Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1832 del 27/01/2020

Cassazione civile sez. VI, 27/01/2020, (ud. 08/10/2019, dep. 27/01/2020), n.1832

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16557-2018 proposto da:

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI – UFFICIO PROVINCIALE

DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE DI ROVIGO, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrenti –

contro

G.A., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dagli avvocati ANGELA MARESCOTTI, GIAN PIETRO DALL’ARA;

– controricorrente –

contro

V.M.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 442/2017 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 23/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’08/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

ESPOSITO LUCIA.

Fatto

RILEVATO

CHE:

La Corte d’appello di Venezia, in riforma della sentenza di primo grado, accertava il demansionamento di G.A., dipendente del Ministero per il periodo 18 aprile 2005 – 11 gennaio 2010, in procedimento nei confronti del Ministero e della direttrice dell’ufficio provinciale motorizzazione V.M.L., condannando il Ministero al risarcimento dei danni per violazione del combinato disposto degli art. 2103 c.c. e T.U. 165 del 2001, art. 52;

avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il Ministero sulla base di due motivi;

resiste con controricorso G.A.;

la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

Con il primo motivo il Ministero deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, violazione o falsa applicazione dell’art. 434 c.p.c. e, in relazione all’art. 360 c.p.c, comma 1, n. 4, nullità della sentenza per non aver dichiarato l’inammissibilità dell’appello, che non risultava rispettoso dei contenuti indicati dalla predetta norma;

il rilievo è privo di fondamento, perchè la Corte territoriale ha dato conto del rispetto nell’atto d’appello dei criteri di specificità indicati da Cass. n. 27199 del 16/11/2017, consentendo l’atto “di comprendere le ragioni in fatto e in diritto a sostegno dello stesso formulate”;

con il secondo motivo il Ministero deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e n. 4, violazione e falsa applicazione di norme del CCNL, violazione dell’art. 112 c.p.c. con riferimento all’effetto devolutivo del petitum dell’appello e violazione dell’art. 2697 c.c. con riferimento al principio dell’onere della prova, osservando che la Corte fonda la decisione di parziale accoglimento del gravame su norme del contratto collettivo che parte appellante non ha mai avuto cura di produrre in giudizio e che la mancata indicazione specifica dell’inquadramento della G. costituisce un errore di fondo dell’argomentazione che ha condotto la Corte a sancire l’illegittimo demansionamento, così determinando sia una falsa applicazione di una norma di diritto, sia un vizio di ultrapetizione, sia una violazione dell’art. 2697 c.c.;

la censura, quanto al profilo inerente alla mancata produzione del contratto collettivo, è infondata, poichè nel caso di un contratto collettivo nazionale del pubblico impiego non valgono le regole che lo rendono conoscibile solo ad iniziativa delle parti e le regole processuali sulla distribuzione dell’onere della prova e sul contraddittorio, valendo, piuttosto, la regola generale iura novit curia (ex plurimis Cass. n. 6394 del 05/03/2019);

in ordine al secondo profilo, la censura, fondata sulla presunta mancata indicazione specifica dell’inquadramento della dipendente e sull’asserito vizio argomentativo derivatone, pur prospettata in termini di violazione di legge e, specificamente, di violazione dell’onere della prova, investe in realtà la motivazione della Corte ed è, pertanto, sindacabile in sede di legittimità nei ristretti limiti segnati dall’art. 360 c.p.c., n. 5, mentre, quanto all’onere della prova, vale il principio espresso da Cass. n. 13395 del 29/05/2018: “La violazione del precetto di cui all’art. 2697 c.c., censurabile per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, è configurabile soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (sindacabile, quest’ultima, in sede di legittimità, entro i ristretti limiti del “nuovo” art. 360 c.p.c., n. 5)”;

in base alle svolte argomentazioni il ricorso va rigettato, con liquidazione delle spese secondo soccombenza;

non ricorrono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis (Cass. n. 1778 del 29/01/2016 “Nei casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, l’obbligo di versare, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non può trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo”).

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 8 ottobre 2019.

Depositato in cancelleria il 27 gennaio 2020

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