Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18318 del 19/09/2016


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Cassazione civile sez. lav., 19/09/2016, (ud. 09/06/2016, dep. 19/09/2016), n.18318

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente –

Dott. VENUTI Pietro – Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3653/2014 proposto da:

P.G., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA DI PIETRA 26, presso lo studio dell’avvocato DANIELA

JOUVENAL, rappresentata e difesa dall’avvocato NADIA SPALLITTA,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

FONDAZIONE TEATRO MASSIMO, C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

MONTE. ZERTO 25, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO ERRANTE,

rappresentata e difesa dall’avvocato ROBERTO CROCE, giusta delega in

atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1851/2013 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 01/08/2013 R.G.N. 2557/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/06/2016 dal Consigliere Don. MATILDE LORITO;

udito l’Avvocato SPALLITTA NADIA;

udito l’Avvocato ERRANTE MASSIMO per delega avvocato CROCE ROBERTO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso, in subordine rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Palermo, con sentenza n. 2420/2012 respingeva la domanda proposta nei confronti della Fondazione Teatro Massimo da P.G. – inquadrata nel livello 3^ b c.c.n.l. di settore con mansioni di sarta – intesa a conseguire la declaratoria di illegittimità del licenziamento per giusta causa intimato il (OMISSIS) e la reintegra nel posto di lavoro, oltre al risarcimento del danno L. n. 300 del 1970, ex art. 18, nella versione di testo applicabile ratione temporis.

Detta pronuncia veniva parzialmente riformata dalla Corte d’Appello palermitana che, ritenuto il recesso sorretto da giustificato motivo soggettivo, condannava la Fondazione Teatro Massimo alla corresponsione, in favore della lavoratrice, dell’indennità sostitutiva del preavviso nella misura contrattualmente prevista.

Nel pervenire a tali conclusioni la Corte distrettuale, in estrema sintesi, osservava che l’espletata attività istruttoria aveva smentito la tesi accreditata dalla lavoratrice secondo cui i compiti a lei assegnati – e consistiti nella assistenza agli artisti nella attività di vestizione, in occasione di nove spettacoli allestiti nel mese di aprile 2010 – comportassero un prolungato stazionamento in posizione eretta, elemento questo, ritenuto dalla ricorrente incompatibile con il proprio stato di salute.

Argomentava, quindi, il giudice dell’impugnazione in ordine alla obiettiva sussistenza dell’inadempimento alle obbligazioni nascenti dal rapporto di lavoro che riteneva, peraltro, in considerazione dell’intensità dell’elemento soggettivo che lo sorreggeva, inidoneo a ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario sotteso, in guisa tale da non consentire la prosecuzione anche in via provvisoria del rapporto stesso. Sussumeva, quindi, la fattispecie, nell’ambito del giustificato motivo soggettivo di licenziamento.

Per la cassazione di tale decisione ricorre la lavoratrice con due motivi. Resiste con controricorso la parte intimata.

Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 116 c.p.c. e art. 132 c.p.c., nonchè motivazione insufficiente, illogica e contraddittoria in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Deduce che, dal complessivo quadro istruttorio delineato in prime cure, era emerso come il personale addetto alla vestizione degli artisti, stazionasse in posizione eretta per un periodo prolungato nel tempo (due ore consecutive prima dell’inizio dell’opera, per circa sessanta minuti durante gli intervalli e per ulteriori due ore a fine spettacolo), sotto tale profilo palesandosi l’insufficienza dell’iter argomentativo e logico seguito dai giudici dell’impugnazione, che di tali obiettività non avevano tenuto conto.

Aggiunge, quindi, la ricorrente, che la pronuncia impugnata si connota di un’ulteriore omissione, non avendo analizzato il rapporto di lavoro inter partes anche alla luce dei principi di cui all’art. 2087 c.c., e non avendo tenuto conto dell’effettivo contenuto delle mansioni a lei ascritte in conformità ai dettami del contratto collettivo di settore, non potendo ritenersi che nella professionalità connessa a dette mansioni, di natura squisitamente sartoriale, potessero rientrare le ulteriori incombenze di costumista addetta alla vestizione degli artisti. Lamenta, infine, che, di conseguenza, risulterebbe violato il principio di proporzionalità del licenziamento rispetto alla mancanza addebitata, e che sul punto il giudice della impugnazione avrebbe omesso ogni pronuncia.

La censura presenta plurimi concorrenti profili di inammissibilità.

Essa non appare, in primis, rispettosa dei dettami sanciti dall’art. 360, n. 5, come novellato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, applicabile alla fattispecie ratione temporis.

