Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18319 del 31/07/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 18319 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: PICCIALLI LUIGI

ORDINANZA
sul ricorso 26349-2011 proposto da:
MANGIONE FRANCESCO MNGFNC80E12G273C, elettivamente
domiciliato in ROMA, PIAZZA DEL FANTE 2, presso lo studio
dell’avvocato PALMERI GIOVANNI, rappresentato e difeso
dall’avvocato MANGIONE SALVATORE giusta procura alle liti per
atto Notaio Renato Caruso di Palermo del 28/10/2011, rep. n. 57655
allegata in atti;

– ricorrente contro
COMUNE DI MILANO, in persona del Sindaco pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE MARZIO 3,
presso lo studio dell’avvocato IZZO RAFFAELE, che lo rappresenta
e difende unitamente agli avvocati MARIAROSARIA AUTIERI

Data pubblicazione: 31/07/2013

SURANO MARIA RITA, FRASCHINI ANTONELLA giusta
procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente nonché contro

– intimata avverso la sentenza n. 10316/2010 del TRIBUNALE di MILANO del
25/07/2010, depositata il 26/08/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
06/06/2013 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI PICCIALLI;
è presente il P.G. in persona del Dott. SERGIO DEL CORE.

Ric. 2011 n. 26349 sez. M2 – ud. 06-06-2013
-2-

SERIT SICILIA SPA;

r.g. n 26349.11

FATTO E DIRITTO
“Con il ricorso in esame Francesco Mangione impugna, con unico motivo deducente
violazione e falsa applicazione degli arti. 7 L. 890/82,139 c.p.c,omessa,insufficiente e

rigettato il suo appello avverso quella n. 25166/07 del locale Giudice di Pace, con la quale
era stata respinta (sia pur riducendo gli importi ) la sua opposizione avverso due cartelle
esattoriali emesse per il pagamento di sanzioni amministrative di cui a n. 34 verbali non
opposti,elevati dalla polizia municipale del Comune di Milano per violazioni stradali.
Resiste con controricorso il suddetto Comune;non ha svolto attività difensiva la società
esattrice SERIT Sicilia s.p.a.
Lamenta il ricorrente che i giudici di merito avrebbero erroneamente escluso la nullità delle
notificazioni a mezzo del servizio postale di 33 verbali (sul rimanente, notificato a mani
proprie del destinatario non vi è questione),ravvisando la non necessità degli adempimenti
precedenti (ricerca del destinatario, di persone conviventi o addette alla casa,etc.) e
successivi (invio di una ulteriore lettera raccomandata di conferma) alla consegne dei
plichi,avvenute a mani del portiere dello stabile della propria abitazione,sul
presupposto, contrario tuttavia al comune dato testuale degli avvisi di ricevimento, così
come predisposti e compilati, secondo cui il suddetto sarebbe stato un soggetto
specificamente incaricato alla ricezione degli atti in assenza del destinatario.
Il relatore ritiene che il ricorso si palesi non meritevole di accoglimento.
Pur disattendendosi l’eccezione di inammissibilità,sollevata in controricorso,per assunta
tardività dell ‘impugnazione in relazione al termine di cui all’art. 327 c.p.c.,che in
considerazione della duplice sospensione feriale (sentenza pubblicata il 26.8.10, ricorso

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contraddittoria motivazione, la sentenza in epigrafe, con la quale il Tribunale di Milano ha

consegnato per la notifica all’UNEP di Roma il 31.10.11, esattamente nell’ultimo giorno
utile), deve rilevarsi, in via gradata:
a) che l’opposizione alle cartelle esattoriali, deducente come

nella specie soltanto l’invalidità

dei titoli esecutivi (verbali invalidamente notificatz),integrando, per costante giurisprudenza

costituisce equipollente) ex art. 615 co 2 c.p.c. (v. tra le altre nn.
8704/11,24733/11,21793/10,9180/06), era soggetta al relativo regime processuale, anche
impugnatorio, con conseguente inappellabilità della sentenza di primo grado,ai sensi
dell’art. 616 u.p. c.p.c.,nel testo ratione temporis applicabile alla presente controversia;
b) ove il collegio ritenga che l’appello avrebbe potuto essere proposto, il duplice motivo di
ricorso dovrebbe,comunque,rigettarsi,non

evidenziando violazioni delle norme sul

procedimento notificatorio,ma risolvendosi nella deduzione di censure di puro merito;
premesso, infatti, che la verifica delle modalità di notifica dei verbali, attenendo alla fase
amministrativa della vicenda, integra un accertamento di fatto riservato al giudice di
merito, che non può pertanto essere rinnovato da questa Corte (il cui accesso diretto è
limitato ai soli atti del processo civile, nel caso di denuncia di vizi ex art. 360 n. 4 c.p.c),deve
rilevarsi che il dedotto errore di lettura del dato testuale degli avvisi di ricevimento,che
sarebbe consistito nell’aver ritenuto il “portiere” incluso tra i soggetti specificamente
abilitati o delegati alla ricezione in luogo del destinatario assente, si risolve nella denuncia
di vizio a carattere revocatorio, deducibile con l’appropriato rimedio di cui all’art. 395 n. 4
c.p.c. e non ex art. 360 nn. 3 e/o 5 c.p.c;
c) peraltro, nel caso in cui il portiere dello stabile figuri quale addetto alla ricezione, la
giurisprudenza di legittimità ravvisa una presunzione, sia pure iuris tantum, di sussistenza di
siffatto incarico, comportante l’onere, a carico di chi sostenga il contrario, di fornire la

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di questa Corte, un’opposizione all’esecuzione ( o meglio a precetto, di cui la cartella

relativa prova (v. nn. 1491/00,24798705,6602/09);ma nella specie tale prova non è stata
fornita, essendosi il ricorrente limitato a meri rilievi formali.
Si propone, conclusivamente, in via principale, cassarsi senza rinvio la sentenza impugnata e,
pronunziando ex art. 384 co. 2 u.p. c.p.c. sull’appello,dichiararlo inammissibile, in subordine

Roma 27 novembre 2012

Gt

Tano premesso,i1 collegio,rilevato che alla sopra trascritta relazione non hanno fatto seguito
osservazioni delle parti (neppure comparse in udienza) o del P.G.,ritiene che il ricorso debba
essere dichiarato inammissibile.
Per quanto attiene all’appellabilità della sentenza di primo grado, deve ritenersi che il
mancato rilievo,delle parti o del giudice,della relativa questione,ne comporti la non
rilevabilità di ufficio in questa sede,costituendo l’ammissibilità del gravame un presupposto
implicito della decisione,reiettiva nel merito,adottata da giudice di appello,con conseguente
giudicato interno al riguardo.
Concorda,invece,i1 collegio sulla natura revocatoria o,comunque,di merito,delle censure
proposte dal ricorrente,per quanto attiene alla lettura ed interpretazione delle relazioni di
notifica postale,che in quanto non proponibili nella presente sede (in cui non vi possibilità di
accesso diretto agli atti della fase amministrativa della controversia) comportano
l’inammissibilità del ricorso.
Tenuto conto,infine,della non univocità giurisprudenziale sulle tematiche proposte dal
ricorrente,con riferimento alle contestate modalità delle notificazioni in questione,si ritiene
equo compensare le spese del giudizio.
P. Q. M
La Corte dichiara il ricorso inammissibile ed interamtte compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Roma il 6 giugno 2013
DEPOSITATO IN CANCELLERR

IL PRESID TE

rigettarsi il ricorso.

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