili alle clausole di stile e non sono sufficienti di per sè a comprovare l’effettiva sussistenza di una volontà dispositiva dell’interessato (ex plurimis Cass. n. 8991/2008; 11536/06; 13792/06).

Nella fattispecie di causa i giudici dell’ appello hanno rilevato che nell’accordo sottoscritto in data (OMISSIS) in occasione della risoluzione anticipata del rapporto di lavoro si affermava la società avrebbe corrisposto a titolo transattivo la somma di Euro 1.000 “al solo fine di evitare qualsiasi rischio di eventuali controversie che dovessero coinvolgere il calcolo della indennità di anzinità al (OMISSIS) e del trattamento di fine rapporto nel suo complesso”.

Tale motivazione non appare adeguata, con conseguente accoglimento del motivo di censura. L’atto in questione, nella parte valorizzata dalla Corte di merito, non conteneva alcun riferimento al computo del compenso per lavoro straordinario ai fini dell’indennità di anzianità dovuta al lavoratore ma recava solo un generico riferimento all’indennità di anzianità maturata al (OMISSIS), del tutto inidoneo a radicare nel lavoratore la consapevolezza di dismettere la pretesa (poi azionata) al computo suddetto (in termini: Cass. Sez. lav. nr. 22354/2007; nr. 20867/2006).

La consapevolezza del diritto, in altri termini, non poteva dirsi esistente a fronte della generica rinunzia a tutte le questioni relative al ricalcolo della indennità di anzianità nè potrebbe derivare dal pagamento di un corrispettivo, la cui previsione nulla aggiunge sul piano della ricostruzione della volontà del lavoratore.

Le circostanze di fatto poste dalla Corte di merito a sostegno della decisione non sono dunque idonee a fondare la affermata volontà del lavoratore disporre del diritto in contestazione.

La sentenza impugnata deve essere pertanto cassata e gli atti rinviati ad altro giudice, individuato in dispositivo, che provvederà ad un nuovo esame dei fatti di causa, emendandolo dal vizio logico rilevato.

Il giudice del rinvio provvederà anche alla disciplina delle spese del presente grado.

PQM

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia – anche per le spese – alla Corte di Appello di Bari in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 21 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 settembre 2016

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