Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18319 del 03/09/2020

Cassazione civile sez. II, 03/09/2020, (ud. 27/02/2020, dep. 03/09/2020), n.18319

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21110-2019 proposto da:

J.A., rappresentato e difeso dall’Avvocato MONICA GONZO, ed

elettivamente domiciliato presso la Cancelleria della Corte di

Cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO dell’INTERNO, in persona del Ministro pro-tempore,

rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso i cui uffici in ROMA, VIA dei PORTOGHESI 12 è

domiciliato;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1542/2019 della CORTE d’APPELLO di MILANO

depositata il 4/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/02/2020 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

J.A., cittadino del (OMISSIS), impugnava il provvedimento della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Milano, chiedendo il riconoscimento dello status di rifugiato o, in subordine, il riconoscimento della protezione sussidiaria o, in estremo subordine, la concessione di un permesso di soggiorno per motivi umanitari.

J.A. dichiarava di essersi allontanato dal suo paese d’origine a causa delle incomprensioni con la propria famiglia, sorte in seguito alla sua conversione al Cristianesimo.

Con ordinanza del 4.7.2017 il Tribunale di Milano rigettava il ricorso.

Avverso detta ordinanza proponeva impugnazione J.A. reiterando le domande proposte nel precedente grado di giudizio.

Il MINISTERO dell’INTERNO si costituiva chiedendo di respingersi l’appello anche il P.M. concludeva per il rigetto.

Con sentenza n. 1542/2019, depositata in data 4.4.2019, la Corte d’Appello di Milano rigettava il ricorso.

Secondo la Corte d’Appello il quadro persecutorio rappresentato dal richiedente asilo, già vagliato criticamente dalla Commissione Territoriale e poi dal Tribunale, oltre che incoerente e comunque privo di riscontri, era scarsamente attuale in quanto l’appellante si era più volte contraddetto su circostanze importanti, quali le persone e i motivi che lo avevano indotto a convertirsi al cattolicesimo e poi le persone del suo gruppo familiare che lo avrebbero minacciato di morte. Pertanto, non era credibile il timore del richiedente di poter subire persecuzioni, in caso di rimpatrio, connesse al suo credo religioso: in realtà, il vero motivo del suo sbarco in Italia era quello economico di ricercare un lavoro.

Sulla base di tale motivo, l’appello veniva rigettato sia con riferimento al riconoscimento dello status di rifugiato sia con riferimento alla richiesta di protezione sussidiaria. La Corte d’Appello rilevava che la situazione del paese d’origine non fosse tale da doversi ritenere la sussistenza di una violenza indiscriminata, la quale comunque non era alla base delle istanze del richiedente, il quale affermava di essere oggetto di atti persecutori per il motivo specifico della sua presunta conversione al cattolicesimo.

Inoltre, secondo la Corte di merito non poteva trovare accoglimento neppure la domanda di concessione del permesso per motivi umanitari, in quanto nella fattispecie non appariva sussistere quella situazione di “particolare vulnerabilità” che la giurisprudenza maggioritaria richiede per il suo riconoscimento. Viceversa, l’appellante evidenziava il positivo processo d’integrazione intrapreso (dimostrato dalle buste paga relative a un contratto a tempo indeterminato regolarmente registrato ed a documentate attività di volontariato), e la situazione di grave difficoltà economica e personale, cui lo esporrebbe il rientro nel paese d’origine, dove non potrebbe condurre una vita decorosa.

Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione J.A. sulla base di tre motivi, illustrati da memoria; resiste il Ministero dell’Interno con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. – Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la “Violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5”, per la parte in cui la Corte d’appello ha rigettato la domanda di protezione sussidiaria, ritenendola subordinata alla prova di un coinvolgimento personale del ricorrente e senza fornire alcuna puntuale indicazione circa le fonti informative utilizzate al fine di accertare la situazione generale esistente nel paese di origine del ricorrente.

1.2. – Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la “”Violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e art. 32 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5”, per la parte in cui la Corte distrettuale ha rigettato la domanda di concessione di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, senza tener conto dei principi relativi alla irrilevanza di prova sul coinvolgimento personale del richiedente e alla necessità di fornire una puntuale indicazione circa le fonti informative utilizzate al fine di accertare la situazione generale nel Paese di origine del ricorrente.

