Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18320 del 09/07/2019

Cassazione civile sez. III, 09/07/2019, (ud. 22/01/2019, dep. 09/07/2019), n.18320

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9800-2017 proposto da:

P.S.D.I.O., domiciliato ex lege in ROMA,

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato NICOLA LONOCE;

– ricorrente –

contro

BLUE PANORAMA AIRLINES SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1650/2016 del TRIBUNALE di BRINDISI,

depositata il 28/09/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/01/2019 dal Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

P.S., con atto di citazione del 12/10/2006, convenne in giudizio davanti al Giudice di Pace di Francavilla Fontana la Blue Panorama Airlines S.p.A. per sentirne dichiarare la responsabilità e la conseguente condanna al risarcimento dei danni causati dallo smarrimento e dal danneggiamento del proprio bagaglio avvenuto in data 22/12/2005 lungo la tratta aerea Roma-Bari.

La convenuta, costituendosi in giudizio, eccepì il proprio difetto di legittimazione passiva per essere la responsabilità del fatto imputabile alla compagnia di handling degli aeroporti di Roma e, nel merito, chiese il rigetto della domanda.

Il Giudice adito dichiarò la propria incompetenza territoriale indicando come competente per territorio il Giudice di Pace di Olbia, sul presupposto che la denuncia dello smarrimento del bagaglio era stata effettuata all’aeroporto di Olbia, dove il P. era diretto, quale destinazione finale.

Il Tribunale di Brindisi, adito in sede di appello dal P., con la sentenza n. 1650 del 2016, accolse il motivo relativo all’erronea declaratoria di incompetenza territoriale del Giudice di Pace di Francavilla Fontana e, decidendo nel merito, rigettò l’appello, ritenendo che non fosse stata raggiunta la prova della responsabilità della compagnia Blu Panorama, primo vettore, per i danni derivanti dallo smarrimento e dal danneggiamento del bagaglio, dal momento che il medesimo era stato affidato dalla Blue Panorama al soggetto incaricato della custodia dei bagagli presso l’aeroporto di Brindisi, successivamente alla handling di Roma e poi ancora ad altro vettore, Meridiana, che lo aveva preso in consegna fino ad Olbia, sicchè era impossibile stabilire chi fosse responsabile per il suo smarrimento. Ciò anche in ragione del fatto che il P. aveva denunciato lo smarrimento del bagaglio solo all’aeroporto di Olbia, mentre con riguardo a quello di Roma non era stato in grado di esibire altro che una ricevuta per riconsegna bagagli del 28/12/2005, contenente il riferimento ad un “disguido del 22/12/2005”. La Corte di merito ha ritenuto che il quadro probatorio fosse del tutto inadeguato a fornire la prova della responsabilità dei danni subiti in capo alla Panorama Blue Airlines, piuttosto che ad altri soggetti coinvolti nella vicenda.

Avverso la sentenza P.S. propone ricorso per cassazione affidato ad unico motivo. Nessuno resiste al ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Con l’unico motivo di ricorso – violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., comma 1, art. 115 c.p.c., commi 1 e 2, art. 2697 c.c., nonchè omesso esame circa i medesimi fatti, decisivi per il giudizio, che sono stati oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5 – censura la sentenza per aver omesso di considerare che il bagaglio andò smarrito nella prima tratta del viaggio, da Brindisi a Roma, sicchè l’unico soggetto responsabile era certamente la compagnia Blu Panorama Airlines. Censura dunque la motivazione della impugnata sentenza che ha fatto riferimento all’aeroporto di Olbia, senza considerare che la prima denuncia di smarrimento era stata fatta per l’appunto a Roma, alla quale aveva fatto seguito, sia l’offerta da parte della compagnia della somma di Euro 200 a titolo di risarcimento, sia l’assicurazione, da parte della stessa compagnia, che il bagaglio sarebbe stato imbarcato sul primo volo disponibile per essere poi recapitato alla destinazione finale. Non essendo ciò avvenuto, il P. aveva poi sporto una seconda denuncia all’aeroporto di Olbia. Il Giudice avrebbe altresì omesso di considerare altro fatto storico decisivo e cioè che il bagaglio, rintracciato dopo ben sei giorni, fu poi recapitato dalla stessa compagnia Blu Panorama. La responsabilità del vettore per ritardata consegna del bagaglio avrebbe dovuto essere affermata dal giudice, in conformità alla giurisprudenza della Corte di Giustizia sul danno da vacanza rovinata, in base alla Convenzione di Varsavia secondo la quale il vettore è responsabile del danno risultante dal ritardo, ed anche in base alla Carta dei Diritti del passeggero che riconosce la responsabilità al vettore e non anche alla società di handling. Dunque sulla base dell’art. 1218 c.c. sussistendo tra il passeggero ed il vettore aereo un rapporto contrattuale, quest’ultimo era il solo soggetto ad essere gravato da responsabilità per inadempimento a meno che non avesse provato di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno. Infine, in base alla Convenzione di Montreal, il vettore è responsabile del danno derivante da ritardo nel trasporto aereo anche delle merci e del bagaglio se non dimostra di aver adottato tutte le misure ragionevolmente richieste per evitare il danno. Il danno avrebbe le caratteristiche di quello cd. esistenziale, trattandosi di un pregiudizio che altera le abitudini di vita e gli assetti relazionali della persona, sconvolgendo la sua quotidianità e privandola di occasioni per la espressione e la realizzazione della sua personalità nel mondo esterno.

1.1 I motivo, che sarebbe pure in astratto fondato se ponesse una questione di diritto, è invece inammissibile perchè di merito, contrastante con l’accertamento svolto dal Tribunale di Brindisi circa l’insufficienza del quadro probatorio allegato a fornire la prova della responsabilità dei danni subìti in capo alla Panorama Blue Airlines.

Il ricorrente sollecita, in sostanza, questa Corte ad una rivalutazione degli elementi di prova, attività istituzionalmente riservata al giudice del merito.

2. Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile. Non occorre provvedere sulle spese. Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte del ricorrente, del cd. raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Non occorre provvedere sulle spese. Si dà atto ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile, il 22 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2019

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