Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18321 del 05/08/2010

Cassazione civile sez. II, 05/08/2010, (ud. 27/04/2010, dep. 05/08/2010), n.18321

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

P.O., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SANT’EVARISTO

157, presso lo studio dell’avvocato ASSOGNA ANDREA, che lo

rappresenta e difende, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI FORLI’ – CESENA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 321/2 008 del GIUDICE DI PACE di BAGNO DI

ROMAGNA del 27/05/08, depositata il 04/06/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/04/2010 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA;

e’ presente l’Avvocato Generale in persona Dott. DOMENICO IANNELLI.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il giudice di pace di Bagno di Romagna con sentenza del 4 giugno 2008 rigettava l’opposizione proposta da P.O. avverso il Prefetto di Forli’, per l’annullamento del verbale di contestazione n. (OMISSIS). L’opponente ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 5 agosto 2008. Il Prefetto e’ rimasto intimato. Il giudice relatore ha avviato la causa a decisione con il rito previsto per il procedimento in camera di consiglio, rilevando l’inammissibilita’ del ricorso.

Fondatamente la relazione ex art 380 bis ha rilevato che avverso il provvedimento impugnato era esperibile il rimedio dell’appello e non del ricorso per cassazione, trovando applicazione nella specie la nuova disposizione del D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 26. Detta norma, abrogando la L. n. 689 del 1981, art. 23, u.c. che prevedeva la diretta ricorribilita’ per cassazione delle sentenze del giudice di pace in materia di opposizione a sanzione amministrativa, ha reso tali provvedimenti soggetti alla disciplina generale dei mezzi di impugnazione e, quindi, impugnabili a mezzo dell’appello (art. 339 c.p.c.). La sentenza impugnata e’ stata resa dopo il 1 marzo 2006 ed e’ quindi soggetta a questa nuova disciplina.

Discende da quanto esposto la declaratoria di inammissibilita’ del ricorso, cui non segue la pronuncia sulla refusione delle spese di lite, in mancanza di attivita’ difensiva dell’intimata amministrazione.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione seconda civile, il 27 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2010

 

 

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