Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1832 del 25/01/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1832 Anno 2018
Presidente: FRASCA RAFFAELE
Relatore: OLIVIERI STEFANO

ORDINANZA
sul ricorso 5926-2016 proposto da:
GIACOMELLI ALESSANDRO, PAOLINI FRANCESCA, elettivamente domiciliato in
ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II n.18, presso lo studio dell’avvocato
GIAN MARCO GREZ, rappresentati e difesi congiuntamente e disgiuntamente,
dagli avvocati PAOLO PECCHIOLI, NICCOLO’ PECCHIOLI;
– ricorrenti contro
ANAS S.P.A.- società con socio unico(P.I.02133681003), in persona del
responsabile della Direzione Legale e Societario e institore di ANAS s.p.a.,
elettivamente domiciliata in ROMA piazza Cavour presso la Cancelleria della

RG n. 5926/2016
ric. Giacomelli Alessandro+lc/ANAS s.p.a.

‘111411 est.
Stefan. elivieri

Data pubblicazione: 25/01/2018

Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato CRISTIANO
CALUSSI;
– con troricorrente –

avverso la sentenza n. 1269/2015 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata
del 20/07/2017 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI.

IL COLLEGIO
Premesso

che la Corte d’appello di Firenze, con sentenza 6.7.2015 n. 1269, ha
rigettato l’appello proposto da Alessandro Giacomelli e Francesca Paolini
avverso la sentenza del Tribunale di Firenze n. 2387/2008 che aveva
parzialmente accolto la domanda dei predetti, condannando l’ANAS s.p.a.
al risarcimento dei danni, relativi al dissesto dell’edificio di loro proprietà,
determinati dalle vibrazioni cagionate dall’intenso e continuo traffico
veicolare sulla superstrada Firenze-Empoli costruita nelle immediate
adiacenze dell’immobile, respingendo invece la domanda risarcitoria
fondata sull’allegato inquinamento acustico

che la sentenza di appello è stata ritualmente impugnata dal Giacomelli e
dalla Paolini con ricorso per cassazione, affidato a due motivi, notificato
ad ANAS s.p.a. presso il difensore domiciliatario con atto consegnato in
data 29.2.2006

che la società intimata non ha svolto difese

che i ricorrenti hanno depositato memoria illustrativa ex art. 380 bis
c.p.c.
Ritenuto
2

RG n. 5926/20 6
ric. Giacomelli Alessandro+ I c/ANAS s.p.a.

Co est.
Stefano Oliv ieri

depositata il 06/07/2015;

Il ricorso è inammissibile in quanto non investe con nessuno dei due motivi
la “ratio decidendi” della sentenza impugnata.
La Corte territoriale ha infatti rigettato l’atto di appello sulle seguenti
premesse:
a) con l’atto introduttivo del giudizio di primo grado i comproprietari

specifica diretta a ripristinare l’edificio ammalorato e ad eliminare
l’inquinamento acustico; 2-domanda subordinata di risarcimento danni
da liquidarsi per equivalente; 3-domanda di risarcimento danni “per la
ridotta qualità abitativa e per le spese sostenute”
b) alla udienza di precisazione delle conclusioni gli attori avevano coltivato
esclusivamente la domanda di condanna al risarcimento dei danni per
equivalente derivanti da illecito ex art. 2043 c.c. (domanda accolta dal
Tribunale nella misura indicata nella c.t.u. pari ad C 66.500,00)
rinunciando alle altre domande formulate in citazione
c) con i motivi di gravame i proprietari volevano inammissibilmente
ricomprendere nella originaria domanda risarcitoria per responsabilità
extracontrattuale ex art. 2043 c.c., anche la distinta domanda di
“riconoscimento dell’indennizzo” ex art. 46 legge 25 giugno 1865 n.
2359, mentre tra le due domande non sussisteva alcun nesso di
continenza dovendo ritenersi del tutto diversi la “causa petendi” (atto
illecito; atto legittimo) ed il “petitum” (ristoro integrale; indennizzo)
d) non era possibile “interpretare” il contenuto dell’atto di citazione
riconoscendo implicitamente proposta anche la domanda “indennitaria”,
in quanto: 1-inequivoca era la “pretesa risarcitoria” avanzata dagli attori
espressamente ai sensi dell’art. 2043 c.c., sia nell’atto di citazione che
nelle precisate conclusioni; 2-alcun riferimento a “pretese indennitarie”
era contenuto nell’atto di citazione, né nelle precisate conclusioni,
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RG n. 5926/2016
ric. Giacomelli Alessandro+lc/ANAS s.p.a.

