Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18320 del 19/09/2016


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Cassazione civile sez. lav., 19/09/2016, (ud. 21/06/2016, dep. 19/09/2016), n.18320

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20142-2011 proposto da:

A.A., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CICERONE 44, presso lo studio dell’avvocato BRUNO AGUGLIA,

rappresentata e difesa dall’avvocato SALVATORE SPALLINO, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

AGENZIA IPPICA DEL CENTRO S.R.L., P.I. N. (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dagli avvocati UMBERTO GRISCIOLI e VINCENZO

LUCIA, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 963/2010 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 18/01/2011 R.G. N. 782/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/06/2016 dal Consigliere Dott. FRANCESCA SPENA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELENTANO Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al Tribunale di Siracusa del 9.3.2004 A.A. agiva nei confronti della società Agenzia Ippica del Centro di L.A. & C. snc chiedendo accertarsi la intercorrenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato, per l’esercizio di mansioni di terminalista addetta alle ricezione delle scommesse presso il punto scommesse di (OMISSIS), nel periodo dal (OMISSIS) e per la condanna del datore di lavoro al pagamento delle differenze di retribuzione (quantificate in Euro 18.296,22 oltre accessori).

Il giudice del lavoro con sentenza del 13.3.2006 (nr. 356/2006), accoglieva la domanda.

Con sentenza del 4.11.2010/18.1.2011 la Corte d’appello di Catania, in accoglimento dell’appello proposto dalla società ed in riforma della sentenza impugnata, rigettava la domanda proposta da A.A..

La Corte territoriale rilevava che per potersi qualificare il rapporto di lavoro come subordinato – in contrasto con il nomen iuris adottato dalle parti – era necessario che la attività lavorativa venisse espletata sotto le continue direttive ed il penetrante controllo del datore di lavoro- o del personale da esso preposto – senza alcuna autonomia o discrezionalità operativa nè possibilità di gestire il tempo.

Occorreva in altri termini la prova della eterodeterminazione.

Tali indici non erano emersi dalla istruttoria svolta.

I testi si erano limitati a riferire che la attività dei terminalisti si svolgeva secondo turni predisposti settimanalmente dalla responsabile in base alla disponibilità che ciascuno di essi volta per volta forniva, giammai cogenti ovvero con piena facoltà, successivamente, di rifiutarli o di farsi sostituire, senza alcuna necessità di giustificazione ma previa mera comunicazione telefonica – e che i compensi erano commisurati alle ore effettivamente lavorate.

Tali elementi non erano decisivi ai fini della prova della natura subordinata del rapporto.

Per la Cassazione della sentenza ricorre A.A., articolando due motivi.

Resiste con controricorso la AGENZIA IPPICA DEL CENTRO srl, già Agenzia Ippica del Centro di L.A. & C. snc.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare la Corte dà atto del deposito della sentenza del Tribunale di Palermo (sent. nr. 48/2013) dichiarativa del fallimento della società Agenzia Ippica del Centro srl. Tale vicenda non rileva tuttavia nell’attuale grado in quanto nel giudizio di Cassazione, dominato dall’impulso d’ufficio, non trova applicazione l’istituto della interruzione del processo per uno degli eventi previsti dagli artt. 299 c.p.c. e ss. (Cassazione civile, 03/12/2015 n. 24635; 31/ 10/ 2011 n. 22624; 23/01/ 2006 n. 1257).

1. Con il primo motivo la parte ricorrente denunzia – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione e falsa applicazione dell’art. 2094 c.c..

Censura il vizio di sussunzione della sentenza, assumendo la violazione degli indici del lavoro subordinato enucleati dalla giurisprudenza di questa Corte in fattispecie del tutto analoghe ed, in particolare, la mancata valorizzazione dell’inserimento del lavoratore nella organizzazione aziendale, con prestazione di sole energie lavorative corrispondenti alla attività della impresa, del rispetto di un orario strettamente collegato agli orari di apertura e chiusura della sala corse, del pagamento della retribuzione sulla base delle ore lavorate e non del risultato raggiunto.