Nella interpretazione resa dai recenti arresti delle sezioni unite di questa Corte, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi (vedi Cass. S.U. 7 aprile 2014 n. 8053), la disposizione va letta in un’ottica di riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione.

Scompare, quindi, nella condivisibile opinione espressa dalla Corte, il controllo sulla motivazione con riferimento al parametro della sufficienza, ma resta quello sull’esistenza (sotto il profilo dell’assoluta omissione o della mera apparenza) e sulla coerenza (sotto il profilo della irriducibile contraddittorietà e dell’illogicità manifesta) della motivazione, ossia con riferimento a quei parametri che determinano la conversione del vizio di motivazione in vizio di violazione di legge, sempre che il vizio emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata.

Il controllo previsto dal nuovo n. 5) dell’art. 360 c.p.c., concerne, quindi, l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione e abbia carattere decisivo.

L’omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, non integra l’omesso esame circa un fatto decisivo previsto dalla norma, quando il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti.

Applicando i suddetti principi alla fattispecie qui scrutinata, non può prescindersi dal rilievo che tramite la articolata censura, la parte ricorrente, contravvenendo ai detti principi, sollecita un’inammissibile rivalutazione dei dati istruttori acquisiti in giudizio, esaustivamente esaminate dalla Corte territoriale, auspicandone un’interpretazione a sè più favorevole, non ammissibile nella presente sede di legittimità.

Non va sottaciuto che lo specifico l’iter motivazionale seguito dai giudici dell’impugnazione non risponde ai requisiti dell’assoluta omissione, della mera apparenza ovvero della irriducibile contraddittorietà e dell’illogicità manifesta, che avrebbero potuto giustificare l’esercizio del sindacato di legittimità.

La fattispecie concreta è stata, infatti, oggetto di approfondita disamina da parte della Corte territoriale che – come riferito nello storico di lite – facendo leva sulla disamina dei dati istruttori di natura testimoniale acquisiti in atti, è pervenuta all’accertamento che le mansioni ascritte alla ricorrente, di vestizione degli artisti e, segnatamente, delle masse artistiche (quale il coro) comportavano uno stazionamento in posizione eretta per periodi non prolungati giacche, una volta completata l’incombenza, la lavoratrice poteva rimanere seduta fino alla successiva prestazione.

Si tratta di accertamento in fatto che, in quanto congruo e completo, resiste alla censura all’esame.

Sotto altro versante va rimarcato che la doglianza presenta innegabili profili di novità laddove stigmatizza la sentenza impugnata per aver accertato un inadempimento alle obbligazioni nascenti dal rapporto di lavoro che non riguardava le mansioni di sarta corrispondenti alla qualifica rivestita, bensì quelle differenti e ad essa non attinenti, di costumista addetta alla vestizione degli artisti.

Secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte (cfr., ad esempio, Cass. 2/4/2004 n. 6542, Cass. 28/7/2008 n. 20518, Cass. 26/3/2012 n. 4787), qualora una determinata questione giuridica – che implichi un accertamento di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa.

In applicazione del suddetto principio il motivo, in parte qua, deve essere considerato inammissibile per difetto del requisito di specificità, non avendo la ricorrente indicato le modalità e i tempi processuali entro i quali detta questione sia stata sollevata nel corso del giudizio di merito.

Con il secondo motivo si deduce violazione degli artt. 32-33 c.c.n.l. personale dipendente delle fondazioni lirico-sinfoniche, violazione dell’art. 32 Cost., dell’art. 1460 c.c., nonchè degli artt. 112 e 115 c.p.c. e art. 132 c.p.c., ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, omessa pronuncia e difetto di motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Si critica la sentenza impugnata per aver configurato un notevole inadempimento contrattuale, per il rifiuto di svolgere mansioni, pregiudizievoli per il proprio stato di salute, e che in ogni caso non rientravano nel livello di inquadramento e nella qualifica di sarta rivestita.

Si ribadisce l’omessa pronuncia in ordine alla violazione da parte datoriale, della tutela della sicurezza sul lavoro predisposta ex art. 2087 c.c., che avrebbe postulato l’espletamento di accertamenti di natura medico-legale onde verificare la compatibilità delle mansioni svolte con le condizioni di salute in cui versava.

Al di là del pur assorbente rilievo circa la novità della questione inerente al corretto inquadramento contrattuale della lavoratrice e delle mansioni collegate, il motivo è improcedibile per mancata produzione del contratto in versione integrale.