t.
Stefano livieri

dell’edificio avevano formulato 1-domanda di risarcimento in forma

mentre inutilizzabile -oltre che tardivo in quanto formulato soltanto nella
comparsa conclusionale- era il richiamo all’art. 844 c.c. cui gli attori
avevano, peraltro, fatto riferimento esclusivamente in funzione della
tutela risarcitoria aquiliana
e) ove in ipotesi gli attori avessero esercitato l’azione di condanna al

soccombenti in grado di appello, non avendo investito con i motivi di
gravame la statuizione della sentenza del primo giudice secondo cui
alcun ulteriore diritto poteva ad essi riconoscersi “perché al momento
della edificazione dell’opera pubblica essi non erano ancora proprietari
del fondo”
f) in ogni caso dalla esecuzione dell’opera pubblica poteva derivare soltanto
un diritto all’indennizzo ex art. 46 legge n. 2359/1865, nella specie non
richiesto dal Giacomelli e dalla Paolini.
Nessuno dei due motivi di ricorso per cassazione, con i quali i ricorrenti
deducono pletoricamente la violazione del principio di proporzionalità ex art.
844 c.c., la violazione dell’art. 2043 c.c. e dell’art. 46 legge n. 2359/1865 e
dell’art. 44 Dpr 8.6.2001 n. 327 (primo motivo), nonché la violazione degli
artt. 2, 3 e 42 Cost., dell’art. 1 Protocollo n. 1 CEDU e della norma interposta
ex art. 117col Cost. (secondo motivo), viene a censurare la sentenza di
appello in punto di qualificazione della domanda o di interpretazione del
contenuto dell’atto di citazione, né tanto meno in punto di formazione del
giudicato interno sulla non spettanza di “ulteriori ristori” del danno (essendo
stato acquistato l’immobile dopo la esecuzione dell’opera pubblica), non
essendo idoneo, pertanto, il ricorso ad evidenziare la asserita discrasia tra la
“ratio decidendi” della sentenza impugnata (nella specie la non riconducibilità
della pretesa indennitaria ex art. 46 legge espr. ed ex art. 844 comma 2 c.c.

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RG n. 5926/2016
ric. Giacomelli Alessandro+ I c/ANAS s.p.a.

Stefan

st.
livieri

pagamento dell’indennizzo, sul punto sarebbero, comunque, rimasti

nello schema dell’illecito aquiliano) ed il principio di diritto posto a fondamento
della decisione invocata.
D’altro canto si deve rilevare che, prima ancora del rilevato mancato
assolvimento al requisito di specificità prescritto ai fini della ammissibilità ex
art. 366co1 n. 4 c.p.c., il ricorso non assolve al requisito di completezza

trascrivere il contenuto saliente dell’atto di citazione, del verbale di udienza in
cui sono state precisate le conclusioni, dei motivi di gravame proposti avverso
la decisione di prime cure. Il ricorso non rispetta, pertanto, il requisito
della esposizione sommaria dei fatti, prescritto a pena di inammissibilità del
ricorso per cassazione dall’art. 366, primo comma n. 3, cod. proc. civ., che,
essendo considerato dalla norma come uno specifico requisito di contenutoforma del ricorso, deve consistere in una esposizione che deve garantire alla
Corte di cassazione, di avere una chiara e completa cognizione del fatto
sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza
dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa
sentenza impugnata (Cass. sez. un. n. 11653 del 2006):

a tal fine è

necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non
analitico o particolareggiato, l’indicazione sommaria delle reciproche pretese
delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno
giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in
relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale
nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in
diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle
parti in appello, ed in fine del tenore della sentenza impugnata.
Quanto poi alla “ulteriore” affermazione della sentenza di appello -secondo
cui le immissioni derivanti da realizzazione di opera pubblica ricadrebbero nella
disciplina dell’art. 46 legge n. 2359/1865 e non anche dell’art. 2043 c.c.- nei
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RG n. 5926/2016
ric. Giacomelli Alessandro+ I c/ANAS s.p.a.

Con est.
Stefan Olivieri

espositiva ex art. 366co1 n. 3 e n. 6 c.p.c., avendo omesso i ricorrenti di

confronti della quale soltanto parrebbero unicamente diretti gli argomenti svolti
nei motivi di ricorso, è appena il caso di osservare che difetta del tutto
qualsiasi descrizione del presupposto di fatto richiesto per l’accesso alla tutela
risarcitoria, e cioè il superamento della soglia di normale tollerabilità (art. 844
c.c.) delle immissioni sonore, atteso che nel breve stralcio della c.t.u., riportato

dal traffico non può essere definito tipico della zona e che la autostrada
costituisce una “sorgente disturbante” tale da determinare una differenza tra il
“rumore ambientale” ed il “rumore di fondo”, senza tuttavia indicare se detta
differenza travalichi la normale tollerabilità.
In difetto dei suddetti requisiti prescritti dall’art. 366 c.p.c. il ricorso va
dichiarato inammissibile, con conseguente condanna alla rifusione delle spese
di lite.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna i ricorrenti al pagamento in favore della controricorrente, delle spese
del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle
spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro
200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del Dpr 30 maggio 2002 n. 115, inserito
dall’art. 1 comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei
presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del
comma 1-bis, dello stesso articolo 13 .
Così deciso in Roma il 20/07 /2017

alle pag. 5 e 6 del ricorso, viene evidenziato soltanto che il rumore prodotto

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