A fronte di mansioni elementari, quali quelle da essa svolte, poteva non essere decisiva la verifica della eterodirezione nel corso dello svolgimento della prestazione, specie quando le sue modalità esecutive erano state indicate nel momento genetico del rapporto di lavoro; occorreva avere riguardo, piuttosto, agli indici sussidiari di qualificazione del rapporto.

Nella fattispecie di causa le testi D. e S. avevano ribadito che l’impegno della ricorrente si concretizzava a chiamata, con inserimento in turni di sei o dieci ore, per due-tre volte a settimana, predisposti da persona preposta dalla società, con compenso orario di 500 corrisposto a fine mese; nel tempo gli orari si erano poi intensificati.

Non era decisivo il nomen iuris adottato dalle parti e, del resto, non risultava da alcun documento che le parti avessero voluto costituire un rapporto di lavoro autonomo.

Il motivo è infondato.

Preliminarmente il Collegio rileva che la qualificazione del rapporto compiuta dal giudice di merito è censurabile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 soltanto in punto di determinazione dei criteri astratti e generali da applicare alla fattispecie concreta, mentre costituisce apprezzamento di fatto, come tale sindacabile in cassazione nei limiti di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, la valutazione del concreto atteggiarsi del rapporto.

Il motivo involge in parte la valutazione di specifiche questioni di fatto – quali la osservanza di turni predisposti, l’orario degli stessi turni, la modalità di liquidazione dei compensi – che, attenendo al piano della ricostruzione della fattispecie concreta, possono essere esaminate nei limiti del vizio della motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5 ma non anche sotto il profilo del vizio di non corretta applicazione dell’art. 2094 c.c. ex art. 360 c.p.c., n. 3.

Sotto il profilo di diritto, che qui rileva, la Corte d’appello ha adottato quale criterio di qualificazione del rapporto di lavoro quello della soggezione del prestatore di lavoro alle direttive ed al controllo del datore di lavoro.

In tal modo ha fatto applicazione della costante giurisprudenza di questa Corte, che ha ripetutamente affermato, sulla premessa che ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che di lavoro autonomo, che l’elemento tipico che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato è costituito dalla subordinazione, intesa quale disponibilità del prestatore nei confronti del datore, con assoggettamento del prestatore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro e conseguente inserimento del lavoratore nell’organizzazione aziendale con prestazione delle sole energie lavorative corrispondenti all’attività di impresa (ex plurimis: tra le numerose decisioni V. Cass. 3 aprile 2000 n. 4036; Cass. 9 gennaio 2001 n. 224; Cass. 29 novembre 2002, n. 16697; Cass. 1 marzo 2001, n. 2970, Cass. 15 giugno 2009 n. 13858 e Cass 19 aprile 2010 n. 9251; Cassazione civile, sez. lav., 26 settembre 2014, n. 20367).

Vero è che, come assunto dalla parte qui ricorrente, l’esistenza del vincolo va concretamente apprezzata con riguardo alla specificità dell’incarico conferito e che, in relazione alle difficoltà che non di rado si incontrano nella distinzione tra rapporto di lavoro autonomo e subordinato alla luce dei principi fondamentali ora indicati, è legittimo ricorrere a criteri distintivi sussidiari, quali la presenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale ovvero l’incidenza del rischio economico, l’osservanza di un orario, la forma di retribuzione, la continuità delle prestazioni e via di seguito.

In particolare va qui ribadita la regula iuris secondo la quale, nel caso in cui la prestazione sia estremamente elementare, ripetitiva e predeterminata nelle sue modalità di esecuzione (ovvero all’opposto, dotata di notevole elevatezza e contenuto intellettuale e creativo) al fine della distinzione tra rapporto di lavoro autonomo e subordinato, il criterio rappresentato dall’assoggettamento del prestatore all’esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare può non risultare significativo per la qualificazione del rapporto di lavoro, legittimando il ricorso a criteri distintivi sussidiari (la continuità e la durata del rapporto, le modalità di erogazione del compenso, la regolamentazione dell’orario di lavoro, la presenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale -anche con riferimento al soggetto tenuto alla fornitura degli strumenti occorrenti- la sussistenza di un effettivo potere di autorganizzazione in capo al prestatore).