Non può prescindersi, sul punto, dal richiamo all’orientamento espresso da questa Corte, e che va qui ribadito, in base al quale, ai fini del rituale adempimento dell’onere, imposto al ricorrente dalla disposizione di cui all’art. 366 c.p.c., è necessario indicare specificamente nel ricorso anche gli atti processuali su cui si fonda e di trascriverli nella loro completezza con riferimento alle parti oggetto di doglianza, provvedendo anche alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l’esame (vedi Cass. 6/3/2012 n. 4220, Cass. 9/4/2013 n. 8569, cui adde Cass. 24/10/2014 n. 22607).

Tale specifica indicazione, quando riguardi un documento, un contratto o un accordo collettivo prodotto in giudizio, postula quindi, che si individui dove sia stato prodotto nelle fasi di merito, e, in ragione dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, anche che esso sia prodotto in sede di legittimità.

E’ stato altresì precisato che “l’onere gravante sul ricorrente, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, di depositare, a pena di improcedibilità, copia dei contratti o degli accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda, può essere adempiuto, in base al principio di strumentalità delle forme processuali – nel rispetto del principio di cui all’art. 111 Cost., letto in coerenza con l’art. 6 della CEDU, in funzione dello scopo di conseguire una decisione di merito in tempi ragionevoli – anche mediante la riproduzione, nel corpo dell’atto d’impugnazione, della sola norma contrattuale collettiva sulla quale si basano principalmente le doglianze, purchè il testo integrale del contratto collettivo sia stato prodotto nei precedenti gradi di giudizio onde verificare l’esattezza dell’interpretazione offerta dal giudice di merito (vedi ex aliis, Cass. 7/7/2014 n. 15437).

Può quindi affermarsi che il ricorrente per cassazione, ove intenda dolersi, come nella specie, della erronea valutazione di un contratto collettivo da parte del giudice di merito, ha il duplice onere – imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 – di produrlo (integralmente) agli atti e di indicarne il contenuto. Il primo onere va adempiuto indicando esattamente nel ricorso in quale fase processuale e in quale fascicolo di parte si trovi l’accordo in questione; il secondo deve essere adempiuto trascrivendo o riassumendo nel ricorso il contenuto dello stesso.

Nello specifico, il contratto collettivo dei dipendenti Fondazioni Teatrali e Liriche, non risulta in quale parte del fascicolo sia rinvenibile nè se sia stato prodotto integralmente, sicchè il motivo svolto non si sottrae ad un giudizio di improcedibilità alla stregua dei dettami sanciti dall’art. 369 c.p.c., comma 2.

Con riferimento, poi, alla critica indirizzata alla mancata disposizione di accertamenti medico-legali da parte del giudice dell’impugnazione, onde procedere alla verifica delle condizioni di salute della lavoratrice e della compatibilità con le mansioni ad essa conferite, non può prescindersi dal rilievo, sancito dalla costante giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la consulenza tecnica d’ufficio è mezzo istruttorio e non una prova vera e propria) sottratta alla disponibilità delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito, rientrando nel suo potere discrezionale la valutazione di disporre la nomina dell’ausiliario giudiziario (vedi ex plurimis, Cass. 5/7/2007 n. 15219 cui adde Cas. Sez. L. 21/4/2010 n. 9461).

Inoltre, non può tralasciarsi di considerare che nel rito del lavoro, il mancato esercizio da Parte del giudice dei poteri ufficiosi ex art. 421 c.p.c., preordinato al superamento di una meccanica applicazione della regola di giudizio fondata sull’onere della prova, non è censurabile con ricorso per cassazione ove la parte non abbia investito lo stesso giudice di una specifica richiesta in tal senso, indicando anche i relativi mezzi istruttori (vedi Cass. Sez. L. 12/3/2009 n. 6023).

Nello specifico, neanche risulta che la ricorrente avesse sollecitato l’espletamento di tali accertamenti, di guisa che, anche sotto tale profilo, la doglianza non può essere accolta.

In definitiva, alla luce delle superiori argomentazioni, il ricorso è respinto.

Per il principio della soccombenza, le spese del presente giudizio si pongono a carico della ricorrente nella misura in dispositivo liquidata.

Si dà atto, infine, della sussistenza delle condizioni richieste dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte ricorrente, a titolo di contributo unificato, dell’ulteriore importo pari a quello versato per il ricorso.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 100,00 per esborsi ed Euro 4.000,00 per compensi professionali oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso a art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 9 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 settembre 2016

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