Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18318 del 07/09/2011

Cassazione civile sez. lav., 07/09/2011, (ud. 19/05/2011, dep. 07/09/2011), n.18318

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – rel. Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. FILABOZZI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI UDINE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA B. TORTOLINI 34, presso lo studio

dell’avvocato PAOLETTI NICOLO’, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato MARTINUZZI GIANGIACOMO;

– ricorrente –

contro

C.M.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 42/2006 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 21/04/2006 R.G.N. 308/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/05/2011 dal Consigliere Dott. FILIPPO CURCURUTO;

udito l’Avvocato PAOLETTI NICOLO’;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio che ha concluso per il rigetto e in subordine

accoglimento del secondo motivo.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Il Tribunale di Trieste ha accolto la domanda proposta da C. M. contro il Comune di Udine, evocato in giudizio quale erede testamentario di N.A., per il pagamento pro quota di una determinata somma quale compenso per il lavoro prestato da essa C. in favore della N., come collaboratrice domestica.

Su analoga domanda proposta dalla C. con lo stesso ricorso contro F.N., anch’egli quale erede della N., il Tribunale aveva pronunziato l’estinzione del processo, preso atto della conciliazione intervenuta tra le parti.

L’appello del Comune di Udine è stato rigettato dalla Corte d’appello di Trieste, la quale ha osservato anzitutto che infondatamente il Comune aveva eccepito la nullità del ricorso introduttivo per omessa individuazione dell’effettivo convenuto. Nel ricorso il Comune di Udine ed il F. erano stati indicati entrambi come destinatari della pretesa nella qualità di eredi della N.. Del resto, lo stesso Comune nella corrispondenza con la C. si era dichiarato erede universale, qualificando il F. come erede “de residuo”, e nelle prime difese aveva ammesso la propria qualità, senza formulare rilievi di sorta sulla nullità del ricorso avversario. In ogni caso, era ammissibile la coesistenza della successione testamentaria e di quella legittima, come pure l’azione giudiziaria nei confronti dei diversi eredi, pro quota.

Del pari infondatamente, secondo la Corte di merito, il Comune di Udine aveva chiesto la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. per la pendenza di un giudizio fra lo stesso Comune ed il F. mirante all’accertamento della qualità ereditaria. La C. era infatti estranea a tale giudizio ed aveva anche definito ogni questione con il F.. La controversia fra l’attrice ed il Comune aveva ad oggetto una obbligazione ereditaria, e quindi non solidale fra gli eredi, ciascuno dei quali rispondeva pro quota. Le due cause avevano oggetto diverso ed, infine, il Comune non aveva mai posto in dubbio la sua qualità di erede, mirando anzi nel giudizio con il F. a farla accertare.

Quanto al merito delle pretese della C., non vi era stata contestazione nell’atto di appello ed in orda o Roma ogni caso sulla base delle risultanze istruttorie esse erano da considerare fondate.

Il Comune di Udine chiede la cassazione di questa sentenza con ricorso per due motivi, illustrati da memoria. C.M. è rimasta intimata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con il primo motivo di ricorso si addebita alla sentenza impugnata di avere, in violazione e con falsa applicazione degli artt. 163, 164 e 414 c.p.c., nonchè con erronea motivazione, escluso la nullità del ricorso introduttivo di primo grado, non tenendo conto della palese ed esplicita contraddizione ivi esistente, relativamente alla individuazione dei convenuti, evocati entrambi quali eredi dell’intera massa ereditaria, e perciò come alternativamente obbligati, con conseguente indeterminatezza della domanda.

Con il secondo motivo di ricorso si addebita alla sentenza impugnata di avere, in violazione e con falsa applicazione dell’art. 295 c.p.c., negato la sospensione del giudizio in attesa della definizione della controversia tra il Comune ed il F..

Il primo motivo è infondato perchè costruito su una premessa che la sentenza non consente di convalidare.

Infatti i due convenuti sono stati evocati come eredi, ma l’uno quale erede testamentario, l’altro quale erede “de residuo” e perciò sulla base di titoli ereditari diversi e compatibili. A ciascuno di essi inoltre è stato richiesto un pagamento “pro quota”, onde, come esattamente rilevato dal giudice di merito, non vi erano incertezze di sorta sulla individuazione delle parti obbligate. Infine, poichè il Comune non ha contestato (ed ha anzi affermato) la propria qualità di erede universale, non ha interesse a dolersi di una condanna limitata alla quota di debito ereditario che in ogni caso gli farebbe carico in concorso con l’altro coerede.

Il secondo motivo è infondato per la considerazione, assorbente di ogni altra che pure potrebbe essere svolta, che ai fini della sospensione necessaria del processo non è configurabile un rapporto di pregiudizialità necessaria tra cause pendenti fra soggetti diversi, in quanto la parte rimasta estranea ad uno di essi può sempre eccepire l’inopponibilità, nei propri confronti, della relativa decisione (Cass. 18023/2009; 2006/16960).

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato senza pronunzie sulle spese, in mancanza di attività difensiva della parte intimata.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 19 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2011

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