Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18320 del 31/07/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 18320 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: PICCIALLI LUIGI

ORDINANZA
sul ricorso 26763-2011 proposto da:
CAMMALLERI ANGELO CMMNGL45H19D960C, ARANCIO
ROSA RNCRS052B45D960, elettivamente domiciliati in ROMA,
VIA DEI PARIOLI 24, presso lo studio dell’avvocato CASSARA’
GIOVANNA, (STUDIO AVVOCATO TOMMASO GUALTIERO)
che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato VITELLO
VINCENZO giusta mandato a margine del ricorso;
– ricorrenti contro
LUCCHESE NUNZIA, COMUNE di GELA;
– intimati avverso la sentenza n. 205/2011 del TRIBUNALE di GELA del
10/05/2011, depositata il 04/07/2011;

Data pubblicazione: 31/07/2013

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
06/06/2013 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI PICCIALLI;
udito l’Avvocato Vitello Vincenzo difensore dei ricorrenti che si
riporta agli scritti;
è presente il P.G. in persona del Dott. SERGIO DEL CORE che ha

concluso come da relazione.

Ric. 2011 n. 26763 sez. M2 – ud. 06-06-2013
-2-

r.g. n 26763.11

FATTO E DIRITTO
Si riporta di seguito la relazione preliminare ex art. 380 bis c.p.c.
“Il Camalleri e la Arancio,nella qualità di intervenuti volontari,in adesione alle ragioni
dell’opposta amministrazione, in un giudizio ex art. 204 bis C.d.S. in rel. art. 22 L. 689/81 di

(parziale occupazione di sede stradale pubblica), elevato dalla polizia municipale del
Comune di Gela a carico della loro vicina Nunzia Lucchese, ricorrono contro la sentenza
in oggetto, con la quale il locale Tribunale, in riforma di quella n. 724/06 del Giudice di Pace
in sede, ha accolto l’opposizione, annullando il verbale e condannando il Comune e gli
interventori alle spese. Il ricorso, cui non ha fatto seguito la costituzione degli
intimati,nonostante la regolare notifìca,ad avviso del relatore si palesa inammissibile. A
prescindere dalla questione,ormai coperta da giudicato interno,della radicale
(in)ammissibilità di un intervento di terzi, non destinatari della controversa richiesta di
pagamento della P.A.,nei giudizi oppositivi ex art. 22 L. 689/81, deve osservarsi che tale
intervento, non litisconsortile,né autonomo (non ravvisandosi alcun diritto proprio degli
interventori direttamente coinvolto dalla pretesa sanzionatoria),non potrebbe che
qualificarsi adesivo dipendente ex art. 105 co. 2 c.p.c e, come tale, conferente agli interventori
la mera facoltà di partecipare al processo associandosi alle posizioni e richieste della parte
adiuvata e non a proporne di autonome. Non avendo il Comune ritenuto di proporre ricorso
per cassazione, non avrebbero potuto dunque o tali parti proporlo di loro iniziativa, se non
al fine di impugnare le statuizioni relative alla qualificazione dell’intervento o alle spese (v.,
tra le altre,Cass. nn. 5744/11, 3734/09, 24370/06); ma non è questo il caso di specie, essendo
il ricorso affidato a due motivi,con i quali si confutano in diritto le ragioni assolutorie della
sentenza di secondo grado. Si propone,conclusivamentela dichiarazione d’inammissibilità
del ricorso. Roma 8 novembre 2012 ”

opposizione avverso un verbale di contestazione della violazione di cui all’art. 20 cit. cod.

Tanto premesso,i1 collegio,condivide pienamente le ragioni esposte nella relazione,
rilevando la palese infondatezza della tesi esposta in udienza dal difensore del ricorrenti, il
quale ha sostenuto la natura autonoma dell’intervento dei propri assistiti,tenuto conto
dell’interesse soltanto di fatto dei suddetti in un giudizio,quello ex art. 22 e segg. L. 689/81,1a
cui decisione non è idonea a produrre alcun effetto pregiudizievole su eventuali diritti reali

dal giudice di merito al riguardo è soltanto funzionale alla legittimità o meno della pretesa
sanzionatoria della P.A. oggetto dell’opposizione e, pertanto,del tutto indifferente nei
confronti di terzi.
Si dichiara,conclusivamente inammissibile il ricorso.
Nulla,infine,sulle spese,in assenza di parti resistenti.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Così deciso in Roma il 6 giugno 2013.

vantati dai medesimi sul suolo in questione. Si ribadisce,infatti,che l’accertamento compiuto

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