Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18321 del 09/07/2019

Cassazione civile sez. III, 09/07/2019, (ud. 22/01/2019, dep. 09/07/2019), n.18321

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11494-2017 proposto da:

LIDO TOSCHI SRL in persona del legale rappresentante pro tempore

B.F., domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA

CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato MAURIZIO

MIRANDA;

– ricorrente –

contro

BA.LU., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO

VISCONTI 20, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO MIRAGLIA,

rappresentato e difeso dall’avvocato MASSIMO CANONICO;

– controricorrente –

e contro

BINGO FIVE SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1474/2016 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 24/11/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/01/2019 dal Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Ba.Lu. convenne davanti al Tribunale di Ancona la società Bingo Five s.r.l. e, su domanda di questa, la società Lido Toschi di B.F. & Co. s.a.s. per sentir pronunciare la condanna delle medesime ai danni da esso patiti in conseguenza di una caduta dalle scale del locale di pertinenza delle convenute, sito in (OMISSIS). Chiese di essere risarcito per Euro 46873,22.

Costituitosi il contraddittorio con le convenute il Tribunale adito con sentenza del 13/1/2011 rigettò la domanda.

La Corte d’Appello di Ancona, adita dal Ba., con sentenza n. 1474 del 2016, per quel che rileva ancora in questa sede, ha accolto l’appello ritenendo che il danneggiato, in relazione al pregiudizio sofferto in conseguenza dell’omessa o insufficiente manutenzione della cosa in custodia da parte delle società che, a diverso titolo ne avevano la custodia, essendo tenuto a dare la prova del fatto dannoso e del nesso causale con la cosa, aveva ottemperato al proprio onere, dimostrando di aver fatto della cosa un uso del tutto normale, essendosi limitato ad utilizzare la scala, mentre dalle prove testimoniali era emerso che egli era scivolato per la presenza a terra di un involucro di cellophane sul secondo gradino, con ciò rendendo evidente la mancanza di adeguati interventi manutentivi e di controllo da parte delle società convenute. La Corte d’Appello ha altresì ritenuto che il custode non aveva dato la prova liberatoria di cui all’art. 2051 c.c., u.c., di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e dell’esistenza del caso fortuito che determinasse l’interruzione del nesso causale.

Sul quantum la Corte ha svolto una valutazione equitativa, prendendo a riferimento le Tabelle di Milano, ed ha determinato il danno per invalidità permanente e quello da invalidità temporanea per un totale di Euro 36.713,00, ed ha affermato che gli interessi non possono essere calcolati sulla somma liquidata per capitale e rivalutata, per non determinare una ingiustificata locupletazione in favore del danneggiato, ma computati non sull’importo già interamente rivalutato ma anno per anno sulla somma rivalutata, oltre quelli legali dalla pronuncia al saldo.

Avverso la sentenza la società Lido Toschi s.r.l. propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi. Resiste con controricorso Ba.Lu..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Con il primo motivo – violazione e falsa applicazione dell’art. 2051 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 – la ricorrente si duole che la Corte d’Appello abbia omesso di motivare in ordine alla prova, posta a carico dell’attore, del nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno, non essendovi alcuna prova che un involucro di plastica dalle dimensioni assai modeste abbia potuto comportare la caduta del danneggiato. In mancanza di prova del nesso causale, la sussunzione della fattispecie nella disciplina dell’art. 2051 c.c. sarebbe del tutto illegittima.

1.1 Il motivo è palesemente inammissibile perchè di merito ed è smentito dalla puntuale motivazione della Corte d’Appello che, in modo del tutto adeguato e ben oltre il limite del minimo costituzionale richiesto da questa Corte per poter apprezzare il vizio motivazionale, ha dedotto che, dalle prove testimoniali, si desumeva con certezza la mancanza di adeguati interventi manutentivi e di controllo sulle scale atte ad evitare rischi e pericoli per gli avventori.

2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia l’ulteriore violazione e falsa applicazione dell’art. 2051 c.c. e dell’art. 1227 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. La Corte d’Appello avrebbe errato nel non ritenere imprevedibile l’evento – consistente nella presenza di un pacchetto di cellophane – e nel non considerare la repentinità dell’insorgere del presunto ostacolo tale da sfuggire al possibile controllo del custode. Ad avviso della ricorrente, dovendosi ritenere acclarato l’affidamento ad una impresa di pulizia del compito di provvedere alla manutenzione della scala, l’affermazione della responsabilità del custode si porrebbe in contrasto con regole di comune esperienza in relazione alla via d’uscita e di accesso di un locale pubblico. Peraltro la Corte d’Appello avrebbe errato nell’escludere qualunque profilo di negligenza da parte del danneggiato il quale, anche per avere difficoltà nella deambulazione, avrebbe dovuto porre in essere un’attenzione ancora maggiore nello scendere le scale, rispetto ad un soggetto normodotato.

2.1 Il motivo è anch’esso inammissibile perchè di merito, per avere la Corte d’Appello motivato adeguatamente in ordine alla responsabilità del custode, non scriminata dalla circostanza di aver affidato a terzi la pulizia dei locali, facendo sempre carico ad esso custode la verifica dello stato dei luoghi e dell’idonea custodia dei medesimi. Peraltro le convenute non avrebbero neppure dato alcuna prova di aver effettuato le pulizie in prossimità dell’evento, di guisa da escludere ogni scriminante della responsabilità ai sensi dell’art. 2051 c.c..

3. Con il terzo motivo – violazione e falsa applicazione dell’art. 1223 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 – la ricorrente si duole che la Corte d’Appello, pur liquidando il danno ai valori attuali, avrebbe erroneamente riconosciuto rivalutazione ed interessi sulla somma già calcolata in base ai valori attuali, anzichè limitarsi a prevedere i soli interessi legali dalla data di deposito della sentenza al saldo effettivo, con ciò dando luogo ad una ingiustificata locupletazione.

3.1 Anche questo motivo è inammissibile in quanto la sentenza indica correttamente la somma complessiva di Euro 36.713,00 da intendersi in valori monetari attuali e specifica poi che gli interessi devono essere computati non sull’importo già interamente rivalutato, bensì anno per anno sulla somma via via rivalutata. Ne consegue che non vi è alcuna ingiustificata locupletazione da parte del Ba..

4. Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata alle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, oltre che al raddoppio del cd. contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 4.200 (oltre Euro 200 per esborsi), più accessori di legge e spese generali al 15%.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2019

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