Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18320 del 25/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 25/07/2017, (ud. 03/05/2017, dep.25/07/2017),  n. 18320

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10637-2016 proposto da:

VENTO S.R.L., – C.F. e P.I. (OMISSIS), in persona dell’amministratore

unico e legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIALE BRUNO BUOZZI, 49, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO

RICCIONI, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2270/23/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DI BARI – SEZIONE DISTACCATA DI LECCE, depositata il

30/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 03/05/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO MANZON;

Disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del

Presidente e del Relatore.

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza in data 9 ottobre 2015 la Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione distaccata di Lecce, respingeva l’appello proposto dalla Vento srl avverso la sentenza n. 155/2/13 della Commissione tributaria provinciale di Brindisi che ne aveva rigettato il ricorso contro l’avviso di accertamento IVA ed altro 2006. La CTR osservava in particolare che le sovrafatturazioni oggetto specifico della ripresa fiscale dovevano considerarsi effettivamente sussistenti sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, che puntualmente indicava ed analizzava.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione la società contribuente deducendo due motivi.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.

La ricorrente ha presentato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, – la ricorrente denuncia la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, asserendo la “mera apparenza” della motivazione della sentenza medesima, con particolare riguardo all’omessa considerazione delle consulenze tecniche di parte ed all’omessa effettuazione di una ctu a verifica delle stesse.

La censura è infondata.

Va infatti ribadito che:

– “La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da “error in procedendo”, quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete integrarla con le più varie, ipotetiche congetture” (Sez. 22232 del 03/11/2016, Rv. 641526 – 01).

La sentenza impugnata è ben lontana dal rientrare individuato in tale principio di diritto, peraltro rispettando il complementare principio di diritto che “La riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione” (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830). La CFR leccese infatti ha puntualmente riscontrato gli elementi controprobatori allegati dalla società contribuente ed in particolare le perizie tecniche, così in modo logicamente ineccepibile giungendo a svalorizzarne l’efficacia di convincimento e perciò ritenendo con precisi argomenti di non dover dare accesso ad una ctu di verifica delle allegazioni stesse, anche in considerazione del giudizio di contro positivo dato sulla “gravità, precisione, concordanza” degli indizi basanti l’avviso di accertamento impugnato.

Con il secondo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, – la ricorrente si duole di omesso esame di un fatto decisivo controverso, poichè la CTR non ha adeguatamente considerato l’efficacia probatoria della deposizione resa in sede penale dall’ing. P., già direttore dei lavori cui le fatture de quibus afferiscono.

La censura è inammissibile.

Sulla validità probatoria delle dichiarazioni dell’ing. Pescatore si sono conformemente e puntualmente espressi sia la CTP sia la CTR.

Pertanto su tale “fatto” deve affermarsi realizzata una “doppia conforme”, sicchè ne è inibita la proposizione della censura ex art. 348 ter c.p.c., commi 4 e 5.

Il ricorso va dunque rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso; condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 5.000 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 3 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 25 luglio 2017

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