1.3. – Con il terzo motivo, il ricorrente denuncia la “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2 Cost., del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e art. 32, del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5”, per la parte in cui la Corte d’appello, nonostante la dimostrata integrazione sociale e lavorativa del richiedente nel nostro Paese, ha rigettato la domanda di concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, senza compiere alcun esame specifico ed attuale della situazione soggettiva ed oggettiva del ricorrente nel suo Paese di origine, così precludendosi il giudizio comparativo, prescritto anche da Cass. n. 4455 del 2018, necessario al fine di verificare la sussistenza di una situazione di particolare vulnerabilità.

2. – Il primo motivo è inammissibile.

2.1. – Questa Corte ha chiarito che “in materia di protezione internazionale, l’accertamento del giudice di merito (che, nella specie, in quanto sorretto da adeguata e logica motivazione, è sottratto al sindacato di legittimità, anche perchè immune dalle censure sollevate dal ricorrente, che sostanzialmente si limita a prospettare una diversa ricostruzione delle vicende che hanno dato luogo alla presente controversia) deve innanzi tutto avere ad oggetto la credibilità soggettiva della versione del richiedente circa l’esposizione a rischio grave alla vita o alla persona”, cosicchè “qualora le dichiarazioni siano giudicate inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 non occorre procedere ad un approfondimento istruttorio officioso circa la prospettata situazione persecutoria nel Paese di origine, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori” (Cass. n. 16925 del 2018; cfr. Cass. n. 30113 del 2018).

Come precisato, inoltre, da questa Corte (Cass. n. 14006 del 2018) con riguardo alla protezione sussidiaria dello straniero, prevista dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), “l’ipotesi della minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale implica o una contestualizzazione della minaccia suddetta, in rapporto alla situazione soggettiva del richiedente, laddove il medesimo sia in grado di dimostrare di poter essere colpito in modo specifico, in ragione della sua situazione personale, ovvero la dimostrazione dell’esistenza di un conflitto armato interno nel Paese o nella regione, caratterizzato dal ricorso ad una violenza indiscriminata, che raggiunga un livello talmente elevato da far sussistere fondati motivi per ritenere che un civile, rientrato nel paese in questione o, se del caso, nella regione in questione, correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di subire detta minaccia”.

Nel ricorso, viceversa non si spiegano le ragioni per le quali, nello specifico, sussisterebbero i presupposti per il riconoscimento della tutela in favore del ricorrente, limitandosi il ricorrente a riferire del rischio in caso di suo rientro nel paese d’origine, potendo egli subire persecuzioni a sfondo religioso, laddove la Corte distrettuale ha ritenuto pacifico il motivo strettamente economico della richiesta di protezione.

La parte ricorrente mira, insomma, del tutto inammissibilmente, a confutare le valutazioni di merito operate dalla Corte distrettuale, tra e quali quella relativa alla sua inattendibilità, tenuto conto che il riconoscimento della protezione sussidiaria, cui il motivo sostanzialmente si riferisce, presuppone che il richiedente rappresenti una condizione, che, pur derivante dalla situazione generale del paese, sia, comunque, a lui riferibile e sia caratterizzata da una personale e diretta esposizione al rischio di un danno grave, quale individuato dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14.

3. – Il secondo ed il terzo motivo, in quanto strettamente connessi, vanno congiutamente decisi. Essi sono inammissibili.

3.1. – Questa Corte ha chiarito (Cass. n. 4455 del 2018) che “in materia di protezione umanitaria, il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia, deve fondarsi su una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza”.

Ora, la Corte d’appello ha ritenuto insussistente una situazione di vulnerabilità personale, meritevole di tutela, del richiedente il permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, essendosi lo stesso limitato a riferire di una situazione personale di rischio di subire non meglio precisate persecuzioni a sfondo religioso. La genericità del racconto del ricorrente, collegato a vicende generate nel passato, rimaste prive di elementi di riscontro, ha giustificato la pronuncia.

Tale giudizio è sorretto da una valutazione di totale inattendibilità di quanto dedotto, che, essendo anch’essa adeguatamente motivata, non è censurabile in questa sede, implicando accertamenti di merito che sono per loro natura estranei allo scrutinio di legittimità (Cass. n. 2858 del 2018). Laddove, poi, la Corte di merito ha significativamente rilevato che nulla di specifico (salvo il profilo lavorativo) il richiedente avesse dedotto, se non il diverso livello delle condizioni di vita del proprio Paese di origine, che non integra appunto una situazione di personale vulnerabilità.

4. – Il ricorso è dunque inammissibile. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Va emessa la dichiarazione ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 2.100,00, a titolo di compensi, oltre eventuali spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 30 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 settembre 2020

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