Tuttavia in alcun punto della sentenza impugnata si rinvengono affermazioni in contrasto con tali principi.

Dalla ricostruzione del fatto compiuta in sentenza risulta il mero inserimento della lavoratrice in turni di lavoro predisposti sì dalla responsabile della società ma sulla base di una disponibilità previamente ed in ciascuna circostanza manifestata dalla lavoratrice e, comunque, revocabile senza alcuna necessità di giustificazione nonchè il pagamento di compensi commisurati alle ore di lavoro svolte in ciascuna occasione.

Tali circostanze di fatto sono state reputate correttamente dal giudice del merito come non idonee a fondare alcun tipo di qualificazione nè in termini di collaborazione autonoma nè in termini di lavoro subordinato.

2. Con il secondo motivo la ricorrente denunzia – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – contraddittoria omessa ed insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia nonchè violazione ed errata interpretazione dell’art. 115 c.p.c..

Deduce che la Corte territoriale avrebbe dovuto specificare per ciascuna delle testimonianze raccolte le ragioni per le quali i testi erano ritenuti inattendibili laddove la sentenza si limitava ad affermare che i testi nulla avevano riferito riguardo alla eterodirezione senza prendere in considerazione gli altri contenuti della prova testimoniale.

La prova testimoniale aveva confermato che ella svolgeva l’orario di lavoro e percepiva la retribuzione indicati in ricorso, che doveva comunicare e giustificare le assenze, che vi era una responsabile di sede (nella persona della S. e, prima di lei, della Q. e della D.P.).

La esistenza di un rapporto subordinato era stata riscontrata anche dall’Ispettorato del lavoro di Siracusa all’esito di una ispezione.

Il motivo è inammissibile per difetto di specificità.

Giova premettere che per costante giurisprudenza di legittimità l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – anche nella formulazione vigente anteriormente alle modifiche apportate dal D.L. n. 83 del 2012, (applicabile ratione temporis in ragione della data di pubblicazione della sentenza d’appello) – non conferisce alla Corte di cassazione il potere di riesaminare e valutare il merito della causa ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione operata dal giudice del merito, al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento, e, in proposito, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliendo, tra le varie risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (cfr., ad esempio, in termini, Cassazione civile, sez. 3, 04/03/2010, n. 5205 Cass. 6 marzo 2006, n. 4766. Sempre nella stessa ottica, altresì, Cass. 27 febbraio 2007, n. 4500; Cass 19 dicembre 2006, n. 27168; Cass. 8 settembre 2006, n. 19274; Cass. 25 maggio 2006, n. 12445). Non incorre, dunque, nel vizio di omesso esame o di insufficiente motivazione il giudice del merito che, nel sovrano apprezzamento delle prove, attinga il proprio convincimento agli elementi istruttori che ritenga più attendibili ed idonei alla risoluzione della controversia.

Corollario di tale principio è che il ricorrente che deduca il vizio della motivazione ha l’onere di evidenziare gli elementi istruttori relativi a fatti non valutati che si tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia probatoria delle (altre) risultanze sulle quali il convincimento è fondato, onde la ratio decidendi venga a trovarsi priva di base.

Tale onere va poi adempiuto secondo la prescrizione di specificità di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6 e, pertanto, provvedendo alla trascrizione delle prove rilevanti ovvero – quanto meno – alla trascrizione delle parti significative della prova ed alla localizzazione dei relativi atti processuali, con ulteriore onere di deposito degli stessi atti ai sensi dell’art. 369 c.p.c., n. 4.

Nella fattispecie di causa la ricorrente non trascrive i contenuti delle prove rilevanti a dimostrare il vizio della motivazione – nè provvede a localizzare i verbali della prova – e neppure adempie al deposito degli atti processuali sui quali il ricorso si fonda.

Il ricorso deve essere pertanto respinto.

Le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 100 per esborsi ed Euro 3.500 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 21 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 settembre 2016

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