Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1832 del 28/01/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 1832 Anno 2014
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: MANCINO ROSSANA

ORDINANZA
sul ricorso 11525-2011 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE 80078750587 in persona del Presidente e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE
DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati MAURO
RICCI, CLEMENTINA PULLI, ANTONELLA PATTERI, giusta
procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente contro
PUNZI MARCO quale esercente la potestà sul minore Punzi
Alessandro;

– intimato –

Data pubblicazione: 28/01/2014

avverso la sentenza n. 1085/2010 della CORTE D’APPELLO di
LECCE del 16.4.2010, depositata il 23/04/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
07/11/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSANA MANCINO;
udito per il ricorrente l’Avvocato Emanuela Capannolo (per delega

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. GIUSEPPE
CORASANITI che si riporta alla relazione scritta.

Ric. 2011 n. 11525 sez. ML – ud. 07-11-2013
-2-

avv. Mauro Ricci) che si riporta agli scritti.

r.g.n. 11525/2011 INPS c/Punzi Marco, esercente la potestà sul minore Punzi Alessandro
Oggetto: indennità di frequenza; rateo 13^mensilità

Svolgimento del processo e motivi della decisione

1.

La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio del 7
novembre 2013 ai sensi dell’art. 375 c.p.c. sulla base della seguente

2

relazione redatta a norma dell’art. 380 bis c.p.c.:
“La Corte d’appello di Lecce, con sentenza depositata il 23 aprile 2010,
in accoglimento del gravame svolto da Punzi Marco, esercente la potestà
sul minore Punzi Alessandro, ha revocato la sentenza impugnata ed ha
accolto la domanda tendente ad ottenere il riconoscimento del diritto al
rateo di 13^ mensilità sull’indennità di frequenza goduta, nel periodo dal
1997 al 2005;
3. propone ricorso l’INPS affidato a due motivi, con i quali censura la
decisione impugnata per violazione dell’art. 1 e ss. della legge n.289 del
1990, stante la mancata previsione

ex lege della corresponsione

dell’indennità in questione per tredici mensilità, e per vizio di
motivazione;
4. l’intimato non ha resistito;
5. il ricorso è manifestamente fondato giacché la decisione della Corte
territoriale si discosta dal principio più volte ribadito da questa Corte,
secondo cui “Il diritto all’indennità mensile di frequenza per il minore
invalido riconosciuto dalla L. n. 289 del 1990, art. 1 nel caso di
frequentazione continuativa o periodica di centri ospedalieri, è attribuito
– giusto il limite espressamente previsto dalla stessa L. n. 289 del 1990,
art. 2, commi 3 e 4 – per i soli mesi di reale durata del trattamento
(riabilitativo o terapeutico) o del corso e, comunque, per i soli periodi in
cui risulti soddisfatto il requisito della frequenza. Va escluso,
conseguentemente, il diritto a esigere una tredicesima mensilità
dell’indennità, restando eventuale anche il diritto a percepirne dodici” (v.,

ex multis, Cass.nn. 3585/2012; 5716/2010; 5553/2010; 1842/2009;
8167/2009; 4839/2009; 16329/2008)”.

1
rgn. 11525 I 2011

6.

Sono seguite le rituali comunicazione e notifica della suddetta relazione,
unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in Camera di
consiglio.
Il Collegio condivide il contenuto della relazione tenuto conto che la
questione, reiteratamente affrontata dalla giurisprudenza di legittimità, è
stata decisa dalla Corte territoriale in modo difforme dal principio
costantemente affermato ed ora ribadito secondo cui: “L’indennità di

condizioni stabilite dall’art. 1 della legge n. 289 del 1990 va concessa per i
soli mesi di reale durata del trattamento riabilitativo o terapeutico o del
corso e, comunque, per i soli periodi in cui risulti soddisfatto il requisito
della frequenza; conseguentemente va escluso il diritto ad esigere una
tredicesima mensilità dell’indennità, restando eventuale anche il diritto a
percepirne dodici”.
8. Il ricorso va, pertanto, accolto e la sentenza impugnata va cassata, con
decisione nel merito di rigetto della domanda di cui al ricorso
introduttivo.
9.

L’iniziale contrasto di giurisprudenza giustifica la compensazione delle
spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo
nel merito, rigetta la domanda di cui al ricorso introduttivo. Compensa le
spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma il 7 novembre 2013

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

frequenza in favore di minori di anni diciotto che si trovino nelle

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA