Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18320 del 05/08/2010

Cassazione civile sez. VI, 05/08/2010, (ud. 05/07/2010, dep. 05/08/2010), n.18320

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – rel. Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

OFFICINE MECCANICHE GALLETTI SRL in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SALARIA 320,

presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO CAPPELLINI, rappresentata e

difesa dall’avvocato MAZZI STEFANO, giusta procura speciale a margine

del ricorso per regolamento di competenza;

– ricorrente –

contro

GERVASI ROBOTICA SRL in persona del legale rappresentante,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL CORSO 117, presso lo

studio dell’avvocato SORDILLO MAURILIA, rappresentata e difesa

dall’avvocato SPACCHETTI PAOLO, giusta mandato a margine delle note

difensive;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1263/2009 del TRIBUNALE di PERUGIA del

21.7.09, depositata il 17/08/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/07/2010 dal Presidente Relatore Dott. MARIO FINOCCHIARO;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ROSARIO

GIOVANNI RUSSO.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente comunicata al P.G. e a notificate alle parti.

“Il relatore Cons. Mario Finocchiaro:

Letti gli atti depositati, osserva:

Con decreto 29 aprile 2006 il presidente del tribunale di Perugia ha ingiunto alla Gervasi Robotica s.r.l. il pagamento, in favore della Officine Meccaniche Galletti s.r.l. della somma di Euro 35.097,32 da questa ultima reclamata a titolo di corrispettivo di un macchinario acquistato dalla prima e non pagato.

Avverso tale decreto – notificato il 10 maggio 2006 – ha proposto opposizione, innanzi al tribunale di Perugia, la Gervasi Robotica s.r.l..

Ha esposto l’opponente che era creditrice della controparte della somma di Euro 67.896,03 e che – compensato tale maggior credito con il proprio debito di 35.097,32 di cui alla presente controversia – il presidente del tribunale di Spoleto aveva emesso decreto ingiuntivo per l’importo di euro 36.097,62 in suo favore e ai danni della Officine Meccaniche Galletti s.r.l. e che controparte aveva proposto con atto 8 aprile 2006, opposizione avverso tale decreto ingiuntivo innanzi al tribunale di Spoleto.

Ritenendo la sussistenza, tra i due giudizi, identita’ di oggetto la opponente Gervasi Robotica s.r.l. ha eccepito la litispendenza ovvero la continenza tra i due giudizi.

Costituitasi in giudizio l’opposta Officine Meccaniche Galletti s.r.l. ha eccepito che non esisteva alcuna identita’ tra i due giudizi in quanto i decreti ingiuntivi ottenuti riguardavano diversi rapporti ancorche’ tra le stesse parti.

Il tribunale di Perugia ritenuta l’opportunita’ che l’eccezione sollevata dall’opponente fosse trattata in -, via preliminare rispetto al merito della controversia, con sentenza 21 luglio – 17 agosto 2009 accertata la continenza, ex art. 39 c.p.c. tra il presente giudizio e quello pendente, tra le stesse parti, innanzi al tribunale di Spoleto ha fissato il termine di 90 giorni per la riassunzione, dichiarando la nullita’ del decreto ingiuntivo opposto e disponendone di conseguenza la revoca, compensate tra le parti le spese di lite.

Avverso tale sentenza notificata il 2 settembre 2009 ha proposto regolamento di competenza la Officine Meccaniche Galletti s.r.l. con atto 13 ottobre 2009.

Resiste con note difensive Gervasi Robotica s.r.l.

Il proposto ricorso appare fondato.

A prescindere dal considerare che come pacifico i due crediti contrapposti non nascono dallo stesso contratto ma da distinti rapporti esistenti tra le stesse parti, si osserva che la giurisprudenza di questa corte e’ costante nell’affermare che anche quando trattasi di domande contrapposte che si ricollegano ad un medesimo rapporto giuridico, la continenza non sussiste quando nel giudizio avente un piu’ ampio oggetto non sia esplicitamente od implicitamente contestata la pretesa fatta valere nell’altro giudizio, come nel caso in cui il debitore ingiunto, riconoscendo il debito di cui gli e’ stato ingiunto il pagamento, ne chieda, nel giudizio di opposizione, soltanto la compensazione con il suo credito nascente dallo stesso rapporto da lui fatto valere nell’altro giudizio (Cass. 14 giugno 1999, n. 5849; Cass. 27 luglio 1988, n. 4787).

Contemporaneamente, non puo’ tacersi che l’art. 643 c.p.c., comma 3, deve interpretarsi nel senso che se la lite introdotta con la domanda di ingiunzione deve considerarsi pendente a seguito della notifica del ricorso e del decreto, gli effetti della pendenza retroagiscono al momento del deposito del ricorso (cfr. Cass., sez. un., 1 ottobre 2007, n. 20597).

Certo quanto sopra si osserva che nella specie:

– mentre nel giudizio innanzi al tribunale di Spoleto si controverte di un rapporto di collaborazione tra le due societa’, in quello innanzi al tribunale di Perugia e’ chiesto l’adempimento di un contratto di compravendita (o di appalto), i due crediti, pertanto, nascono da diversi titoli;

– nel giudizio innanzi al tribunale di Spoleto non e’ in alcun modo contestato l’an e il quantum debeatur del credito azionato innanzi al tribunale di Perugia, ma lo stesso e’ opposto in compensazione;

– nella specie entrambi i giudizi sono stati introdotti con domanda di ingiunzione e’ evidente che per accertare quale dei due sia stato promosso con precedenza deve farsi riferimento esclusivamente alla data del deposito in cancelleria delle rispettive istanze e nella specie il ricorso per decreto ingiuntivo, innanzi al tribunale di Perugia e’ del 16 marzo 2006, mentre il ricorso innanzi al tribunale di Spoleto e’ del 21 marzo 2006.

Si ritiene, pertanto, che in accoglimento del proposto ricorso la sentenza impugnata deve essere cassata con declaratoria della competenza del tribunale di Perugia”.

Il collegio condivide i motivi in fatto e diritto esposti nella relazione.

Va dichiarata conseguentemente, la competenza del tribunale di Perugia, con condanna della resistente al pagamento delle spese di questo regolamento liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte, visto l’art. 375 c.p.c. dichiara la competenza del tribunale di Perugia;

condanna la resistente Gervasi Robotica s.r.l. al pagamento delle spese di questo regolamento liquidate in Euro 200,00 per spese, oltre Euro 2.300,00 per onorari e oltre spese generali e accessori come per legge.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione sesta civile della Corte di cassazione, il 5 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2010

 

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