Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18317 del 31/07/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 18317 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: PICCIALLI LUIGI

ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 15912-2011 proposto da:
MARCHETTI ENIO GUIDO MRCNGD34P18H282A,
elettivamente domiciliato in ROMA, P.ZZA DON MINZONI 9,
presso lo studio dell’avvocato ROBERTO AFELTRA, che lo
rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente contro
MARCHE I I I FRANCESCO MRCFNC32S10H282L, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DONIZETTI 20, presso lo studio
dell’avvocato SPAGNOLI PAOLA, rappresentato e difeso
dall’avvocato PARONCILLI ENRICO giusta procura speciale in calce
al controricorso;

contro

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Data pubblicazione: 31/07/2013

UNICREDIT CREDIT MANAGEMENT BANK SPA, Società
appartenente al Gruppo Bancario Unicredit, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
LUNGOTEVERE ARNALDO DA BRESCIA 9-10, presso lo studio
dell’avvocato FIORETTI ANDREA, che la rappresenta e difende

– controricarrente nonchè contro
CASSA di RISPARMIO di FERMO SPA, BANCA NAZIONALE
del LAVORO SPA, COLLA STEFANP,BANCA ANTONIANA
POPOLARE VENETA SPA;

intimati

avverso la sentenza n. 884/2011 della CORTE D’APPELLO di
ROMA, depositata il 02/03/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
06/06/2013 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI PICCIALLI;
udito l’Avvocato Paroncilli Enrico difensore del controricorrente che
si riporta agli scritti;
è presente il P.G. in persona del Dott. SERGIO DEL CORE che
cassa la sentenza d’appello e in subordine rinvia a nuovo ruolo per
integrazione del contraddittorio.

Ric. 2011 n. 15912 sez. M2 – ud. 06-06-2013
-2-

giusta procura a margine del controricorso;

r.g. n 15912.11

LA CORTE
vista la relazione ex art 380 bis c.pc.,con la quale è stata evidenziata l’incompleta

nei confronti delle parti sotto indicate,partecipanti al giudizio di merito e litisconsorti
necessariwisto l’art. 331 c.p.c.;
P.Q.M.
assegna giorni sessanta,dalla comunicazione della presente ordinanza,per la notificazione del
ricorso a Colla Stefano ed alla Cassa di Risparmio di Fermo s.p.a., riservando all’esito
nuovo esame preliminare al relatore.
Così deciso in Roma il 6 giugno 2013.

Il President

instaurazione del contraddittorio,non risultando il perfezionamento delle notifiche del ricorso

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